Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/1998, n. 2467
CASS
Sentenza 7 luglio 1998

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Massime2

Nel caso di dibattimento in corso, il giudice che procede, competente ex art. 279 cod. proc. pen. all'applicazione delle misure cautelari, non è individuato solo in relazione all'organo giudiziario presso il quale è incardinato il processo, ma si identifica necessariamente, in termini di competenza funzionale correlata al principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., nel Collegio che, con vincoli perentori di immutabilità, concretamente procede all'istruttoria dibattimentale.

Dall'accertamento dell'incompetenza del giudice che ha emesso una misura cautelare non deriva la nullità del provvedimento, bensì la sua inefficacia differita ex art. 27 cod. proc. pen. con correlativa temporanea protrazione della sua efficacia, fermo restando che per tale protrazione è necessario che l'ordinanza custodiale del giudice incompetente sia stata emessa in presenza dei presupposti di cui al cpv. dell'art. 291 cod. proc. pen., e cioè ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 273 e urgenza di soddisfare le esigenze di cui all'art. 274, punti che, se devoluti al giudice dell'impugnazione, devono dal medesimo essere fatti oggetto di specifico esame.

Commentario1

  • 1Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo quale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/1998, n. 2467
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2467
Data del deposito : 7 luglio 1998

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