Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2000, n. 1108
CASS
Sentenza 3 marzo 2000

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Il principio secondo cui in tema di esigenze cautelari il semplice decorso del tempo non può costituire ordinariamente, da solo, elemento di valutazione, viene meno nel caso in cui si sia formato il giudicato cautelare su dette esigenze, ipotesi nella quale il giudice dell'appello ben può disattendere l'impugnazione sulla base della considerazione che il semplice decorso del tempo non abbia fatto venir meno le esigenze stesse, in mancanza della indicazione da parte dell'interessato di diversi e ulteriori elementi valutativi.

In tema di impugnazioni nei confronti di provvedimenti in materia di libertà personale, il giudice di appello, quale giudice del merito, può, nell'ambito del "devolutum", integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, senza annullare il provvedimento stesso per tale vizio. La regola è espressione di un principio generale in tema di appello, come, d'altra parte, è previsto nel procedimento principale nel quale viene emessa la decisione sul merito della "notitia criminis", in cui le ipotesi di annullamento sono espressamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen. e si presentano come eccezionali rispetto al principio della "plena cognitio", nei limiti dei motivi proposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2000, n. 1108
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1108
    Data del deposito : 3 marzo 2000

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