Sentenza 8 novembre 2018
Massime • 1
A seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. (In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2018, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
10225- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione penale Udienza pubblica 08/11/2018 Sentenza n. 3036 Reg. gen. n.55152/2017 Composta da: MATILDE CAMMINO - Presidente - GIOVANNA VERGA IGNAZIO PARDO- Rel. Consigliere - GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PAĊILLI MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: AD AQ nato il [...] avverso la sentenza del 13/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli alti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv.to Pedoni Sauro che si riporta ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 13/09/2017, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 04/10/2016, nei confronti di AD AQ, confermava la condanna del predetto in relazione al reato di cui all'art. 646, 61 n.11 cod.pen... 1.2 Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta procedibilità di ufficio;
omessa motivazione quanto alla affermazione di responsabilità dell'imputato con riguardo a vari punti della condotta del ricorrente ricostruiti nei giudizi di merito;
omessa motivazione in ordine alla mancata | applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. ed alla mancata applicazione delle attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell'art. 62 cod.pen... CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il primo motivo di ricorso deve essere accolto avuto riguardo alle recenti modifiche normative in tema di procedibilità per il reato di appropriazione indebita aggravata. Ed infatti, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs n. 36 del 2018 anche l'appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n.11 cod.pen. è divenuta fattispecie penale procedibile soltanto a querela di parte;
in particolare l'art. 10 del suddetto decreto legislativo ha espressamente disposto che:" All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato". E poiché il suddetto terzo comma prevedeva espressamente delle deroghe al regime generale della procedibilità a querela stabilita dal primo comma, sia nei casi previsti dal secondo comma dello stesso articolo 646 cod.pen. (cose possedute in deposito), sia ove ricorresse l'aggravante comune dell'art. 61 n.11 cod.pen. (fatto commesso con abuso di autorità, relazioni di ufficio o di prestazione di opera etc...), il delitto di appropriazione indebita è divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa. Lo stesso decreto legislativo prevede poi, al successivo articolo 11, delle ipotesi residuali di procedibilità di ufficio anche per i delitti di truffa ed appropriazione indebita che la stessa riforma ha previsto ora a procedibilità a querela;
si stabilisce infatti che "per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale." Solo quindi in presenza di aggravanti ad effetto speciale potrà ritenersi continuare a sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod.pen.; in tutti gli altri rimanenti casi la procedibilità è a querela di parte. Con la conseguenza che di tale modifica normativa favorevole per l'imputato deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti. Invero, vale al proposito il principio secondo cui il problema dell'applicabilità dell'art.2 cod.pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Più recentemente si è analogamente ritenuto che l'introduzione del regime della irrevocabilità della querela non può essere applicato al fatti anteriormente commessi (Sez. 5,n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999) e ciò perché l'istituto di detta condizione di procedibilità ha natura mista con la 2 conseguenza della necessaria applicabilità delle regole in tema di successione di legge ed applicazione della norma più favorevole che, nel caso in esame, è certamente costituito dalla procedibilità a querela anche per il delitto di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod.pen.. Ne deriva affermare che a seguito della modificazione introdotta con il decreto legislativo n.36 del 2018 nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod.pen. la remissione della querela comporta l'obbligo di declaratoria di non procedibilità ex art. 129 cod.proc.pen. ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. Nel caso di specie, sia la sentenza di primo grado che quella di appello, danno atto che nelie more del procedimento la persona offesa ha rimesso la querela e che l'imputato, alla prima udienza del giudizio di primo grado, ha accettato tale remissione. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Alla predetta declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato é estinto per remissione di querela e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 8 novembre 2018 IL CONSIGLIERÈ EST. Dotti Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. Matilde Cammino Lub DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL - ↳ GEN. 2019. Cancelliere CANCELLERE Claudia Plana