Sentenza 3 febbraio 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ( nel caso di specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale, avendo ritenuto, sulla base dell'interpretazione letterale del CCNL del 1994, che con esso le parti avessero inteso sopprimere retroattivamente i compensi premiali previsti dalla precedente contrattazione collettiva nazionale, aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti - dipendenti delle Ferrovie dello Stato andati in pensione negli anni 1993 - 1994 - a percepire gli elementi retributivi premiali previsti dall'art. 33, secondo comma, lettera n, del CCNL del 1990 - 1992 dalla data di maturazione del diritto fino alla data del loro collocamento a riposo, ritenendo che il diritto al compenso premiale fosse già entrato nel patrimonio dei lavoratori al momento della cessazione del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2003, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco NT - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per Azioni - ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. -, in persona del suo procuratore e rappresentante avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato della Società medesima con procura per notar dr. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rappresentata e difesa, giusta procura ad litem apposta a margine del ricorso, dal prof. avv. Renato Scognamiglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma al corso Vittorio Emanuele II n. 326,
- ricorrente -
contro
NO OR, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Buzzi, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma alla via Romagna n. 14, gusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
DE AN NT, DE OS GI, RN ET, AS FR,
- intimati -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cosenza in data 11 - 17 giugno 1999, sent. n. 827/1999, n. 775/97 R.G.A.C.;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 10 ottobre 2002;
udito l'avv. Renato Scognamiglio per la ricorrente;
udito l'avv. Alberto Buzzi per il controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, i dipendenti delle FF SS SPA indicati in epigrafe, andati in quiescenza tra l'1/10/1993 e il 30/12/1993, chiedevano al Pretore del Lavoro di Cosenza la condanna delle FF.SS. spa al pagamento in loro favore dell'importo forfettario (c.d. una tantum) - previsto dal pianto 5.9 della parta economica del CCNL 1994 in sostituzione dei trattamenti economici dovuti a titolo di salario integrativo, del premio risultato Quadri, dell'extra budget etc. che, per effetto del punto 5.7 del medesimo accordo, erano stati soppressi a decorrere dal mese di gennaio 1993 - o, in subordine, al pagamento delle voci stipendiali integrative soppresse con il citato accordo e maturate dal mese di gennaio 1993 fino al momento del loro collocamento a riposo, da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituivano in giudizio le FF.SS. spa, che contestavano la domanda chiedendone il rigetto. In particolare, la difesa della società datrice di lavoro deduceva, in primo luogo, che la c.d. una tantum - avente peraltro natura e finalità diversa dagli emolumenti soppressi dal 1/1/I993 - spettava solo ai dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo e non già ai dipendenti che a quella data erano già stati collocati a riposo. In secondo luogo escludeva che i ricorrenti avevano maturato il diritto alla corresponsione degli emolumenti premiali precedentemente goduti per il periodo successivo al 1/1/1993, in quanto per l'anno 1993 non era intervenuta la contrattazione integrativa, che costituisce la fonte del diritto rivendicato dagli ex dipendenti.
Con sentenza dell'11 luglio 1995 il Pretore rigettava la. domanda intesa ad ottenere il pagamento dell'una tantum. In accoglimento della domanda subordinata, dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire gli elementi retributivi prediali soppressi con l'accordo dal 18/11/1994 dalla data, di maturazione del diritto fino al loro collocamento a riposo, con interessi e rivalutazione, mentre dichiarava inammissibile la richiesta di condanna formulata dai ricorrenti.
Avverso detta sentenza proponevano appello le FF.SS. spa, a cui resistevano gli appellati.
Con sentenza 11 - 17 giugno 1999 il Tribunale di Cosenza rigettava l'appello.
Il Tribunale premetteva che il Pretore aveva riconosciuto il diritto agli emolumenti premiali previsti dalla previgente disciplina contrattuale poiché il nuovo accordo del 1994 - nella parte in cui disponeva la cessazione, con effetti retroattivi dal gennaio 1993, delle clausole relative al salario integrativo - non poteva produrre effetti caducatori di diritti soggettivi acquisiti nel patrimonio dei dipendenti già cessati dal servizio al momento della stipula del nuovo contratto, per difetto di mandato delle organizzazioni stipulanti;
indi il Tribunale disattendeva la tesi prospettata dalla società appellante, secondo cui la cessazione delle clausole relative ai compensi premiali non derivava dall'art.
5.7 del nuovo contratto collettivo del 1994, ma dalla sospensione della contrattazione integrativa annuale alla quale l'art. 3 del CCNL 90/92 aveva rimesso la negoziazione di sistemi premianti;
rilevava infatti il Tribunale che non vi era prova della cessazione concordata della contrattazione integrativa del 1993 e che la cessazione dei compensi era invece il frutto dell'accordo di cui all'art.
5.7 del CCNL del 1994 in cui le parti non si erano limitate a prendere atto della soppressione dei compensi premiali conseguente all'interruzione della contrattazione integrativa annuale, ma avevano espressamente concordato la cessazione dell'efficacia dal 1.1.1993 di tutte le clausole relative ai compensi stessi. Il Tribunale rilevava altresì che i compensi premiali non trovavano la loro fonte esclusiva nella contrattazione integrativa annuale (e quindi non si poteva ritenere che, non essendo intervenuta quella relativa al 1993, gli stessi compensi non competessero ai lavoratori andati in quiescenza nel corso di quell'anno e prima del nuovo CCNL), poiché gli stessi erano invece previsti dall'art. 33 del CCNL del 1990 il quale, tra "gli elementi aggiuntivi della retribuzione", menzionava alla lettera n) l'integrativo di cui all'accordo 19.5.1990, mentre alla contrattazione integrativa annuale era stato demandato solo il compito di stabilirne l'ammontare anno per anno e i criteri di riparto.
Nè, secondo il Tribunale, si poteva ritenere che il CCNL 90/92 non fosse più vigente nel 1993 essendo scaduto nel 1992, poiché secondo la giurisprudenza di legittimità, la scadenza di un contratto collettivo non determina l'automatica cessazione delle clausole retributive collegate alla professionalità del lavoratore, che permangono fino a quando non intervengano fatti incompatibili. Avverso detta sentenza propone ricorso la spa Ferrovie dello Stato, affidato ad unico motivo., ed illustrato da memoria. Resiste con controricorso OR LD, che ha depositato memoria.
Gli altri intimati non si sono costituiti in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 1^ co. Cost. e degli artt. 1322, 1362 ss., 1372, 1387, 2074, 2099 ss., 2697 c.c.; carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. Secondo la ricorrente non incombeva sulla società appellante l'onere di dimostrare il mancato rinnovo della contrattazione integrativa per il 1993, circostanza peraltro pacifica e confermata dall'accordo del 4.3.1994. L'interpretazione contrattuale, proposta dalla sentenza impugnata, non era rispettosa dei criteri stabiliti dall'art. 1362 c.c: non soltanto l'elemento letterale sul quale faceva leva esclusivamente il giudice di appello -, ma anche l'elemento logico che illuminava il senso delle parole. Le espressioni, con le quali le parti concordavano sulla cessazione dell'efficacia delle clausole relative ai trattamenti economici integrativi dall'1.1.1993, non stavano ad indicare una inammissibile volontà di disporre retroattivamente dei diritti acquisiti dai lavoratori, ed intendevano piuttosto confermare che da tale data erano venute a mancare, in quanto non più stipulate, le clausole relative ai trattamenti integrativi. Le parti sociali avvertivano l'opportunità di confermare la mancata stipula delle clausole integrative dopo l'1.1.1993, non avevano disposto l'abrogazione di un accordo integrativo del 1993 non esistente.
Non era fondata l'affermazione del Tribunale che il diritto dei dipendenti delle FS a percepire i trattamenti integrativi discendeva dall'art. 33 del CCNL 1990, ed era invece pacifico in atti che per gli anni 1991 e 1992 erano stati stipulati accordi integrativi aziendali, in base ai quali soltanto i lavoratori avevano acquisito il diritto a percepire le famose competenze integrative. Era la stessa sentenza impugnata ad indicare la fonte del diritto nell'art. 33 CCNL, che comprendeva tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione l'integrativo di cui all'accordo 19.5.1990, a mezzo del quale veniva fissato in lire 150.000 il valore medio annuale della competenza. Ed era dunque il contratto integrativo a stabilire la spettanza e l'entità della suddetta competenza, prevista dall'art. 3 del CCNL 1990-1992 con riferimento all'anno 1990, perché in quell'anno l'accordo integrativo aziendale ara stato raggiunto e al solo fine ci precisare, ad ogni effetto contrattuale, che il trattamento integrativo faceva parta della retribuzione. Ed era irragionevole l'affermazione della sentenza impugnata che con gli accordi integrativi si rinegoziava soltanto il meccanismo di assegnazione dell'integrativo, e non già il relativo diritto. Si doveva escludere infine che un contratto collettivo di dritto comune potesse produrre i suoi effetti dopo la scadenza stabilita dalla volontà delle parti.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato, come già detto da Cass. 1539/01, 225/02, 4662/02 (contra Cass. 4534 e 7393/00, citate nelle decisioni innanzi indicate).
Il Tribunale ha infatti ritenuto, sulla scorta di quanto già affermato dal pretore, che l'accordo del 1994, nella parte in cui prevedeva la cessazione, con effetti retroattivi, delle clausole relative ai compensi premiali, non poteva produrre effetti caducatori di diritti soggettivi già acquisiti nel patrimonio dei lavoratori cessati dal servizio al momento della stipula del nuovo contratto.
Il presupposto logico di tale affermazione è dunque che il diritto al compenso premiale fosse già entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto.
Come ha rilevato infatti il Tribunale, con motivazione congrua e rispettosa dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., non vi era prova della cessazione concordata della contrattazione integrativa dal 1993 e la cessazione dei compensi era invece il frutto dell'accordo di cui all'art.
5.7 del 1994, in cui le parti non si erano limitate a prendere atto della soppressione dei compensi premiali conseguente alla interruzione della contrattazione integrativa annuale, ma avevano espressamente concordato che a far data dal 1^ gennaio 1993 cessava l'efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo, del premio risultato quadri, etc. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, vi è stato pieno rispetto da parte del Tribunale dei criteri letterale e logico, perché le espressioni usate dalle parti sociali - come osserva la sentenza impugnata - non lasciano dubbi sulla volontà delle stesse di disporre retroattivamente la cessazione dell'efficacia, delle clausole relative ai compensi premiali di cui si discute (salario integrativo per i dipendenti dal primo al settimo livello e premio risultati quadri per i dipendenti dell'ottava e nona categoria). Se fosse vero - come assume la società nell'interpretazione della norma contrattuale - che le parti con la citata disposizione si erano limitate a prendere atto della soppressione dei compensi premiali conseguente all'interruzione della contrattazione integrativa annuale, esse non avrebbero avuto la necessità di utilizzare la frase "le parti concordano che a far data dall'1/1/1993 cessa l'efficacia...", dalla quale si desume invece - come logicamente desume il Tribunale - che la cessazione delle clausole relative ai compensi premiali è stato il frutto di un accordo preso in sede di rinnovo del contratto.
Del pari, con motivazione congrua e rispettosa dei criteri ermeneutici suddetti, il Tribunale ha ritenuto non condivisibile la tesi della società, secondo la quale il salario integrativo e gli altri compensi premiali trovavano la loro fonte esclusiva nella contrattazione integrativa annuale - con la conseguenza che non essendo intervenuta nel 1993 i lavoratori andati in quiescenza dopo l'1/1/1993 e prima dell'entrata in vigore del nuovo CCNL del 94, che ha abrogato detti istituti economici, non avevano diritto ai predetti compensi premiali -. Va condivisa infatti l'interpretazione del Tribunale - rispettosa, ripetesi, dei citati criteri ermeneutici - che detti compensi premiali trovavano la loro fonte nell'art. 33 del CCNL del 90, che tra gli "elementi aggiuntivi della retribuzione" ricomprende anche alla lettera n) l'integrativo di cui all'accordo del 19/5/1990 (che fissava in lire 150.000 il valore medio nazionale dell'integrativo), e non già nella contrattazione integrativa annuale, prevista dall'art. 3 del CCNL 90/92, alla quale le parti stipulanti avevano demandato solo il compito di stabilirne l'ammontare anno per anno ed i criteri di riparto. Tanto è vero - sottolinea il Tribunale - che con gli accordi integrativi intervenuti dal 90 al 92 si è rinegoziato il meccanismo di assegnazione dell'integrativo e non già il diritto dei lavoratori a percepire il compenso previsto direttamente dalla contrattazione collettiva del 1990.
Rispetto a tale opzione interpretativa, per cui non è riscontrabile alcun vizio logico o di motivazione, la ricorrente non ha denunciato - come avrebbe dovuto giusta il costante indirizzo di questa Corte - alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici, deducendo la irragionevolezza dell'affermazione del Tribunale, in sostanza solo contrapponendo alla interpretazione del giudice di merito la propria.
L'inammissibilità del profilo di censura relativo alla predetta autonoma ratio decidendi non consente alla Corte l'esame dell'ulteriore profilo che investe la ratio decidendi fondata sulla ultrattività della contrattazione collettiva per elementi retributivi legati alla professionalità (anche se sulla questione il Tribunale ha ritenuto di adeguarsi all'indirizzo giurisprudenziale di cui a Cass. 4563/95). Alla stregua, delle considerazioni predette deve pertanto ritenersi che correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto degli ex dipendenti di percepire il salario integrativo de quo. Il ricorso deve essere rigettato.
Alla luce del contrasto giurisprudenziale richiamato stimasi sussistere giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese dal giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2003