Sentenza 8 giugno 2000
Massime • 1
In base al principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen. non può ravvisarsi alcuna nullità nel fatto che la lettura da parte del Gip del dispositivo dell'ordinanza che dispone il rinvio a giudizio avvenga senza soluzione di continuità con la chiusura dell'udienza preliminare. Nè è ravvisabile una nullità di carattere generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., non assumendo - in sè - un tal comportamento del Gip alcun rilievo sull'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2000, n. 10547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10547 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 08/06/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA Consigliere N. 1181
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 3870/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi dai difensori, avv. Antonio Simonetto di AT UR, nato a [...] il [...], e avv.ti Ivano Chiesa e Dario Bolognesi di NZ AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 18/06/1999 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio AMBROSINI;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del AT per rinuncia allo stesso e del ricorso del NZ per manifesta infondatezza;
Sentito il difensore del NZ, avv. Bolognesi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Milano con sentenza 18/06/1999, confermava la sentenza 10/10/1998 del Tribunale della stessa città di condanna di AT UR alla pena di anni 7 di reclusione e lire 80.000.000 di multa e di NZ AN alla pena di anni 12 di reclusione e lire 150.000.000 di multa, entrambi per il reato di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90. Il AT proponeva a mezzo del difensore ricorso avverso la sentenza, ma successivamente vi rinunciava personalmente. Per quanto concerne il NZ la sentenza impugnata ravvisava la sua responsabilità per i contatti, accertati da un funzionario di polizia infiltrato nell'organizzazione, con HE RI, LL GE, CO ND (cittadini francesi) e AT UR, tutti collegati a un traffico internazionale di cocaina proveniente dal Sud America. Dai luoghi e modalità degli incontri, cui il NZ partecipava, e dalla presenza nella stanza del HE al momento del suo arresto della chiave della stanza del NZ, nello stesso albergo, nonché dal comportamento di quest'ultimo al momento dell'arresto, la sentenza argomentava la responsabilità dell'imputato con il ruolo specifico di soprintendere alla consegna di 10 kg. di cocaina.
Ricorre la difesa del NZ ribadendo in primo luogo la nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p. (già proposta e respinta in sede di merito) avendo il giudice emesso tale decreto senza soluzione di continuità al termine dell'udienza preliminare e quindi ignorando del tutto l'attività difensiva.
In secondo luogo lamenta la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2 c.p.p., e il difetto di motivazione in relazione alle prove indiziarie.
In terzo luogo si duole della violazione di legge e della mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena.
Infine evidenzia la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego della dichiarazione della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti.
Motivi della decisione
1. Il ricorso del AT deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia allo stesso da parte dell'imputato.
2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del NZ e del tutto destituito di fondamento.
In ordine ad esso, peraltro, si sono già pronunciati i giudici di primo e di secondo grado, non ravvisando alcuna nullità nel fatto della lettura da parte del GIP del dispositivo dell'ordinanza che dispone il giudizio immediatamente dopo la chiusura dell'udienza. Il rilievo e esatto in quanto nell'ordinamento vige il principio della tassatività della nullità, dettato dall'art. 177 c.p.p.. La lettura del dispositivo dell'ordinanza che dispone il giudizio senza soluzione di continuità con la chiusura dell'udienza preliminare non e prevista come causa di nullità da alcuna norma processuale ne' essa è inquadrabile eventualmente nell'art. 178, lett. c), c.p.p. - come pretende la difesa - poiché questa norma attiene all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato, nella specie non violati stante la partecipazione all'udienza preliminare del difensore fiduciario, attestata dal verbale dell'udienza stessa.
La censura pertanto riguarda un fatto di costume, eventualmente riprovevole sotto altri profili, non rilevante comunque sotto l'aspetto formale del provvedimento impugnato.
3. Quanto alla seconda censura, essa attiene essenzialmente al merito della vicenda nel senso che gli elementi indiziari tratti a fondamento della decisione di condanna dell'imputato vengono rivalutati in un'ottica diversa da quella seguita dal giudicante. In sostanza si sottopone al giudice di legittimità - sotto la pretesa violazione dell'art. 192 c.p.p. - di riconsiderare il materiale probatorio acquisito al fine di instaurare un terzo grado di giudizio di merito: il che è precluso dall'ordinamento. Il compito di questa Corte, infatti, non è quello di riesaminare il materiale probatorio, bensì di accertare in primo luogo se il giudice di merito ha valutato le prove acquisite motivando in modo logico e adeguato;
in secondo luogo, nel caso di prova indiziaria, se gli indizi siano gravi precisi e concordanti.
La sentenza in esame articola la decisione di condanna su di una serie di circostanze di fatto accertate direttamente dalla polizia giudiziaria, in particolare la frequentazione costante del NZ con il coimputato HE RI, alloggiato presso il medesimo albergo, anche nei molteplici contatti avuti da questi con gli importatori e acquirenti della sostanza stupefacente (cocaina) proveniente dal Sud America, nonché le intercettazioni telefoniche intercorse fra gli stessi.
La controprova sostenuta dalla difesa - ossia che il NZ si fosse recato in Milano per contattare il HE in relazione al commercio di "slot-machine" cui era interessato (e vi è prova di questa sua attività) - viene considerata dalla sentenza impugnata, ma al tempo stesso viene disattesa in base al rilievo logico che in tutto il periodo della frequentazione con il HE non si era mai verificata alcuna occasione per recarsi presso le ditte che commercializzavano le "slot-machine" o quanto meno per contattarle telefonicamente.
Collegando la mancanza di qualsiasi rapporto con i pretesi interessi commerciali del NZ e la sua partecipazione diretta ai contatti fra il HE e i trafficanti di stupefacenti, la sentenza argomenta in modo adeguato e logicamente corretto che la ragione unica dei contatti con il HE era attinente al traffico di droga. Non solo, ma evidenzia la conoscenza pregressa con uno dei soggetti interessati al traffico illecito (il coimputato LL GE), il noleggio di un'autovettura in Milano dalla Francia, l'acquisto di una sacca sportiva, il prendere alloggio nello stesso albergo del HE, la presenza nel luogo fissato per lo scambio stupefacente- denaro: elementi tutti (oltre la frequentazione costante del HE e il tenore delle telefonate scambiate fra loro) ricollegati, insieme all'assenza di attività dirette all'acquisto di "slot-machine", all'unica finalità del traffico di stupefacenti, unitamente alla identificazione del ruolo rivestito nella vicenda, quella di controllore dell'affare.
Gli indizi posti in luce rispondono ai criteri legislativi della gravità, precisione e concordanza, così come i criteri logici seguiti sulla base dei risultati probatori acquisiti appaiono esenti da vizi.
4. Il terzo motivo di ricorso del NZ non merita egualmente pregio, avendo la sentenza impugnata dato atto della entità della pena inflitta, determinata in egual misura rispetto a quella degli alti correi (salva la riduzione per il rito per gli imputati che si sono valsi del disposto dell'art. 442 c.p.p.), in relazione al ruolo svolto e alle condizioni soggettive dell'imputato, già condannato.
5. Analoghe considerazioni riguardano la doglianza concernente la mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. L'impugnata sentenza, infatti, argomenta in modo adeguato sia in relazione alla quantità di sostanza stupefacente trattata, sia in relazione alla personalità dell'imputato.
6. Il ricorso del NZ deve pertanto essere rigettato. Consegue la condanna dello stesso e del AT in solido al pagamento delle spese processuali, nonché del solo AT, in conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che appare equo contenere nella misura minima stabilita dalla legge di lire 500.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AT UR;
rigetta il ricorso di NZ AN;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed il AT a versare la somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2000