Sentenza 7 luglio 1998
Massime • 2
Nel caso di dibattimento in corso, il giudice che procede, competente ex art. 279 cod. proc. pen. all'applicazione delle misure cautelari, non è individuato solo in relazione all'organo giudiziario presso il quale è incardinato il processo, ma si identifica necessariamente, in termini di competenza funzionale correlata al principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., nel Collegio che, con vincoli perentori di immutabilità, concretamente procede all'istruttoria dibattimentale.
Dall'accertamento dell'incompetenza del giudice che ha emesso una misura cautelare non deriva la nullità del provvedimento, bensì la sua inefficacia differita ex art. 27 cod. proc. pen. con correlativa temporanea protrazione della sua efficacia, fermo restando che per tale protrazione è necessario che l'ordinanza custodiale del giudice incompetente sia stata emessa in presenza dei presupposti di cui al cpv. dell'art. 291 cod. proc. pen., e cioè ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 273 e urgenza di soddisfare le esigenze di cui all'art. 274, punti che, se devoluti al giudice dell'impugnazione, devono dal medesimo essere fatti oggetto di specifico esame.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/1998, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 07.07.1998
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Scelfo " N.2467
3. " AN S. Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.21217/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
AM US, n. 19.03.1968
AM AN, n. 02.10.1965
AM LV, n. 31.08.1963
Avverso le ordinanze emesse il giorno 10.04.1998 dal Tribunale di Locri;
Visti gli atti, le ordinanze denunziate, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori, avv. Muscolo e Caroleo Grimaldi, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
Con ordinanze emesse il giorno io.04.1998 il Tribunale di Locri disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AM US, n. 19.3.1968, AM AN, n. 02.10.1965, AM LV, n. 31.08.1963, per il delitto di cui all'art. 416 bis cp. I provvedimenti erano emessi in accoglimento delle richieste del P.M. avanzate a seguito della declaratoria di inefficacia della misura custodiale precedentemente disposta, in conseguenza dell'omesso interrogatorio di garanzia ex art. 294 cpp giusta sentenza della Corte cost. n. 77 del 03.04.1997 Ha proposto ricorso i tre imputati.
Col primo motivo, premesso che per AM AN e AM LV la Corte di cassazione, con sentenza del 03.07.1997, aveva accolto il ricorso per saltum proposto, avverso l'originaria ordinanza applicativa del GIP del Tribunale di Reggio Calabria del 12.03.1997 per assoluta mancanza di indizi, ordinando la scarcerazione dei ricorrenti, si denuncia che il Tribunale di Locri, considerando la violazione dell'art. 294 cpp. una pura formalità, si è sostituito al legislatore e alla Corte costituzionale, che hanno attribuito all'interrogatorio ex art. 294 cpp. una funzione di difesa sostanziale.
Col secondo motivo i ricorrenti deducono che il Tribunale che ha emesso le ordinanze non era competente, perché aveva una composizione diversa da quello giudicante con conseguente violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. Col terzo motivo si deduce che le ordinanze costituiscono una mera copia della precedente ordinanza del GIP, che si era limitata ad enumerare una serie di delitti, senza indicare elementi concreti di colpevolezza a carico dei ricorrenti.
Con memoria difensiva gli imputati hanno poi sottolineato che le due ordinanze reiterano pedissequamente la motivazione contenuta nell'ordinanza custodiale emessa dal GIP in data 11.03.1997, già ritenuta inadeguata dalla Suprema Corte con la sentenza 03.07.1997 (emessa nei confronti di AM AN e AM LV). Tale motivazione, come già rilevato nella citata sentenza della S.C., non conterrebbe elementi di accusa concreti specificamente riferibili ai ricorrenti, ne' per quanto concerne attività di partecipazione all'illustrata faida di sangue ne' per quanto concerne l'appartenenza ad associazioni criminali, ma enuncerebbe semplicemente irrilevanti legami di carattere familiare. Viene poi ripresa la denuncia di violazione della competenza ex artt. 279 e 291 cpp. in ordine alla emissione dei provvedimenti cautelari, per la composizione del Collegio diversa da quella del Tribunale del dibattimento, che avrebbe, tra l'altro, determinato l'incompleta conoscenza degli atti, tra cui, in particolare, la citata sentenza della S.C.
DIRITTO
È infondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 294 cpp., posto che l'interrogatorio di garanzia di cui alla seconda parte dell'art. 302 cpp. si riferisce solo a fasi antecedenti alla celebrazione del dibattimento, come puntualizzato anche dalla Corte cost. nella sentenza 77/97, laddove nella specie le misure cautelari sono state adottate durante il giudizio di merito.
È fondata invece la sollevata eccezione di incompetenza del Collegio che ha adottato le misure.
Premesso, invero, che tale Collegio ha avuto una composizione diversa da quello che procede al dibattimento di. merito nei confronti degli imputati, rilevasi che nel caso di dibattimento in corso il "giudice che procede" di cui all'art. 279 cpp. non è individuato solo in relazione all'organo giudiziario presso il quale è incardinato il processo ma si identifica necessariamente, in termini di competenza funzionale, correlata al principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost. nel Collegio che, con vincoli perentori di immutabilità, concretamente procede all'istruttoria dibattimentale. È infatti tale Collegio che conosce istituzionalmente gli atti e gestisce il contraddittorio orale, che rende fra l'altro superflue le garanzie di cui agli artt. 294 e 302 cpp. È stato peraltro chiarito in giurisprudenza (SU 25-10-94, De Lorenzo;
SU 24-1-96, Fazio) che dall'accertamento dell'incompetenza non deriva la nullità del provvedimento cautelare bensì la sua inefficacia differita ex art. 291 cpp., con correlativa temporanea protrazione della sua efficacia. Senonché, poiché anche per tale protrazione è necessario che l'ordinanza custodiale del giudice incompetente sia stata emessa in presenza dei presupposti di cui al cpv. art. 291 cpp. (ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 273 cpp. e urgenza di soddisfare le esigenze di cui all'art. 274 cpp.: v.
SU 20-7-94, De Lorenzo;
SU 25-10-94, De Lorenzo), tale punto, quando, come nella specie, sia devoluto al giudice dell'impugnazione, deve essere da quest'ultimo fatto oggetto di specifico esame. Al riguardo va rilevato che, per quanto concerne AM AN e AM LV, l'ordinanza impugnata riproduce pedissequamente il provvedimento del GIP del 11-12.03.1997 già annullato senza rinvio per carenza di motivazione sui gravi indizi dalla sentenza di questa Corte, Sez. I, cc. 03.07.1997. L'ordinanza stessa, quindi, è invalida per violazione del principio del giudicato cautelare.
Per quanto concerne AM US, l'ordinanza impugnata è parimenti nulla per carenza di motivazione, posto che, relativamente al grave quadro indiziario relativo al delitto contestato, non contiene un'esposizione adeguata degli elementi atti ad integrarlo, limitandosi a riportare una lunga serie oggettiva di episodi delittuosi in relazione ai quali non viene specificamente evidenziato i1 ruolo del ricorrente, e una chiamata a carattere "familiare", cui aggiunge l'indicazione di relazioni parentali e un elenco di precedenti giudiziari e di polizia, palesemente inidonei a colmare la grave inconsistenza degli elementi indizianti.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio le ordinanze impugnate e ordina l'immediata liberazione di AM AN, AM LV e AM US (classe 1968), se non detenuti per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 cpp. Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998