Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
L'omessa attestazione, nel provvedimento di convalida, dell'ora di ricezione del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, e dell'ora di emissione del provvedimento di convalida medesimo, non legittima una presunzione di non tempestività degli adempimenti e conseguentemente la dichiarazione di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione, ben potendo risultare "aliunde" il rispetto delle cadenze temporali di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2007, n. 11921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11921 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 21/02/2007
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 249
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 40464/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI ST;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 29 giugno 2006, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame del sequestro preventivo di n.
3.634.615 azioni della soc. Kaitech, intestate alla soc. Camtech;
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in camera di consiglio in data 21 febbraio 2007;
udita la relazione del Consigliere, Dott. MONASTERO Francesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GIALANELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. FRAGALÀ, difensore del MI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza pronunciata in data 29 giugno 2006, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame presentata avverso il decreto con il quale, in data 7 giugno 2006, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città aveva disposto il sequestro preventivo di n.
3.634.615 azioni della soc. Kaitech, intestate alla soc. Camtech.
Il Tribunale, premesso che il controllo in materia di misure cautelari reali deve essere limitato alla verifica della astratta sussumibilità del fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato, rileva, in punto di fatto:
- che in data 9 e 25 luglio 2005 erano stati emessi due decreti di sequestro aventi ad oggetto una serie di beni riconducibili a IT CI;
- che le successive indagini avevano accertato, con elevatissimo grado di probabilità, che le società del C.d. "Gruppo Gas", che nel gennaio 2004 erano state vendute in blocco ad una società italo-spagnola, nonché la soc. RC, sarebbero state in realtà controllate da CI IT prima e dai suoi eredi, fratelli CI, dopo, per il tramite di intestatari fittizi;
- che, per l'effetto, il prezzo della vendita sarebbe stato nella disponibilità CI AS e dei suoi fratelli;
- che le indagini avevano dimostrato che tale PI GI, amministratore delegato della soc. "Gasdotti azienda siciliana", unitamente a tale RO IO, erano in realtà
rispettivamente, intestatario fittizio delle quote della società medesima il primo, e consulente di CI IT e dei suoi figli nella gestione della stessa società, il secondo;
- che il controllo occulto da parte di CI AS sulle società del "gruppo gas" e sulla soc. RC, si evinceva anche dagli investimenti che erano stati effettuati con parte del prezzo della vendita delle medesime società (cfr. p. 7 e 8
dell'ordinanza), nonché dal rinvenimento, nello studio del RO, di una busta contenente le "disposizioni" di CI IT (cfr., p. 9) e, ancora, da una scrittura privata concernente Ì rapporti debitori/creditori tra lo stesso RO e i CI;
che da quest'ultima scrittura privata emergeva altresì che tutti i fondi liquidi a nome della DEA Corporation, Mignon s.a., presso la sig.ra AR Giroud, erano da ritenersi di competenza e proprietà esclusiva di CI AS.
Inoltre, con specifico riferimento alle azioni della soc. Kaitech, intestate alla Camtech, il Tribunale osservava che il RO, nell'interesse del CI, e con denaro riconducibile allo stesso CI (cfr. p. 12), aveva disposto, nell'estate del 2004, due bonifici esteri provenienti dal conto della DEA Corporation, dell'importo di Euro 1.900.000 in favore della Camtech, utilizzati per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della Kaitech.
Osservava ancora il Tribunale che le intercettazioni telefoniche, e segnatamente quella del 16 giugno 2004, avevano confermato l'esistenza di un significativo collegamento tra il MI e il CI AS e, in ultima analisi, la reale titolarità delle azioni formalmente detenute dal MI nella Kaitech. Sulla scorta di tale risultanze, riteneva il Tribunale sussistente il fumus del delitto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, trattandosi di operazione di reinvestimento di somme provenienti dalla DEA Corporation, a loro volta provenienti dalle somme ricavate dalla RC a seguito della vendita di società del "Gruppo gas": le quote sociali sequestrate costituivano, pertanto, provento dell'attività criminosa di IT CI all'interno di Cosa Nostra e di investimenti occulti di somme di illecita provenienza.
Peraltro si trattava di beni sottoponibili a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 7, e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, che ben poteva essere operata anche ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, nella qualità di procuratore speciale della Camtech, s.a. deducendo, con il primo e il terzo motivo, violazione di norme processuali, con specifico riferimento all'art. 267 c.p.p., comma 2, e art. 321 c.p.p., e con il secondo motivo, la illogicità e carenza della motivazione del provvedimento impugnato.
Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, compiute in base a un primo decreto autorizzativo emesso dal giudice in data 27 ottobre 2003, mancante dell'attestazione di cancelleria attestante l'avvenuto deposito del provvedimento.
Rileva sul punto il ricorrente che la data apposta dallo stesso giudice in calce al provvedimento resta atto meramente interno, privo del requisito della certezza: con la conseguenza che i risultati delle intercettazioni devono considerarsi del tutto inutilizzabili sul piano processuale.
Quanto al secondo motivo, osserva il ricorrente che il decreto di sequestro preventivo deve essere congruamente motivato con particolare riferimento al fumus e al periculum, deve cioè permettere di cogliere con precisione i motivi che hanno indotto il giudice a ritenere sussistente il legame diretto tra la cosa, il reato e le esigenze di prevenzione.
Nella specie, ad avviso del ricorrente, tali elementi sarebbero del tutto insussistenti in quanto, con specifico riferimento alla Kaitech e alle azioni della stessa intestate alla Camtech, le affermazioni del giudice sarebbero del tutto apodittiche oltre che erronee: in particolare, l'esistenza di una scrittura privata tra CI e RO e il tenore delle intercettazioni telefoniche cui fa riferimento il decreto, sarebbero del tutto insufficienti a provare la paternità e titolarità da parte del CI, delle azioni sottoposte a sequestro.
Ammesso e non concesso che i due indagati volessero acquisire le azioni della soc. Kaitech, non risulterebbe in alcun modo che tale proposito si sia effettivamente realizzato: in realtà, ad avviso della difesa, il bonifico bancario all'origine dell'indagine sarebbe stato effettuato a puro titolo di finanziamento effettuato a favore della soc. Camtech di Lussemburgo che si era impegnata alla restituzione della sorte capitale e alla corresponsione di una eventuale quota si plusvalenza, derivante dalla successiva negoziazione dei titoli Kaitech, sottoscritti in prima persona dalla stessa Camtech.
Sotto diverso profilo, il ricorrente, sempre nel contesto dello stesso motivo, ritiene nullo il provvedimento impugnato in quanto il Giudice avrebbe motivato per relationem, facendo riferimento a un precedente decreto emesso dello stesso giudice, ma del tutto privo di idonea motivazione quanto ai presupposti del fumus e del periculum, oltre che indeterminato quanto all'oggetto e ai soggetti destinatari.
Infine, con un terzo motivo, il ricorrente chiede la nullità del decreto impugnato perché, in quanto atto a sorpresa cui il difensore ha diritto di assistere, doveva essere accompagnato dall'informazione di garanzia contenente l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto con l'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, compiute in base di un primo decreto autorizzativo emesso dal giudice in data 27 ottobre 2003, privo dell'attestazione di cancelleria attestante l'avvenuto deposito del provvedimento.
E sottolinea il ricorrente che la data apposta dal giudice in calce al provvedimento resta atto meramente interno, privo del requisito della certezza: un provvedimento non correttamente depositato sarebbe, in altri termini, del tutto privo di effetti giuridici, con la conseguenza che i risultati delle intercettazioni effettuate sulla base dello stesso atti sarebbero inutilizzabili sul piano processuale.
Tale argomentazione trae spunto da una (richiamata) sentenza di questa Corte (sez. II, sent. n. 42 del 23 novembre 2004, rv. 230526) che ha affermato che "gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, si determinano nel momento in cui l'atto, che pure è già valido e perfetto, esce dalla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha deliberato mediante il deposito in cancelleria e la relativa certificazione dell'ausiliario. Ne consegue che i provvedimenti dei quali è prescritta l'adozione di un termine, per quanto datati dal giudice prima della relativa scadenza, non producono il loro effetto se non anche depositati in cancelleria con la relativa attestazione della data ed eventualmente dell'ora".
Orbene, tali affermazioni possono essere condivise, in linea di principio, con la necessaria specificazione che dalla circostanza che nel provvedimento di convalida delle intercettazioni da parte del giudice non sia attestata l'ora di ricezione da parte dell'Ufficio e soprattutto che non sia attestata l'ora di emissione del provvedimento dello stesso giudice (o, più genericamente la data del provvedimento o che i suddetti estremi, pur sussistenti, non siano stati congruamente depositati in cancelleria con la relativa attestazione della data ed eventualmente dell'ora), non può farsi derivare una presunzione di intempestività delle formalità previste dall'art. 267 c.p.p., comma 2, con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, anche a norma dell'art. 271 c.p.p., comma 1. L'art. 267 c.p.p., comma 2, invero, non richiede tale requisito ma solo il rispetto delle cadenze temporali della immediata comunicazione da parte del pubblico ministero e della decisione da parte del giudice entro 48 ore dal provvedimento, di talché la problematica, che non è, all'evidenza, puramente formale, si sposta sul piano della prova, nel senso che il rispetto delle riferite cadenze temporali ben può risultare aliunde: e questa Corte ha già affermato, con una decisione successiva a quella richiamata dal ricorrente, e che questo collegio condivide, che il rispetto delle riferite cadenze temporali ben "può risultare indirettamente anche dalle annotazioni nel registro di passaggio (attestante la ricezione da parte del giudice della richiesta di convalida e la trasmissione al pubblico ministero del provvedimento del giudice): sicché è onere della parte che deduce il mancato rispetto di tali termini richiedere alla cancelleria o segreteria degli uffici coinvolti una certificazione di quanto risulta dal registro" (cfr. Cass., sez. VI, n. 38325 del 2005). E nella specie tale onere non è stato assolto dal ricorrente, di talché appare detratto superfluo accedere all'esame diretto degli atti che, ad avviso del Procuratore generale che li ha acquisiti, comproverebbero la tempestività degli adempimenti prescritti dalla invocata disposizione normativa.
Quanto al secondo motivo, osserva il ricorrente che il decreto di sequestro preventivo deve essere congruamente motivato con particolare riferimento al fumus e al periculum;
sul punto specifico è sufficiente osservare che il provvedimento censurato, così come il decreto di sequestro preventivo, ha fatto espresso riferimento all'art. 321 c.p.p., commi 1 e 2, al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e all'art. 416 bis c.p., comma 7;
trattandosi, quindi, di ipotesi di confisca obbligatoria, non occorreva la prova della sussistenza dei presupposti di applicabilità di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1 ma bastava il presupposto della confiscabilità.
Peraltro, nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti, con condivisibili argomentazioni, anche i presupposti di cui all'art.321 c.p.p., comma 1 (p. 17 e segg. del provvedimento), di talché,
anche sotto tale profilo, il provvedimento impugnato non merita censura.
Sotto diverso profilo, il ricorrente, sempre nel contesto dello stesso motivo, ritiene nullo il provvedimento impugnato in quanto il Giudice avrebbe motivato per relationem, facendo riferimento a un precedente decreto emesso dello stesso giudice, ma del tutto privo di idonea motivazione quanto ai presupposti del fumus e del periculum, oltre che indeterminato quanto all'oggetto e ai soggetti destinatati.
Anche tale profilo di censura appare manifestamente infondato: la semplice lettura del provvedimento del giudice che dispone la cattura degli indagati e il sequestro preventivo delle azioni in questione, da compiutamente ragione delle scelte operate, in modo quanto mai analitico e completo (il prosieguo delle indagini, in modo del tutto fisiologico, aveva permesso di meglio precisare uno degli oggetti del decreto, all'inizio indicato solo genericamente come "azioni della soc. Kaitech s.p.a"), senza lasciare alcuno spazio alle doglianze difensive.
Infine, con un terzo motivo, il ricorrente chiede la nullità del decreto impugnato perché, in quanto atto a sorpresa, doveva essere accompagnato dall'informazione di garanzia: è agevole rilevare che il sequestro preventivo non deve essere preceduto dalla informazione di garanzia trattandosi di misura cautelare reale per la quale non è previsto il previo avviso al difensore;
i requisiti di validità dell'atto sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 321 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2007