Sentenza 14 gennaio 2003
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- 1. Risarcimento per irragionevole durata del processoCafaro Rosanna · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2003, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
4 7 .3 N , ) 1 E C A - PA 1 R 1 T - I S 1 I D 2 G . E E L R IC 9 A 3 REPUBBLICA ITALIANA D D E IU E LA CORTE SUP0 04 17 03 T 6 G 4 N E / E S T E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T T.N R A (IS SSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONE- Primo Presidente f.f. Dott. Vincenzo R.G. N. 1643/02 754 Dott. Massimo GENGHINI-Presidente di sezione Cron. Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Ud.14/11/02 - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'Avvocato MICHELE GENTILONI SILVERY, appresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO CAMASSA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2002 contro 1557 -1- ER NN LI, ER AZ, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;
intimati avverso la sentenza n. 181/01 del Giudice di pace di FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 18/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA udito l'Avvocati Giancarlo CAMASSA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, dichiarazione delle giurisdizioni del giudice ordinario. Trasmissione degli atti alla Prima sezione civile per l'ulteriore corso. -2- La Regione Puglia proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo in data 14 giugno 2000 emesso nei suoi confronti dal Giudice di pace di Francavilla Fontana ed avente ad oggetto il pagamento in favore di AN EL OL e IA OL della somma di lire 749.000 ciascuna, quale saldo del contributo una tantum concesso, in base all'art. 2, secondo comma, del d.l. 6 dicembre 1990 n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1991 n. 31, in favore delle aziende olivicole e colpite dalla siccità nell'annataviticole del Mezzogiorno 1989/1989. A fondamento della opposizione la Regione Puglia eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Chiedeva, inoltre, di essere garantita dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il quale, chiamato in causa, aderiva alla tesi secondo la quale il diritto alla erogazione del contributo in questione poteva essere riconosciuto solo nei limiti dei fondi disponibili. Con sentenza in data 18 giugno 2001 il Giudice di pace di Francavilla Fontana rigettava l'opposizione, ritenendo, tra l'altro, che, non essendo previsto alcun potere discrezionale in ordine alla concessione del contributo per cui era causa, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, l'opposta vantava un diritto soggettivo alla integrale erogazione dello stesso, a nulla rilevando la mancanza di fondi da parte dell'ente tenuto a tale erogazione. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, la Regione Puglia. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile, in quanto la Regione Puglia non ha depositato la delibera di autorizzazione alla lite. Non avendo le intimate svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese. ESENTE DA REGISTRAZ BOLLO
P.Q.M.
ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1971, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 14 novembre 2002. Прави Alet T-bTele IL CANCELLIERE CT Giovanni Giambattista Depositata i Loggi, 14 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista