Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN01 3 25 /0 1 REPUBBLICA ITAL DE POPO ITA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI R.G.N. 1992/98 Consigliere Cron.2735 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep Dott. Bruno BATTIMIELLO . Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. per diritti L. SOLE FORE IL sul ricorso proposto da: 31 GEN. 2001 domiciliata in ROMA MOTTI GIUSEPPINA, elettivamente IL CANCELLIERE PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio LIRE 3000 CANCELLERIA dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
08058
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del legale rappresentante pro tempore, persona Rilasciata copia legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, al Sig CONCETTI per diritti L. 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso 14 FEB. 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS IL CANCELLIERE 2000 4934 CARLO, BARBARIA GIANFRA NCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, -1- giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 2588/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 04/11/97 R.G.N. 4024/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 1992/98 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Brescia, TI EP, già titolare di pensione INPS, assumendo di aver dell'amianto,lavorato per oltre dieci anni nel settore chiedeva la condanna di detto istituto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'anzianità contributiva in proporzione dell'indice moltiplicatore 1,5, ai sensi dell'art. 13, comma 8. della legge 27 marzo 1992 n.257 (come successivamente modificato). La domanda, accolta dal Pretore, è stata (su appello dell'INPS) respinta dal Tribunale di Brescia con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha interpretato l'invocata py disposizione come vòlta a favorire l'esodo dal settore dell'amianto (notoriamente in crisi) dei lavoratori in esso occupati, per scongiurare le prevedibili ripercussioni sul piano della sicurezza (in termini di salute collettiva) dell'esposizione a rischio dei detti lavoratori. E, sulla base di tale interpretazione, suffragata (a suo avviso) dalla stessa lettera della legge, ha escluso che il beneficio contributivo da essa previsto potesse trovare applicazione con riguardo al diverso ambito della liquidazione della pensione (già acquisita). La TI chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso 3 теч ricorso fondato su un solo motivo, al quale resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificati dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n.271, nonché dell'art. 12 delle cd. Preleggi. Assume che la ratio individuata dal Tribunale risulta estranea alla norma oggetto d'interpretazione, la quale, espressamente riferendosi ai lavoratori "che abbiano contratto" They e "che siano stati esposti", intende con tutta evidenza concedere un beneficio a tutti coloro che, anche nel passato, abbiano subìto l'usura provocata dalla "frequenza" con l'amianto, indipendentemente da un loro interesse all'abbandono della lavorazione morbigena. Con simile impostazione non contrasta -secondo parte ricorrente- né il riferimento (legislativo) ad un periodo minimo di esposizione di almeno dieci anni né la (presunta dal Tribunale) mancanza di copertura finanziaria né l'uso del termine "lavoratori" e dell'espressione "ai fini delle prestazioni pensionistiche, l'uno e l'altra dovendo ritenersi generali ed onnicomprensivi. 4 Il ricorso non è fondato. La Corte si è già pronunciata sulla questione con numerose decisioni (Cass. 7 luglio 1998 n. 6605, 28 luglio 1998 n.7407, 27 ottobre 1998 n.10722), in particolare affermando (cfr. Cass. 7 luglio 1998 n.6620) i seguenti princìpi: "In materia di benefici pensionistici a favore dei lavoratori del settore dell'amianto, l'art. 13, comma 8, della legge 27 nel testo di cui al d.l. 5 giugno 1993 marzo 1992 n.257, n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, deve essere interpretato nel senso che la secondo il coefficiente 1,5, ai fini delle maggiorazione prestazioni pensionistiche, del periodo lavorativo soggetto ad тиц assicurazione obbligatoria per le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, (prevista) per i lavoratori> per cui tale esposizione sia avvenuta per un periodo superiore a dieci anni, non è applicabile ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge n.257/1992 e successive modificazioni erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Infatti, mentre scopo generale della legge è il sostegno ai lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma 5 ottavo dell'art. 13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o dell'attualità del rapporto di lavoro. D'altra parte contrastano con l'ipotesi interpretativa dell'estensione del beneficio ai pensionati elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sé alla prestazione di attività lavorativa in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una Fly domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art. 13". A questi principi, non contrastanti con gli artt. 3, 32 e 38 Cost. (cfr., oltre la citata sentenza n.6620/98, Cass. 10 agosto 2000 n.10557), risulta conforme la sentenza impugnata;
e da essi il Collegio non ha ragione di discostarsi, considerato che gli argomenti svolti in ricorso a sostegno della contraria tesi interpretativa non sono diversi da quelli già esaminati e disattesi nelle ricordate pronunce della Corte. Della questione concernente l'applicabilità del beneficio -contributivo ai titolari di trattamenti d'invalidità questione pure esaminata (e positivamente risolta) dalla citata sentenza n. 6620 del 1998 - la Corte non deve in questa sede occuparsi, risultando che la domanda del beneficio medesimo sia non stata fondata sulla titolarità di uno di tali trattamenti. In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre, ricorrendo i requisiti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. ཤ ་ཡ་ ༧བ་ཞལ་བལ་ AS Alfierichiello IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositato in Cancelleria 30 GEN. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E R P I U D S , SA O L S 10 L A O T . B 3 , T 3 I A R 5 S D E 'A . A P L S T N L S I E O N 3 D P G -7 I O IM S 1-8 N A E A D S 1 D E I , E E A T O G R N O T E G T IS S E IT E L G IR E R A D L L O E D 7