Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/1999, n. 4659
CASS
Sentenza 11 maggio 1999

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Il diritto del creditore di soddisfarsi sul pegno - concesso dallo stesso debitore e da un terzo - sorge alla scadenza dell'obbligazione garantita, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il debito garantito sia costituito dal saldo negativo di conto corrente, la decorrenza del termine di prescrizione del credito, per la natura tipicamente accessoria della garanzia, comincerà a decorrere solo quando, chiuso il conto per avvenuto recesso della banca, il debitore si rifiuta o non è in grado di saldare il debito (nella specie, il correntista aveva continuato a mantenere aperto il conto e non aveva contestato gli estratti di rendiconto dai quali risultava il saldo negativo. La S.C. ha, pertanto, ritenuto che soltanto in seguito all'inadempimento del correntista garantito la banca poteva soddisfare il proprio credito - costituito dal saldo negativo del conto - con prelazione sul pegno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/1999, n. 4659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4659
    Data del deposito : 11 maggio 1999

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