Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2007, n. 11921
CASS
Sentenza 21 febbraio 2007

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L'omessa attestazione, nel provvedimento di convalida, dell'ora di ricezione del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, e dell'ora di emissione del provvedimento di convalida medesimo, non legittima una presunzione di non tempestività degli adempimenti e conseguentemente la dichiarazione di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione, ben potendo risultare "aliunde" il rispetto delle cadenze temporali di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2007, n. 11921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11921
    Data del deposito : 21 febbraio 2007

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