Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 34 della legge 12 aprile 1991, n. 136, nel disporre al comma primo che i titolari di pensioni erogate dall'Enpav hanno la facoltà di chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge la riliquidazione della pensione, purché entro la medesima data provvedano al reintegro del versamento contributivo determinato ai sensi dei comma primo e secondo dell'art. 11, prevede un termine di decadenza (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che, avendo l'interessata assolto nel termine di due anni all'onere della presentazione della domanda e del pagamento del reintegro contributivo, era stato rispettato il termine di decadenza, restando irrilevante la circostanza della restituzione della somma effettuata dall'Ente in base all'assunto che non fosse configurabile un diritto alla riliquidazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/1999, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Sergio Lanni - presidente
" Pietro Cuoco - Consigliere
" Vincenzo Castiglione "
" De Biase Arcangelo "
" Pasquale Picone rel. "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINAI - ENPAV -in in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via D. Azuni, n.9, presso l'avv. Paolo de Camelis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
VA RI ES, vedova LI, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Friggeri, n. 95, presso l'avv. Lucio Filippo Longo, che, unitamente all'avv. Alessandro LI, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
nonché da
VA RI ES, vedova LI come sopra domiciliata rappresentata e difesa;
- ricorrente incidentale -
contro
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI - ENPAV - come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Como n^ 731 in data 26 maggio 1998 (R.G. 72/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.1.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli l'avv.ti Paolo de Camelis e Alessandro LI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele che ha concluso per l'accoglimento del sesto motivo del ricorso principale, il rigetto degli altri motivi dello stesso ricorso, l'assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale e il rigetto degli altri motivi.
Svolgimento del processo
Accogliendo parzialmente la domanda di RI ES VA, titolare dal 1^ marzo 1977 di pensione indiretta a carico dell'ENPAV in conseguenza del decesso del coniuge dott. CO LI, avvenuto il 4 febbraio 1977, il TO di NO ha accertato il diritto dell'assicurata alla riliquidazione della pensione ai sensi dell'art.34 della legge n. 136 del 1991 ed ha determinato il reintegro contributivo dovuto ai fini della riliquidazione in L 2.700.000, con la condanna dell'Ente a corrispondere la pensione nella misura di L 3.600.000 a decorrere dal 1^ dicembre 1992. Il TO ha compensato interamente le spese del giudizio tra le parti.
Il Tribunale di NO ha rigettato l'appello dell'ENPAV ed accolto in parte l'impugnazione incidentale della VA diminuendo l'importo del reintegro contributivo - con detrazione dei contributi versati dall'iscritto negli anni 1974, 1975 e 1976 -, condannando l'Ente a corrispondere sulla pensione riliquidata anche le perequazioni di cui all'art. 18 l. n. 136/1991, nonché la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali e le spese del giudizio di appello. Sulle questioni sottoposte al suo vaglio dagli appellanti in via principale e incidentale il Tribunale ha così motivato:
a) la pensionata aveva assolto entro il termine di due anni, previsto dalla legge a pena di decadenza dal diritto alla riliquidazione, all'onere della presentazione della domanda e del pagamento del reintegro contributivo, nessuna rilevanza potendo attribuirsi alla restituzione della somma, effettuata dall'ENPAV nell'assunto che non fosse configurabile il diritto alla riliquidazione. b) il diritto alla riliquidazione della pensione indiretta è subordinato dalla legge al possesso del requisito di cinque anni di contribuzione, ma la norma non prevede che gli anni utili siano solo quelli a partire dal 1974 all'anno anteriore al decesso dell'iscritto, poiché il riferimento al predetto anno 1974 ha solo la funzione di limite al reintegro contributivo, incidente sull'obbligo di versamento e sul calcolo della pensione riliquidata;
c) nella fattispecie, quindi, il reintegro contributivo non poteva che riguardare tre anni (dal 1974 all'anno anteriore al decesso dell'iscritto);
d) la nozione stessa di "reintegro contributivo" comportava la detrazione dei contributi versati dall'iscritto per gli anni 1974, 1975 e 1976;
e) la pensione riliquidata decorreva dal mese successivo a quello del pagamento del reintegro contributivo, effettuato nel novembre 1992, ancorché successivamente restituito dall'ente;
f) l'applicazione delle perequazioni ex art. 18 l. n. 136/1991 non aveva formato oggetto di contestazioni tra le parti e spettava sicuramente alla pensionata;
g) la natura privata dell'ENPAV lo escludeva dall'ambito di applicazione dell'art. 16 della l. n. 412/1991, per cui sui ratei arretrati di pensione il debitore era tenuto a corrispondere sia la rivalutazione che gli interessi legali;
h) andava confermata la statuizione del TO di compensazione delle spese per la novità e complessità della materia trattata. La cassazione della sentenza è domandata dall'ENPAV con ricorso articolato in sei motivi al quale ha resistito con controricorso RI ES VA, chiedendo a sua volta la cassazione della sentenza con ricorso incidentale fondato su tre motivi. Le parti hanno depositato memorie difensive a norma dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza (art 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale - con il quale si denunzia la violazione della disciplina concernente l'istituto della decadenza e la falsa interpretazione ed applicazione degli art. 2964 ss. c.c. e 34, comma 1, l. 136/1991, in relazione all'art. 360 n. 3 e n.
5 - l'Enpav sostiene la fondatezza dell'eccezione di decadenza ritualmente proposta, perché con la restituzione della somma versata a titolo di reintegro contributivo, regolarmente incassata senza obiezioni dalla VA, dovevano considerarsi eliminati gli effetti della domanda di riliquidazione e del versamento e, nel termine biennale di decadenza, non vi è era stata ne' una nuova domanda, ne' la proposizione dell'azione giudiziale.
Il motivo non è fondato.
La legge 12 aprile 1991, n. 136 - Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari - ha introdotto un diverso meccanismo delle entrate e nuove misure delle pensioni al fine di consentire all'Enpav, di adeguare la gestione al volume degli impegni e di adottare più consoni trattamenti pensionistici e previdenziali ai veterinari (soprattutto liberi professionisti), in modo da perseguire meglio le proprie finalità istituzionali nonché gli obiettivi previdenziali assistenziali a favore della categoria. Al fine di consentire l'estensione del nuovo sistema ai vecchi iscritti, entro i limiti dettati dalle esigenze di compatibilità con l'equilibrio finanziario della gestione, l'art. 34 della legge (Riliquidazione delle pensioni, reintegro contributivo) prevede, al comma 1, che i titolari di pensioni erogate dall'Ente hanno facoltà di chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, la riliquidazione della pensione, purché entro la medesima data provvedano al versamento del reintegro contributivo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 11.
Non vi è dubbio che il termine, a fini evidenti di certezza delle entrate e degli impegni di spesa, è stato previsto a pena di decadenza, ma, come correttamente motiva il Tribunale, nella specie è stato puntualmente osservato dalla pensionata, con l'inoltro tempestivo della domanda ed il pagamento, anch'esso effettuato entro il biennio, della somma calcolata dall'Ente.
La tesi del ricorrente, secondo cui la restituzione della somma versata, maggiorata degli interessi, nell'assunto che non fosse ammissibile la richiesta di riliquidazione della pensione per difetto dei presupposti previsti dalla legge, avrebbe tolto qualsiasi efficacia agli atti compiuti dalla VA, non può essere condivisa. Invero, l'evenienza verificatasi è da parificare in toto all'ipotesi del rifiuto dall'Ente di ricevere il pagamento, rifiuto che, evidentemente, non sarebbe valso a privare di effetti giuridici gli atti di adempimento dell'onere. Nè può sostenersi che l'incasso della somma da parte della pensionata comporti l'inefficacia ex tunc della domanda e del versamento, perché ciò sarebbe sostenibile solo in presenza di una manifestazione di volontà diretta a rinunziare all'atto di impulso del procedimento amministrativo, mentre l'Istituto ricorrente non denunzia l'omessa valutazione nel giudizio di merito di elementi idonei ad attribuire significati negoziali al comportamento tenuto dalla VA (anzi, il Tribunale riferisce della presentazione di ricorso avverso la determinazione dell'ente).
3. Con il secondo motivo, l'Enpav denunzia che, con violazione degli art. 112 c.p.c. e 12 disp. prel al c.c., nonché di varie norme dell'ordinamento previdenziale veterinario, e con motivazione omessa ed incongrua, il Tribunale ha ritenuto sussistere il requisiti per ottenere la riliquidazione della pensione.
Come è reso palese dall'illustrazione del motivo, la censura concerne l'interpretazione dell'art. 34 della l 136/1991 e la Corte, con rilievo che si deve intendere richiamato anche in sede di esame di altri motivi di ricorso, deve avvertire che quando un ricorrente denunzia, nella sostanza, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la Corte stessa è investita del potere di enunciare l'esatto principio di diritto indipendentemente dalle omissioni, insufficienze o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, come si argomenta agevolmente dal disposto dell'art. 384, comma secondo, c.p.c.
Ciò premesso, la conformità al diritto della sentenza impugnata sul punto emerge dall'univoco significato della lettera della legge, che attribuisce la facoltà di ottenere la riliquidazione a tutti, indistintamente, i "titolari di pensioni erogate dall'ente" senza porre requisiti ulteriori ed aggiuntivi. Le altre disposizioni, contenute, nei commi successivi al primo, si riferiscono, come si vedrà appresso, alle modalità del reintegro contributivo ed al calcolo della riliquidazione.
La tesi dell'Ente, secondo cui le condizioni minime di iscrizione e contribuzione previste dagli art.
2-7 della legge per l'insorgenza del diritto alle prestazioni di cui all'art. 1, dovrebbero essere computate a partire dall'anno 1974 (anno a partire dal quale è ammesso il reintegro contributivo), non ha basi normative e porta a conseguenze assurde sul piano logico. Invero, non potendo ovviamente, la limitazione circoscriversi alle pensioni indirette (per le quali sono sufficienti cinque anni di iscrizione e contribuzione), tra i pensionati di vecchiaia nessuno avrebbe potuto domandare la riliquidazione, in mancanza del requisito di trenta anni di iscrizione e contribuzione maturato dal 1974 al biennio successivo all'entrata in vigore della legge.
4. Con il terzo motivo, l'ENPAV denunzia che, con violazione degli art. 112 c.p.c., nonché degli art. 2,7 e 34 della l. 136/1991, e dell'obbligo della motivazione, il Tribunale ha stabilito l'importo del reintegro contributivo in L 2.700.000, detratti i contributi versati dall'iscritto per gli anni 1974, 1975 e 1976. La tesi del ricorrente è che il reintegro contributivo deve in tutti i casi riguardare un decennio, solo in questo modo essendo possibile rapportare la nuova misura della pensione alla contribuzione. Anche l'accoglimento di questa tesi trova un ostacolo insormontabile nella lettera dell'art. 34, che, dopo aver disposto, al comma 2 che il reintegro contributivo è ammesso relativamente agli anni dal 1974 incluso fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione, precisa, al comma 3, come la stessa facoltà sia riconosciuta ai titolari di pensioni di reversibilità ed indirette, ma che, il tal caso il reintegro contributivo è dovuto con le stesse percentuali previste all'art. 7 ed i relativi versamenti possono essere effettuati per gli anni a partire dal 1974, fino all'anno anteriore a quello di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto per le pensioni di reversibilità, ed a quello anteriore al decesso dell'iscritto per le pensioni indirette. Sembra alla Corte evidente che la legge abbia inteso limitare gli oneri contributivi per i soggetti più deboli, individuati in coloro che hanno cessato l'attività o che sono titolari di pensioni di reversibilità (spettanti per la morte del pensionato) e indirette (spettanti per la morte dell'iscritto senza diritto a pensione), con una scelta, quindi, che sfugge ad ogni sospetto di incostituzionalità ai sensi degli art. 3 e 38 Cost.. Per i superstiti quindi, la limitazione è stata, disposta non soltanto con riguardo alle percentuali (le stesse fissate dall'art. 7 per determinare la misura delle pensioni ai superstiti: nella specie, il 60% della pensione di riferimento, trattandosi del coniuge), ma anche al periodo di tempo, potendo risultare inferiore al decennio nelle ipotesi considerate specificamente dalla disposizione. Argomenti a favore della tesi dell'Ente non possono certamente trarsi dal disposto del comma 4 dello stesso articolo, secondo cui: "La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'anno del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 3 dell'art. 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dall'art. 28". Si tratta, infatti, del criterio per operare la riliquidazione, applicabile a tutte le pensioni, che utilizza il riferimento al reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio, concernente, ai sensi dell'art. 28, le pensioni maturate successivamente alla data di entrata in vigore della legge e concesse con una anzianità contributiva, posteriore alla stessa data inferiore ai dieci anni ma non riguarda minimamente l'obbligazione contributiva.
5. Il quarto motivo del ricorso dell'Ente - con il quale si denunzia la violazione degli art. 1 e 34 della l. 136/1991 ed il vizio di motivazione - concerne la statuizione del Tribunale che ha fatto decorrere le differenze di pensione spettanti per effetto della riliquidazione dal mese successivo al pagamento del reintegro contributivo e, cioè, dal 1^ dicembre 1992.
Assume il ricorrente che il Tribunale non avrebbe considerato che l'importo versato venne restituito ed incassalo dalla pensionata e che, di conseguenza, non poteva considerarsi sussistente una domanda diretta a conseguire la prestazione.
Il rigetto del motivo discende dalle considerazioni già svolte in sede di esame del primo motivo di ricorso, che esimono la Corte da ogni ulteriore motivazione.
6. Il quinto motivo denunzia la violazione dell'art. 18 della l. n.136/1991 ed il vizio della motivazione, in quanto il Tribunale, in accoglimento dell'appello incidentale ha affermato dovute le perequazioni di cui alla norma citata nell'assunto che non vi fosse contestazione tra le parti sul punto, sebbene avesse negato il rinvio chiesto proprio per controdedurre all'impugnazione incidentale. Anche questo motivo è privo di fondamento, giacché l'art. 18 della legge introduce un meccanismo di perequazione degli importi di tutte le pensioni erogate dall'Ente a decorrere dal 1^ gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, cosicché la statuizione del Tribunale è pienamente conforme al diritto indipendentemente dal riferimento alla mancanza di contestazioni.
7. Il sesto e ultimo motivo di ricorso - che denunzia la violazione dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e del decreto legislativo n. 509/1994, nonché il vizio di motivazione - è fondato perché il Tribunale ha erroneamente attribuito alla pensionata la rivalutazione e gli interessi sulle differenze di pensione, ritenendo inapplicabile il disposto dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991 all'Enpav in quanto ente privato.
Non rileva stabilire la natura dell'Ente ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 509/1994, perché l'art. 16 della legge 30 dicembre 1992, n. 412, applicabile ratione temporis ai crediti riconosciuti alla VA (tutti i maturati dopo il 30 dicembre 1991) si riferisce alle prestazioni dovute da tutti "gli enti gestori di previdenza obbligatoria", prescindendo dalla natura pubblica o privata degli enti stessi. Di conseguenza, ai sensi della predetta norma, alla pensionata potevano essere attribuiti soltanto gli interessi legali oppure, se di importo maggiore, la rivalutazione monetaria, restando escluso il cumulo tra le due componenti accessorie, mentre la decorrenza degli accessori, ai sensi della stessa norma, non poteva essere anteriore al termine di centoventi giorni accordato all'ente per provvedere alla liquidazione.
8. Passando all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo è assorbito nella decisione di rigetto dei primi due motivi del ricorso incidentale, in quanto, non solo espressamente condizionato al loro accolgimento, ma diretto a far valere il "diritto quesito" della pensionata in conseguenza del comportamento tenuto inizialmente dall'ente in relazione alla domanda di riliquidazione.
9. Il secondo motivo del ricorso incidentale - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 34 della l.136/1991, dei principi generali in materia pensionistica ed il vizio della motivazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto decorrere il diritto al pagamento delle differenze dovuto per effetto della riliquidazione dal mese successivo alla data di pagamento del reintegro contributivo, anziché da quello successivo alla domanda presentata il 25 novembre 1991.
Il motivo non può trovare accoglimento considerato che la ricorrente non contesta il principio affermato dal Tribunale, secondo cui il diritto alla riliquidazione insorge non automaticamente, con l'entrata in vigore della legge, ma soltanto con l'adempimento degli oneri di cui all'art. 34. Se così è, non è possibile ritenere completata la fattispecie attributiva del diritto senza il pagamento del reintegro contributivo.
10. Il terzo motivo del ricorso incidentale, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e 34 l. 136/1991, assume che il Tribunale avrebbe dovuto detrarre, oltre ai contributi versati dall'iscritto per gli anni 1974, 1975 e 1976, gli interessi, per aggiornare gli contributi stessi al valore attuale. Si tratta di un motivo destituito di fondamento in presenza di somme dovute all'Ente ed utilizzate per la liquidazione della pensione indiretta.
11. Il quarto motivo del ricorso incidentale censura la conferma, da parte del Tribunale, della compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado.
Anche questo motivo è palesemente infondato, in quanto il giudice dell'appello ha esercitato il potere discrezionale di regolare le spese anche del giudizio di primo grado con motivazione sufficiente e logica, osservando che la novità e complessità della materia trattata giustificava la compensazione delle spese disposte in prime cure.
12. In conclusione, per i motivi esposti, merita accoglimento il sesto motivo del ricorso principale, mentre vanno rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso. Il primo motivo del ricorso incidentale è dichiarato assorbito;
vanno rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso.
In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con decisione nel merito della Corte, come da dispositivo, ricorrendo il presupposto di cui all'art. 384, comma primo, c.p.c. In ordine al regolamento delle spese, in considerazione dell'esito complessivo della lite, si compensano tra le parti le spese del giudizio di cassazione nella misura della metà di quelle liquidate per l'intero nel dispositivo, con la condanna dell'Enpav al pagamento della restante metà, lasciando ferme le statuizioni sulle spese contenute nelle sentenze pronunziate nei gradi di merito.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il sesto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso nonché il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l'Enpav a corrispondere al RI ES VA, sulle differenze di pensione, i soli interessi legali, o, se di importo maggiore, soltanto la rivalutazione monetaria, dal centoventunesimo successivo al versamento del reintegro contributivo al pagamento, ferme restando le statuizioni sulle spese contenute nelle sentenze di merito;
compensa tra le parti la metà delle spese del giudizio di cassazione, spese che liquida per l'intero in L 99.800, nonché la metà degli onorari di avvocati, che liquida per l'intero in L 5.000.000 (cinquemilioni), con la condanna dell'Enpav al pagamento dell'altra metà. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999