Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O B N ) Aula 'B' , E E 1 E 9 C N 9 A 1 O P I 7 Z I IN NOME DEL PO00 8 36 / 0 3 1 A - D 1 E C REPUBBLICA ITALIAN I 9 D P 3 U I A E D G 6 E 4 E T . T N N . T E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T S R E S A Oggetto I ( RISARCIMENTO DINNI SEZIONE TERZA CIVILE cla CIRCOLAZIONE STRADALEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G. N. 23761/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.17.38 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 05/11/02 Consigliere c.c. Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E Q VISCONTI 55, presso lo studio dell'avvocato MICHELE IMPERIO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TORO ASSIC SPA, RM NN MA;
intimati - avverso la sentenza n. 1456/00 del Giudice di pace di TARANTO, emessa il 26/06/00 e depositata il 05/07/00 2002 (R.G. 4709/99); consiglio il 05/11/02 dal LUPO;
lette le conclusioni scritte Generale Dott. Aurelio GOLIA il ricorso. Consigliere Dott. Ernesto dal Sostituto Procuratore che ha chiesto si rigetti 3 La Corte Premesso che GI UC ha convenuto davanti al Giudice di pace di Taranto NA AR IN e la Toro Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, nello scontro avvenuto il 13 ottobre 1998 nell'abitato di Mottola con l'autovettura guidata dalla proprietaria IN ed assicurata presso la Toro Assicurazioni, danni contenuti complessivamente nella somma di L.2.000.000; Premesso, altresì, che, costituitisi i due convenuti, il Giudice adito, } con la sentenza depositata il 5 luglio 2000, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che lo scontro si sia verificato per colpa della conducente dell'autovettura dell'attore; Premesso, ancora, che GI UC ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi, e che i due intimati non hanno svolto attività difensiva davanti a questa Corte;
Considerato che
il primo motivo, con cui il ricorrente deduce "violazione dell'art. 141 del codice della strada" è inammissibile, perché la sentenza di equità emanata dal giudice di pace non è censurabile per violazione di norme ordinarie di natura sostanziale (Sez. un. 15 ottobre 1999 n.716); Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce "contraddittoria motivazione" (censurando l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui “la convenuta non dà importanza a quanto avvenuto e continua la propria corsa, peraltro a velocità moderata”), è difetto di interesse nerché ha per oggetto unanihila nar affermazione del giudicante a conferma che l'urto tra gli autoveicoli fu "particolarmente lieve", fatto che la sentenza desume innanzitutto dalla entità dei "danni riportati dall'auto dell'attore”, entità non censurata dal ricorrente, il cui motivo pertanto si indirizza contro un punto non decisivo della sentenza impugnata;
Considerato che
il terzo ed il quarto motivo, con cui il ricorrente deduce "insufficiente e contraddittoria motivazione" e "omessa motivazione" in ordine alla non attendibilità del teste NO LV, sono manifestamente infondati, perché il Giudice di pace ha affermato che "la deposizione del teste IN in merito alla velocità tenuta L dall'auto della convenuta” è stata "smentita" dalle dichiarazioni rese in giudizio dalla conducente dell'autovettura dell'attore, riportate nella sentenza impugnata, oltre che dai “danni riportati dalle due vetture", onde sussiste ed è sufficiente e logica la motivazione sul punto censurato nel ricorso;
Considerato che
il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce "violazione dell'art. 232 c.p.c.", lamentando che il Giudice di pace non abbia ritenuto come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio deferito alla IN e da questa non reso senza giustificato motivo, è manifestamente infondato, perché la valutazione delle conseguenze della mancata risposta della parte all'interrogatorio costituisce apprezzamento di fatto del giudice del merito, il quale ha fornito sufficiente motivazione in ordine alla responsabilità dello scontro, attribuibile alla conducente dell'autovettura dell'attore che non osservò l'obbligo di precedenza “Ị manoura di uscita dal narcheggio": Ritenuto che, pertanto, il ricorso va rigettato e che non sussiste il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva davanti a questa Corte;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 5 novembre 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore Елимий про IL CANCELLIERE C1 aria Aiello M Dott.ssa Depositata in Cancelleria 21·1.03 MERE CT ria Aiello