Sentenza 3 marzo 2000
Massime • 2
Il principio secondo cui in tema di esigenze cautelari il semplice decorso del tempo non può costituire ordinariamente, da solo, elemento di valutazione, viene meno nel caso in cui si sia formato il giudicato cautelare su dette esigenze, ipotesi nella quale il giudice dell'appello ben può disattendere l'impugnazione sulla base della considerazione che il semplice decorso del tempo non abbia fatto venir meno le esigenze stesse, in mancanza della indicazione da parte dell'interessato di diversi e ulteriori elementi valutativi.
In tema di impugnazioni nei confronti di provvedimenti in materia di libertà personale, il giudice di appello, quale giudice del merito, può, nell'ambito del "devolutum", integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, senza annullare il provvedimento stesso per tale vizio. La regola è espressione di un principio generale in tema di appello, come, d'altra parte, è previsto nel procedimento principale nel quale viene emessa la decisione sul merito della "notitia criminis", in cui le ipotesi di annullamento sono espressamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen. e si presentano come eccezionali rispetto al principio della "plena cognitio", nei limiti dei motivi proposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2000, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 3.3.2000
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco Serpico Consigliere N.1108
Dott. Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 31518/99
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GA TO, n. a Napoli il 28 agosto 1968, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia dell'11 giugno 1999, ex art. 310 c.p.p.;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dott. Antonello Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello (ex art. 310 c.p.p.) proposto da TO GA - indagato, in concorso con SI EN, per il reato di cui all'art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto ai fini di spaccio circa 250 grammi di cocaina, cedendone circa la metà a terzi - contro l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Treviso del 18 maggio 1999, che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare o di sostituzione con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.
Il Tribunale di Venezia, dopo aver evidenziato che avverso l'ordinanza custodiale era stata proposta istanza di riesame con esito negativo, non impugnata con ricorso per cassazione, rilevava che unico elemento di novità contenuto nella richiesta di revoca era costituito dall'interrogatorio del coindagato EN del 18 marzo 1999, non valutato dal G.i.p., atto che - nonostante le affermazioni contrarie della difesa - non scagionava affatto l'indagato, sul quale continuavano a permanere gravi indizi di colpevolezza. Riteneva, inoltre, il Collegio che sulla questione relativa alla inadeguatezza di ogni altra misura a soddisfare le esigenze cautelari - pure sottoposta dalla difesa - si era formato il giudicato cautelare, e che il semplice decorso del tempo non aveva influito, in senso migliorativo, sul giudizio di pericolo di reiterazione della condotta.
Avverso la decisione del Tribunale di Venezia il GA propone ricorso per cassazione.
Deduce, con il primo motivo, l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 292, secondo comma, lett. "c" e "c bis", e dell'art. 299 dello stesso codice, nonché la mancanza di motivazione anche in ordine all'art. 597 c.p.p., in quanto il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso che concerneva anche la censura in ordine alla legittimità dell'ordinanza del G.i.p., il quale non aveva assolutamente esaminato il punto sottopostagli della inadeguatezza delle misure cautelari meno afflittive. Il Tribunale - ad avviso del difensore - non avrebbe potuto fornire una motivazione integrativa, come invece aveva fatto, ma avrebbe dovuto annullare il provvedimento del G.i.p.
Con il secondo motivo si duole della mancata motivazione sul punto della inadeguatezza degli arresti domiciliari o di altra misura idonea ad assicurare le esigenze cautelari, essendosi limitato il giudice a quo ad affermare - senza alcun riferimento al caso concreto e con motivazione adattabile a qualsiasi misura cautelare - la non proporzionalità degli arresti domiciliari, per la gravità oggettiva dei fatti e per l'entità della sanzione che avrebbe potuto essere irrogata.
Con il terzo motivo si duole della illogicità della motivazione sul punto del pericolo di commissione di nuovi reati, in relazione all'art. 274, primo coma lett. "c", essendosi il Tribunale limitato ad affermare che il periodo di custodia trascorso in carcere non poteva ritenersi idoneo ad attenuare le esigenze cautelari, osservando che il semplice decorso del tempo - da solo - non può essere posto a base dell'ordinanza, prescindendo da una valutazione di merito sulla attualità delle esigenze cautelari. Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo è infondato perché contrasta con la consolidata e largamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio condivide (tra le tante e più recenti, v. Cass., sez. V, c.c. 6 maggio 1989, Lezzi, rv. 213766; Cass., sez. IV, 28 maggio 1997, rv. 207784, Kamal;
Cass., sez. VI, c.c. 13 agosto 1996, Pacifico, rv. 206123), la quale ha sempre ritenuto che il giudice di appello, quale giudice del merito, ben può, nell'ambito del devolutum, integrare la motivazione carente del giudice che ha emesso l'ordinanza impositiva, senza poter annullare il provvedimento impugnato per tale vizio, così come accade, d'altra parte, nel giudizio ordinario di cognizione sul merito della notitia criminis, nel quale le ipotesi di declaratoria di annullamento del provvedimento impugnato da parte del giudice di appello sono espressamente previste (art. 604 c.p.p.) e si presentano come eccezionali rispetto alla ordinaria regola di cognizione piena nei limiti dei motivi proposti.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Essendosi formato il giudicato cautelare a seguito della mancata impugnazione dell'ordinanza del riesame, il giudice dell'appello non era tenuto a pronunciarsi al riguardo, se non a seguito della deduzione (nel caso inesistente) di motivi sopraggiunti che avrebbero consentito una diversa valutazione sul punto. Nel provvedimento di riesame, con motivazione congrua e immune da censure, il Tribunale di Venezia aveva, infatti, testualmente affermato - dopo aver ricordato i reiterati e gravi precedenti penali dell'indagato - che "... tale progressione criminosa evidenzia la pericolosità del soggetto, ed impone che egli venga sottratto all'ambiente criminogeno nel quale vive e opera, e sia sottoposto a costante controllo". Per quel che attiene, infine, al terzo motivo di ricorso, osserva la Corte che, se è vero che il semplice decorso del tempo non può ordinariamente costituire da solo elemento di valutazione, è anche vero che tale regola non può non venire meno nel caso in cui si sia formato il giudicato cautelare, essendo già state valutate le esigenze cautelari, e non avendo, ancora una volta, il ricorrente indicato specifici elementi favorevoli per un giudizio diverso sulla pericolosità, e quindi sulle esigenze cautelari.
Il ricorso va pertanto rigettato, e al rigetto consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp.att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2000