Sentenza 17 gennaio 2004
Massime • 1
La disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo - non si applica ai contratti collettivi postcorporativi che, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti, cui soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza. L'accertamento al riguardo compete al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo se non sorrette da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2004, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.I.A.P.I. CENTRO INTERAZIENDALE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE RAINONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA RM ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTINA D'AMPEZZO 180, presso lo Studio dell'avvocato VINCENZO FILOGRANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27/01 del Tribunale di BARI, depositata il 14/03/01 - R.G.N. 783/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CUCCIA per delega RAINONE;
udito l'Avvocato FILOGRANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso ed accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 marzo 1991, RM ON conveniva innanzi al Pretore di Bari il Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria (CIAPI) di Bari, in liquidazione, affinché venisse dichiarato il proprio diritto ad essere inquadrato e retribuito come dirigente di aziende industriali a far tempo dall'1^ aprile 1979, con condanna del CIAPI al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive maturate, nella misura da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., oltre accessori, e con ordine allo stesso CIAPI di inquadrarlo concretamente nella qualifica e categoria dirigenziale, trasmettendo alla Regione Puglia tutti gli atti relativi a tale nuova posizione anche stipendiale.
Esponeva il ricorrente: a) che il CIAPI aveva operato fino al 31 dicembre 1983, data in cui fu posto in liquidazione, con un direttore, tre capi servizio preposti al Servizio tecnico-didattico, oltre ad altri impiegati e insegnanti-istruttori; b) che il regolamento del Centro aveva riconosciuto al direttore la qualifica dirigenziale, mentre i capi-servizio erano stati inquadrati nella categoria degli impiegati con funzioni direttive;
b) che, successivamente, il Consiglio di amministrazione aveva riconosciuto la qualifica dirigenziale ed il relativo trattamento economico e previdenziale anche al capo del servizio tecnico-didattico ed al capo del servizio amministrativo;
c) che, a seguito di concorso pubblico, a decorrere dall'1^ aprile 1979, era stato nominato direttore del Centro, funzione peraltro esercitata di fatto a decorrere dalle dimissioni del precedente direttore, ing. Littorio;
d) che il Centro, tuttavia, non lo aveva inquadrato come dirigente sotto il profilo retributivo e contributivo, a differenza dei due capi servizio su indicati, che pure svolgevano la loro attività in posizione subordinata;
e) che, fino al 31 dicembre 1983, egli aveva svolto tutte le mansioni delegate al direttore dallo Statuto e dal Regolamento;
f) che, pertanto, doveva essere inquadrato e retribuito come dirigente nel periodo in questione, quanto meno ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 13 legge 300 del 1970; g) che, quindi, era creditore di notevoli differenze retributive, sia per differenze salariali, sia per differenze sull'indennità di anzianità. Si costituiva il consorzio resistente, eccependo preliminarmente la prescrizione ex artt. 2946 e 2948 c.c. e deducendo, comunque, che il ricorrente aveva svolto le mansioni di impiegato di concetto, come descritte nel regolamento interno, ed era stato, quindi, collocato nella 7^ fascia professionale. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
Espletati il libero interrogatorio dell'attore, prova per testi, e consulenza tecnica d'ufficio contabile con successivo supplemento, l'adito Pretore, con sentenza resa il 22 ottobre 1998, accoglieva la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condannava il CIAPI al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di lire 23.057.931 (maturata al novembre del 1997 nella misura di lire 34.267.086) e agli interessi sulle somme via via rivalutate (maturate dal novembre del 1997 nella misura di lire 61.101.505), dalle scadenze dei singoli ratei alla data del soddisfo, oltre ad ogni adempimento connesso all'inquadramento del ricorrente nella qualifica dirigenziale.
Avverso tale decisione, il soccombente Centro, con ricorso depositato il 14 settembre 1998, proponeva appello, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare integralmente la domanda avversa, ed, in via gradata, di dichiarare prescritti i crediti anteriori al 28 dicembre 1979 e, quindi, non dovute le differenze stipendiali per il mese di dicembre 1979 e per 13^ mensilità del medesimo anno, nonché di dichiarare non computabile l'istituto della 14^ mensilità tra gli. emolumenti astrattamente spettanti ai dirigenti di aziende industriali e, per l'effetto, decurtare dalla somma per cui vi era stata condanna, l'importo di lire 7.632.582, indebitamente accordato a tale titolo, nonché l'ulteriore somma di lire 3.000.000, percepita dal ON in conseguenza della conciliazione sindacale del 24 novembre 1987; dichiarare comunque non dovute le differenze per T.F.R. in lire 3.978.365, perché computate con riferimento ad elementi assolutamente non inseribili, quali la 14^ mensilità, e comunque "abbattere l'eventuale residuo della somma di lire 124.524, ricevutasi dal ON il 28 novembre 1986". Resisteva al gravame l'appellato, chiedendo che venisse dichiarata la inammissibilità della proposta impugnazione e comunque la sua infondatezza, con conseguente rigetto.
Con sentenza del 18 gennaio-14 marzo 2001, l'adito Tribunale di Bari dichiarava la inammissibilità del primo motivo di appello (improponibilità della domanda per intervenuta conciliazione del 24 novembre 1987) in quanto contenente una nuova eccezione in senso proprio e, come tale,inammissibile ex art. 437, comma 2^, c.p.c.;
riteneva ammissibile il secondo motivo di gravame, ma infondato nel merito al pari del terzo e quarto motivo;
dichiarava fondata la doglianza della liquidazione della somma di lire 124.524 a titolo di integrazione T.F.R. non considerata dal perito nei relativi conteggi e condannava l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma complessiva di lire 22.933.407 per le causali dedotte, oltre accessori, confermando nel resto la impugnata sentenza. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il CIAPI con due motivi. Resiste il ON con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il CIAPI, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2071, 2074 e 2077 c.c., ed ancora degli artt. 1362-1371 c.c. in relazione alla corretta interpretazione sia degli accordi collettivi di lavoro che del contratto individuale stipulato con il ON il 28 marzo 1979,, nonché omessa, insufficiente e, comunque, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura l'iter argomentativo seguito dal Giudice di appello, il quale avrebbe erroneamente disatteso i motivi di gravame, ritenendo che il dedotto rapporto di lavoro non potesse essere regolato, ratione temporis, dalla contrattazione collettiva aziendale del 1976, perché essa era destinata ad avere vigore fino al 30 settembre 1978,non essendo contemplata una clausola di tacito rinnovo.
Al contrario - secondo il ricorrente - ne' il dato legislativo riguardante la materia ne' quello desumibile dal tenore della contrattazione collettiva ritenuta decaduta e non più efficace, ne', infine, quello emergente dal contratto individuale di lavoro in oggetto, specie se considerato alla luce dei comportamenti osservati dalle parti precedentemente e successivamente alla sua stipula, consentirebbero di ritenere come non più efficace la contrattazione collettiva del 1976 ovvero come non idonea a regolamentare il rapporto individuale di lavoro intercorso con il ON. Il motivo, pur essendo ammissibile, sotto il profilo - dedotto dal resistente - di contrasto con l'art. 437 c.p.c., non implicando prospettazione di nuove eccezioni, è infondato.
Giova premettere che - data la natura privatistica del contratto collettivo post corporativo - la sua durata costituisce un aspetto della regolamentazione di interessi, rientrante nella libera autonomia contrattuale. Cioè, il principio legislativo dell'ultrattivita1 sancito dall'art. 2074 c.c. non è estensibile a detto contratto la cui efficacia, peraltro, dopo la scadenza, se può essere stabilita, lo è come frutto di una scelta delle parti (Cass. n. 5393/1990). Un aspetto, questo, dunque, che va risolto dal giudice di merito, in base ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss., e la cui interpretazione è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, oltre che per violazione dei detti canoni (cfr. Cass. 3 febbraio 2003 n. 1557). Nella specie, il Tribunale di Bari ha chiarito che il Contratto di lavoro per i dipendenti del CIAPI di Bari era "valido per il periodo 1^/10/1976-30/9/1978" come risultava dal frontespizio del testo contrattuale, e come espressamente previsto dall'ultimo art. 43, comma 1^, alla cui stregua era destinato a restare "in vigore fino al 30 settembre 1978", senza che fosse prevista la clausola di tacita rinnovazione.
Ha soggiunto che, d'altronde, lo stesso appellante aveva sostenuto che il "contratto di lavoro aziendale" era "scaduto nel settembre 1978", e che l'"accordo di lavoro aziendale 76/78" era l'"ultimo stipulato e non più rinnovato", ed inoltre che, comunque, neppure dagli atti risultava qualche contraria e sicura indicazione. Conseguentemente, non era condivisibile la tesi dell'appellante, volta a sostenere che, pur di fronte al dato pacifico della instaurazione del rapporto de quo in data 28 marzo 1989, il ON era stato "assunto sotto la vigenza dell'accordo del 1976". Nè una tale tesi poteva trovare credito nella presenza, in alcuni atti precedenti la stipula del contratto individuale di lavoro ed anche in detto contratto, del richiamo ad un non meglio precisato "al vigente Contratto di lavoro", trattandosi di una relatio priva di oggetto, dal momento che il contratto aziendale del 1976 era già scaduto e quindi, come addotto dallo stesso appellante, non più rinnovato e comunque, efficace.
Inoltre, anche con riferimento al contratto individuale di lavoro - prosegue il Tribunale -, se le parti avessero inteso, convenzionalmente, "riportare in vita" l'accordo aziendale già scaduto in termini generali, ai soli fini della regolamentazione del singolo rapporto di lavoro, avrebbero dovuto espressamente e chiaramente manifestare tale volontà, e non parlare di "condizioni normative e di inquadramento previste dal vigente Contratto di lavoro", giacché tale approssimativo e generico modo di esprimersi, ammesso e non concesso che si riferisse al contratto di lavoro aziendale del 1976, avrebbe costituito soltanto un ininfluente errore delle parti, che avrebbero dato per "vigente", ai fini della regolamentazione del rapporto una fonte collettiva aziendale invece non più efficace, cui, perciò, non era possibile rinviare. Orbene, mentre, per un verso, l'iter argomentativo espresso nella sentenza impugnata, appare logico ed esaustivo, per altro verso, va tenuto presente che la contestazione del ricorrente circa l'erronea interpretazione del contratto collettivo ed individuale, da parte del Giudice a quo, si risolve essenzialmente nel rimarcare la omessa considerazione della presenza, nella contrattazione collettiva, di alcuni elementi - quali la previsione, nella nota finale apposta successivamente all'art. 43, della persistenza della efficacia della contrattazione, alla quale si sarebbe adeguato il contratto individuale, fino alla regionalizzazione del Centro di Formazione Professionale CIAPI - che avrebbe condotto ai censurati erronei risultati ermeneutici.
Senonché, la censura, sotto detto profilo, non può trovare accoglimento, non essendo state riprodotte testualmente le clausole contrattuali, che sarebbero state trascurate dal Giudice. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione, ove, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali - ivi comprese clausole concernenti il contenuto della disciplina collettiva od individuale di lavoro -, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 1997 n. 265; v. anche Cass. 12 settembre 2000 n. 12025; Cass. 11 gennaio 2002 n. 317). Il motivo va, quindi, rigettato.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando, violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 in relazione all'art. 2909 cod.civ. ed all'art. 436 del c.p.c.), nonché omessa e, comunque,
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), deduce che il Pretore di Bari, decidendo sulla pretesa di adeguamento retributivo avanzata dal ON, aveva accolto solo in parte la domanda, statuendo che al lavoratore competeva solo il trattamento economico minimo previsto nel C.C.N.L. dei Dirigenti Industriali senza il riconoscimento delle condizioni di favore (quali l'anzianità convenzionale di 9 scatti) riconosciute dal CIAPI al momento della sua assunzione. Orbene, tale statuizione, non investita da gravame incidentale, doveva considerarsi passata in cosa giudicata, con la conseguenza che, eccepita dal CIAPI l'erroneità della sentenza pretorile per non avere, conseguentemente a tale dictum, espulso anche la 14^ mensilità dai trattamenti minimi del Dirigente Industriale da accordarsi al ON, in quanto istituto ivi non contemplato, il secondo Giudice, in ossequio al giudicato interno così formatosi, avrebbe dovuto escludere dagli gli importi attribuiti al ON quello concernente la quattordicesima mensilità.
Nella impugnata decisione si riscontrerebbe, dunque, - ad avviso del ricorrente - una palese violazione dell'art. 2909 c.c., oltre che una motivazione del tutto contraddittoria dal momento che, trattandosi di operare un adeguamento ai minimi contrattuali del precitato C.C.N.L. dei Dirigenti industriali ed essendo l'istituto dellal4^ mensilità del tutto estraneo a tale contrattazione, era ben evidente che la considerazione anche di tale ulteriore elemento retributivo non rispondesse ad una esigenza di parificazione al trattamento complessivo del dirigente in vista dell'osservanza del precetto di cui all'art. 36 Cost., così come erroneamente ritenuto dal Giudice del merito.
Ritiene il Collegio che, pur dovendosi escludere la formazione del giudicato sul punto, tenuto conto che, con il proposto appello, la questione ha continuato a formare oggetto di giudizio, il motivo è tuttavia fondato sotto l'ulteriore profilo prospettato dal ricorrente.
Invero, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità (ex plurimis, Cass. 13 maggio 2002 n. 6878). Ne consegue la cassazione della impugnata sentenza in relazione a siffatto motivo, con rinvio per il riesame, da effettuarsi alla luce del detto principio di diritto, ad altro giudice d'appello, come designato in dispositivo, il quale provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2004