Sentenza 20 gennaio 2000
Massime • 1
L'art. 279 cod. proc. pen., laddove attribuisce la competenza sulle misure cautelari al "giudice che procede", intende riferirsi, quando detto giudice sia collegiale, non solo allo stesso ufficio giudiziario, ma anche allo stesso organo nella medesima composizione fisica del giudice che procede, al quale deve riconoscersi una vera e propria competenza funzionale in proposito. È, infatti, indispensabile che a decidere la questione "de libertate" sia l'organo nella stessa composizione del giudice procedente, sotto la percezione del quale si svolge il dibattimento, trattandosi dell'unico giudice in grado di ponderare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli emersi dal procedimento svoltosi al suo cospetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2000, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 20 gennaio 2000
Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere N.334
Dott. Ugo Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N.40151/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MO GI, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame del 26 maggio 1999;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dott. GI Galati, che ha concluso per la rimessione del ricorso alle Sezioni unite e, in subordine, per il suo rigetto;
udito il difensore Avvocato Angelo Miele.
Fatto e diritto
GI MO, per mezzo del difensore, Avvocato Temistocle Gurrado, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale veniva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Locri dell'8 settembre 1998, che aveva disatteso la richiesta di revoca della misura cautelare in carcere applicatagli con provvedimento del 10 aprile 1998.
Osservava il Tribunale di Reggio Calabria che questa Corte di Cassazione si era espressa nel senso che quando competente a decidere sulla istanza de libertate (nel caso: Tribunale di Locri) sia un organo collegiale, non è necessario che esso deliberi nella stessa composizione assunta quale giudice procedente, così come stabilito da Cass., sez. I, c.c. 1^ ottobre 1998, Cannarozzo, rv. 211496 e Cass., sez. I, c.c. 18 dicembre 1998, Calì, rv. 212463. Il MO deduce, a sostegno del ricorso, che, al contrario, nella ipotesi considerata, deve giudicare sulla istanza de libertate il collegio nella stessa composizione assunta come giudice procedente - cosa nella specie non avvenuta - come stabilito da due diverse sentenze di questa stessa sezione, in contrasto con le due sopra richiamate, cioè Cass., sez. VI, c.c. 7 luglio 1998, MO, rv. 211317 e Cass., sez. VI, c.c. 7 luglio 1998, Palamara, rv. 211938 (alle quali il ricorrente aggiunge Cass., sez. 127/ 4/99, e Cass., sez. I, 27/4/99 MO Bruno + 2, così citate dallo stesso, non risultanti edite al CED).
Chiede, preliminarmente, che il ricorso sia rimesso alle Sezioni unite per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza;
chiede, poi, l'accoglimento dei motivi con la sua conseguente scarcerazione. Il ricorso è fondato.
Questa sezione, pienamente consapevole del contrasto di giurisprudenza verificatosi in seno alle Sezioni semplici di cui si è detto, non reputa necessario rimettere la questione alla cognizione delle Sezioni unite, condividendo la soluzione del problema di diritto già espresso da questa stessa sezione con le decisioni sopra richiamate, favorevoli alla posizione del ricorrente. L'art. 279 c.p.p., laddove attribuisce la competenza sulle misura cautelari al "giudice che procede", intende riferirsi, quando detto giudice sia collegiale, non solo allo "stesso ufficio giudiziario", ma anche allo stesso organo nella medesima composizione fisica del giudice che procede, al quale deve riconoscersi una vera e propria competenza funzionale. È, infatti, indispensabile che a decidere la questione de libertate sia l'organo nella stessa composizione del giudice procedente, sotto la percezione del quale si svolge il dibattimento: unico giudice in grado di ponderare tutte gli elementi favorevoli e sfavorevoli emersi dal dibattimento svoltosi al suo cospetto, in presenza del difensore, essendo indubitabile che proprio nel corso del dibattimento possano prospettarsi circostanze di diversa valenza sullo stato di libertà dell'imputato in ordine al permanere sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze custodiali, in relazione all'evolversi del processo, onde, anche per tal verso, sembra che l'interpretazione data alla norma dell'art. 279 c.p.p. sia quella che meglio è in grado di realizzare i principi di oralità, immediatezza e concentrazione, tipici del processo accusatorio, che permea il vigente codice processuale: principi che trovano la loro massima espressione nell'art. 525, secondo comma, c.p.p. che, pur riferendosi alla fase del dibattimento, esprime un canone di portata generale che deve ritenersi immanente a tutte le attività degli organi collegiali (salvo espresse deroghe), tanto da avere trovato applicazione, nella stessa giurisprudenza di questa Corte, in procedimenti diversi da quelli svolgentisi con il rito ordinario per la cognizione sul merito della notitia criminis (per un'applicazione ai procedimenti in camera di consiglio, ex art. 127 c.p.p. v., per esempio, Cass., sez. V, c.c. 16 maggio 1994, Garcia,
rv. 199209; Cass., sez. I, c.c. 17 dicembre 1991, Ciacci, rv. 188906;
per altra applicazione in tema di procedimenti in sede di esecuzione, v. per esempio, Cass., sez. I, c.c. 26 aprile 1994, Strangio, rv. 198968).
D'altra parte, la soluzione del contrasto di giurisprudenza di legittimità qui prospettata è in piena sintonia con quanto statuito con la sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 1997, n. 51, la quale ha escluso che possa profilarsi una questione di incompatibilità tra il giudice collegiale che decide sulla istanza de libertate e quello chiamato a decidere sul merito, precisando che "È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che ha applicato una misura coercitiva al medesimo imputato, nei confronti del quale si svolge il giudizio, in quanto l'esito prefigurato dal Tribunale rimettente - e cioè l'incompatibilità del giudice al medesimo giudizio del quale è stato già investito, in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto, a seguito dell'istanza di una parte finirebbe col rimettere alle parti la permanenza della titolarità del giudizio in capo al giudice che procede, comportando un effetto non solo irragionevole, ma anche in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere, distolto".
L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata, come deve essere annullata quella emessa di Tribunale di Locri in data 8 settembre 1998, che ha rigettato l'istanza di revoca. Il MO va pertanto scarcerato se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e quella confermata emessa dal Tribunale di Locri in data 8/9/98 e ordina l'immediata scarcerazione di MO GI se non detenuto per altra causa. Ordina che a cura della cancelleria sia data immediata comunicazione del dispositivo della presente sentenza al Procuratore Generale in sede per gli effetti di cui all'art. 626 c.p.p. nonché alla Segreteria del P.M. presso il Tribunale di Locri e alla Questura del luogo in cui l'imputato è detenuto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000