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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2025, n. 11165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11165 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - CE TO STEFANO APRILE R.G.N. 409/2025 AN CI SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/12/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Milano Lette le conclusioni scritte del del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. DALL'OLIO Marco, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano, in funzione di tribunale del riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata nell'interesse di RR AR avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco in data 25 novembre 2024, rilevando che l'atto di impugnazione era stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello assegnato, con decreto direttoriale, all'ufficio competente, in violazione di quanto previsto dall'art. 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore in data 30 dicembre 2022, da ultimo prorogato con decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112. 2. Ricorre RR AR, a mezzo del difensore avv. Marcello Perillo, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, con riferimento agli articoli 309 e 582 cod. proc. pen. e 87-bis decreto legislativo n. 150 del 2022, perché la richiesta di riesame è stata inviata, in conformità alla previsione normativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, che ha emesso l'ordinanza impugnata, nonché l'erroneità della declaratoria di inammissibilità perché pronunciata, invece che da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, dal tribunale del riesame che non ha competenza in merito. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11165 Anno 2025 Presidente: DE MA PE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 05/03/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, a mente dell’art. 309, comma 4, cod. proc. pen., «La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582». La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato che «In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 – 01).
2.1. L’utilizzo dello strumento telematico (posta elettronica certificata) per il deposito dell’atto non deroga alla puntuale disciplina processuale sopra richiamata, come pure risulta confermato dall’art. 87-bis, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale stabilisce: «6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale».
2.2. Il ricorso non contesta che la richiesta di riesame è stata presentata, mediante deposito telematico, nella cancelleria del GIP del Tribunale di Lecco, giudice che ha emesso la misura cautelare, in violazione delle disposizioni dianzi richiamate che ne prevedono il deposito, invece, nella cancelleria del Tribunale di Milano, competente ex art. 309 cod. proc. pen. Ciò determina l’infondatezza manifesta del primo motivo di ricorso. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. L’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce, ai commi 7 e 8, che: «7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato». 2 3.1. La clausola di eccettuazione dell’applicazione dell’art. 581 cod. proc. pen. conferma che in capo al giudice dell’impugnazione vi è la potestà di provvedere a rilevare la inammissibilità del gravame;
affianco a tale disposizione di carattere generale, l’art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2022, introduce una ulteriore ipotesi di declaratoria di inammissibilità, de plano, da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Si tratta, in effetti, di una disposizione, già contenuta nel previgente codice di procedura penale (art. 207 regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, portante «Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale»), che introduce un’ipotesi di rilievo ufficioso dell’inammissibilità dell’impugnazione da parte del giudice a quo che si aggiunge a quella ordinariamente assegnata al giudice dell’impugnazione e che si assomma a quella che ne consente il rilievo d’ufficio «in ogni stato e grado del procedimento» ex art. 581, comma 4, cod. proc. pen.
3.2. Sussiste, dunque, in capo al tribunale del riesame il potere di rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 05/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE PE DE MA 3
Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano, in funzione di tribunale del riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata nell'interesse di RR AR avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco in data 25 novembre 2024, rilevando che l'atto di impugnazione era stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello assegnato, con decreto direttoriale, all'ufficio competente, in violazione di quanto previsto dall'art. 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore in data 30 dicembre 2022, da ultimo prorogato con decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112. 2. Ricorre RR AR, a mezzo del difensore avv. Marcello Perillo, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, con riferimento agli articoli 309 e 582 cod. proc. pen. e 87-bis decreto legislativo n. 150 del 2022, perché la richiesta di riesame è stata inviata, in conformità alla previsione normativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, che ha emesso l'ordinanza impugnata, nonché l'erroneità della declaratoria di inammissibilità perché pronunciata, invece che da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, dal tribunale del riesame che non ha competenza in merito. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11165 Anno 2025 Presidente: DE MA PE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 05/03/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, a mente dell’art. 309, comma 4, cod. proc. pen., «La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582». La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato che «In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 – 01).
2.1. L’utilizzo dello strumento telematico (posta elettronica certificata) per il deposito dell’atto non deroga alla puntuale disciplina processuale sopra richiamata, come pure risulta confermato dall’art. 87-bis, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale stabilisce: «6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale».
2.2. Il ricorso non contesta che la richiesta di riesame è stata presentata, mediante deposito telematico, nella cancelleria del GIP del Tribunale di Lecco, giudice che ha emesso la misura cautelare, in violazione delle disposizioni dianzi richiamate che ne prevedono il deposito, invece, nella cancelleria del Tribunale di Milano, competente ex art. 309 cod. proc. pen. Ciò determina l’infondatezza manifesta del primo motivo di ricorso. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. L’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce, ai commi 7 e 8, che: «7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato». 2 3.1. La clausola di eccettuazione dell’applicazione dell’art. 581 cod. proc. pen. conferma che in capo al giudice dell’impugnazione vi è la potestà di provvedere a rilevare la inammissibilità del gravame;
affianco a tale disposizione di carattere generale, l’art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2022, introduce una ulteriore ipotesi di declaratoria di inammissibilità, de plano, da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Si tratta, in effetti, di una disposizione, già contenuta nel previgente codice di procedura penale (art. 207 regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, portante «Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale»), che introduce un’ipotesi di rilievo ufficioso dell’inammissibilità dell’impugnazione da parte del giudice a quo che si aggiunge a quella ordinariamente assegnata al giudice dell’impugnazione e che si assomma a quella che ne consente il rilievo d’ufficio «in ogni stato e grado del procedimento» ex art. 581, comma 4, cod. proc. pen.
3.2. Sussiste, dunque, in capo al tribunale del riesame il potere di rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 05/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE PE DE MA 3