Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, è illegittimo il provvedimento di revoca delle misure cautelari interdittive adottato con riferimento all'attuazione di condotte riparatorie, qualora le medesime non abbiano contestualmente avuto ad oggetto tanto il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, che il superamento delle carenze organizzative mediante l'adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di altri reati della stessa specie e la messa a disposizione a fini di confisca del profitto dello stesso reato.
Commentari • 4
- 1. Elisa Lorenzettohttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Art. 17 - Riparazione delle conseguenze del reatohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reatohttps://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelarihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2009, n. 40749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40749 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. Presidente del 01/10/2009
Dott. FIANDANESE Franco Consigliere SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio rel. Consigliere N. 1328
Dott. MACCHIA Alberto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo Consigliere N. 7607/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MESSINA;
nei confronti di:
1) RETI ELETTROSALDATE SRL;
2) POLISTIROLO SRL;
avverso l'ordinanza n. 219/2008 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, depositata il 05/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. Dott. AURELIO GALASSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Bonaventura Candido per la soc. Polistirolo s.r.l., che si associa alle conclusioni del P.G..
OSSERVA
Con provvedimento emesso il 6.11.2008 ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 45, 46, 47 e 48, art. 9, comma 2, lett. d) e art. 13,
comma 2, il gip del Tribunale di Messina dispose l'applicazione nei confronti delle soc. Reti Elettrosaldate Elettrosud s.r.l., e Polistirolo s.r.l., della misura cautelare interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi per il periodo di un anno, e la revoca di quelli già concessi, in ragione della ritenuta sussistenza di gravi indizi della responsabilità amministrativa delle stesse società, L. n. 231 del 2001, ex art. 24, in dipendenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p., commesso da soggetti agenti per loro conto con compiti di rappresentanza e amministrazione.
Con successivo provvedimento, il gip rigettava la richiesta di revoca della misura proposta dalle due società
Sull'appello delle stesse società, il Tribunale del riesame di Messina, pur ribadendo la piena legittimità del provvedimento interdittivo, con riferimento all'epoca della sua pronuncia, rilevava la sussistenza di circostanze sopravvenute idonee ad escludere il pericolo che venissero commessi, nell'ambito delle attività societarie, ulteriori reati della stessa indole, alla stregua del giudizio prognostico sfavorevole che ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 45, costituisce concorrente e indefettibile presupposto della misura interdittiva in questione. Sottolineava, in particolare, il Tribunale:
1) l'avvenuta sostituzione degli amministratori in carica all'epoca del commesso reato;
2) le concorrenti dimissioni del componenti del Consiglio di Amministrazione della soc. Kompart Holding s.p.a., controllante di entrambe le società interessate dall'impugnata misura cautelare;
3) l'adozione, da parte delle società ricorrenti, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire future attività criminali;
4) l'intervenuta realizzazione delle opere finanziate e la messa a disposizione dell'intero patrimonio immobiliare delle società quale oggetto di sequestro preventivo, manifestata davanti al gip dal legale rappresentante delle stesse società.
Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale, con ordinanza del 12.2.2009, annullava pertanto l'impugnato provvedimento. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Messina, deducendo il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 6, 17, 45, 50 e 52 per le seguenti ragioni di fatto e di diritto:
1) l'avvicendamento degli amministratori delle società non avrebbe alcun effettivo rilievo, considerando che esse sarebbero rimaste sotto il controllo del gruppo familiare di riferimento;
2) la motivazione sull'idoneità dei modelli organizzativi predisposti dalle società per la prevenzione di futuri reati della stessa specie di quelli per cui si procede sarebbe soltanto apparente, e ripetitiva delle formule normative;
3) nessun giuridico rilievo avrebbe, ai fini cautelari, la circostanza, sottolineata nel provvedimento impugnato, dell'avvenuta realizzazione delle opere finanziate;
così come sarebbe irrilevante la messa a disposizione del patrimonio immobiliare delle società come possibile oggetto di un futuro sequestro preventivo;
4) non risulta che le società interessate abbiano risarcito il danno, ne' abbiano formulato alcuna offerta al riguardo, non potendo quindi ritenersi integralmente compiute le condotte riparatorie di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17;
Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con le statuizioni consequenziali.
Si deve premettere che il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 50, prevede la revoca delle sanzioni interdittive disposte ai sensi del precedente art. 45, quando le correlative esigenze cautelari risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti (non tipizzati dalla norma), ovvero in presenza delle ipotesi previste dall'art. 17, che disciplina la riparazione delle conseguenze del reato prevedendo che essa possa ritenersi attuata nella concorrenza di tre condizioni, che devono essere adempiute prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:
a) che l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in questo senso;
b) che abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
c) che abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. Dette condizioni devono peraltro necessariamente concorrere sia al fine di evitare la stessa applicazione della sanzioni interdittive, che per giustificarne la revoca. Con riguardo alla non applicazione, ciò si desume chiaramente dall'espressione "concorrono" usata nell'art. 17, comma 1; con riferimento alla revoca delle misure interdittive già applicate, la necessaria concorrenza di tutte le condizioni è ugualmente desumibile dal riferimento "cumulativo" dell'art. 50 "alle ipotesi" previste dall'art. 17. Nella specie è di tutta evidenza, data la natura delle circostanze sottolineate nel provvedimento impugnato, che il Tribunale ha inteso riferirsi proprio a quest'ultima norma, nella valutazione della cessazione delle esigenze cautelari, avendo considerato, da un lato, l'adozione, da parte delle società interessate, di modelli organizzativi idonei a prevenire ulteriori reati della stessa indole di quelli per i quali si procede, dall'altro l'offerta di garanzie patrimoniali formulata nel corso del procedimento per conto delle stesse società, in quanto evidentemente ritenuta idonea a fini risarcitori.
Ma è allora fondato il rilievo del ricorrente secondo cui il Tribunale non ha dato in realtà alcun conto della sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17. Per quel che riguarda la condizione di cui all'art. 17, lett. c), è rilevabile, anzi, la stessa carenza grafica della motivazione, non risultando nel testo del provvedimento impugnato alcun riferimento alla messa a disposizione del profitto conseguito dal reato ai fini della confisca.
Ed è in effetti priva di qualunque motivazione la valutazione della efficacia risarcitoria della messa a disposizione del patrimonio immobiliare della società ai fini di un futuro sequestro preventivo, tanto più che il Tribunale non si preoccupa nemmeno di dar conto comparativamente, del valore degli immobili oggetto dell'offerta e dell'entità del danno da riparare.
Apparentemente più articolata è la motivazione sul requisito di cui all'art. 17, lett. b), ma ad un approccio appena più approfondito si deve convenire con il ricorrente che le argomentazioni del Tribunale si risolvono quasi in mere clausole di stile riproduttive delle formule normative, considerando che la vagone dei nuovi modelli organizzativi delle due società interessate, risulta affetta dal vizio di "extratestualità", per l'integrale rinvio dei guidaci territoriali al contenuto di consulenze di parte, non meglio precisato, ne' criticamente analizzato.
Infine, nelle valutazioni del caso è del tutto indifferente l'avvenuta realizzazione delle opere finanza, non essendo in questione, come bene rileva il ricorrente, la distrazione dei contributi pubblici ottenuti dalle due società, ma la loro fraudolenta percezione.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Messina per un nuovo esame.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Messina per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2009