Sentenza 25 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO istrati:04 2 40/ 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill R.G.N. 16914/98 Dott. Vito Presidente GIU 19778/98 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Cron. 9876 Rep. 976 Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 04/10/01 Dott. ON SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig.
1.55 perdietti MAR. 2002 sul ricorso proposto da: "25" il RD ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio degli avvocati GIOBBE e FULVIO ZARDO, difeso dall'avvocato MEO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
CELLER ricorrente
contro
GENERALI ASSIC SPA, SAN MARINO ASS E RIASS SPA, 售10302020 PANARIELLO CIRO;
1030203 intimati e sul 2° ricorso n° 19778/98 proposto da: 2001 GENERALI ASSICURAZIONI SPA, quale Impresa Designata per 1700 la Regione Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti dott. Adriano Porri e Domenico Benzoni, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato GURGO ON, difeso dall'avvocato AUGERI ERASMO, giusta delega in atti;
· ricorrente incidentale - nonchè
contro
RD ON, SAN MARINO ASS E RIASS SPA, PANARIELLO CIRO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2590/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, IV sezione civile emessa il 5/11/1997, depositata il 28/11/97; RG. 919/1995; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MEO;
ER f udito l'Avvocato ON GURGO (per delega Avv. Augeri); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
inammissibilità ricorso: incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 26.1.83 VE ON conveniva dinanzi il tribunale di Napoli LO CI e la SOC. S. MA Ass.ni per sentirli condannare al risar- 2 cimento dei danni. Esponeva l'attore in citazione che in data 15.2.1979 in Ercolano mentre era alla guida del suo motociclo diretto verso Torre del Greco era stato investito dalla vettura guidata dal LO. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la so- la compagnia di assicurazione che contestava la doman- da. In corso di causa, a seguito della messa in liqui- dazione della soc. S. MA, il giudizio veniva inter- rotto e riassunto nei confronti delle Generali, quale impresa designata, e nei confronti del commissario li- quidatore della SOC. S. MA. All'esito della istrut- toria, il Tribunale con sentenza del 25.2.95 dichiarava inammissibile la domanda proposta nei confronti della liquidazione e delle Generali ex art. 19 lettera c) della 1. 990/69, dichiarava prescritta l'azione dell'attore nei confronti delle Generali formulata ex art. 19 lettera b) della 1. 990/69, dichiarava il Pana- riello responsabile nella misura del 70% condannandolo al pagamento della somma di lire 90 milioni , detratte lire 15.000.000 di provvisionale oltre interessi su lire 105 milioni dal sinistro al 22.4.80 e su lire 90 milioni dal 23.4.80 al saldo. A seguito di impugnazione del VE la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 28.11.97 rigettava il gravame compensando le spese. Osservava, tra l'altro, la Corte che inizialmente 3 il VE aveva instaurato una normale controversia con MA assicuratrice non regolarmente autorizza-la S. ta. A seguito della messa in liquidazione dell'assicuratore e della conseguente interruzione del giudizio, lo stesso VE aveva riassunto la causa nei confronti della Generali prospettando per la prima vol- ta ed in modo irrituale una responsabilità di questa evocandola in giudizi quale impresa designata e, quin- di, ex art. 19 lettera b) della 1. 990/69. Correttamen- te, pertanto, il Tribunale aveva dichiarato estinto per prescrizione il relativo diritto essendo stata la rela- tiva azione posta in essere ben dopo dodici anni dalla messa in mora delle Generali (23.10.79 riassunzione del 24.12.90). I secondi giudici confermavano, quindi, il concorso di colpa nella misura ritenuta dal Tribunale, А con il 30% al VE che non aveva dimostrato di avere fatto il possibile per evitare l'urto. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione il VE affidandolo a tre motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso la SOC. Le Generali a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affi- che, dato ad unico motivo Non hanno svolto difese il LO e la S. Mari- no, in liquidazione. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 trattandosi di impugnazioni avverso la stessa c.p.c., sentenza. Con il primo mezzo di annullamento il VE, denun- ziata la violazione dell'art. 19 lettera b) della 1. 990/69, degli artt. 2043, 2051, 2935 C.C., 115 e 116 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sen- tenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente applicato la prescrizione riferita dalla sentenza impugnata all'azione nei confronti del Fondo ex art. 19 citato traendone inesatte conseguenze giuridiche. In particolare, il ricorrente assume che i secondi giudici hanno erroneamente considerato pre- scritto il suo diritto avendo ritenuto che l'azione nei confronti delle Generali fosse stata proposta dopo do- dici anni la lettera di messa in mora inviata da esso ricorrente alla stessa società Le Generali. La doglianza va accolta. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa (12910/95) a seguito della sentenza della Corte Corte Costituzionale 10.6.88 n. 634 che ha escluso che tra le attribuzioni della regione Siciliana rientrasse il po- tere di autorizzare imprese di assicurazione con sede 5 in Sicilia ad esercitare attività assicurative riguar- danti rischi non localizzabili esclusivamente hel ter- ritorio siciliano quale l'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,i contratti di assicurazione sti- pulati in precedenza con tali imprese non possono con- siderarsi nulli, né annullabili, ma continuano a spie- gare i propri effetti tra le parti per il periodo assi- curativo in corso dovendosi ritenere applicabile alla fattispecie, caratterizzato dall'esercizio da parte della Regione di poteri solo successivamente reputati estranei alle sue attribuzioni, i principi in tema di atti compiuti dal c.d. funzionario di fatto o apparen- te, i quali mantengono la propria validità, pur in pre- senza di irregolarità nella investitura e di ineffica- f cia della nomina del funzionario stanti la diretta ri- feribilità degli atti stessi all'Ente pubblico e la esigenza di tutelare coloro che in buona fede abbiano avuto rapporti con il funzionario medesimo. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di Appello ha rilevato che il VE instaurò una norma- le controversia con la S. MA quale assicuratrice del LO, e poi all'esito della interruzione del processo dovuta alla messa in liquidazione di quella società, riassunse la causa notificando la riassunzione 6 anche alle Generali e prospettando per la prima volta ed in modo irrituale giudizialmente in alternativa una responsabilità di questa evocandola in giudizio quale impresa designata dall'INA per il Fondo e, quindi, ex art. 19 lettera b) della 1. 990/69. Gli stessi giudici di appello hanno, quindi, dichiarato estinto per pre- scrizione il relativo diritto essendo stata l'azione posta in essere dodici anni dopo la lettera di messa in mora e di interruzione della prescrizione inviata dallo stesso danneggiato alla soc. Le Generali. In tale modo argomentando, la Corte territoriale non ha operato corretta applicazione della giurispru- denza di legittimità, omettendo di considerare che il contratto stipulato tra la S. MA ed il LO prima del sinistro per cui è causa ha continuato a spiegare i suoi effetti tra le parti per il periodo as- sicurativo in corso con la ulteriore conseguenza che l'intervento richiesto dell'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di garanzia ha, in effetti, funzione sostitutiva della impresa as- sicurativa caduta in dissesto e già citata ai sensi dell'art. 18 della 1. 990/69, circostanza questa che impedisce qualsiasi decorso della prescrizione una vol- ta che questa sia stata interrotta nei confronti della impresa "in bonis" con azione giudiziaria poi prosegui- 7 ta nei confronti della impresa designata. Sulla base delle predette argomentazioni, la sen- tenza impugnata deve essere cassata con il conseguente rinvio della causa ad altro giudice, che si indica in dispositivo, che-tenendo presente le ragioni che hanno determinato l'annullamento della pronuncia, sulla base dei rilievi esposti, ed adeguandosi al principio di di- ritto enunciato-provvederà all'esame della domanda pro- posta dal VE nei confronti della impresa designata Le Generali. Restano in conseguenza, assorbiti il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione dell'art. 1310 C.C. in relazione all'art. 26 1. 990/69, ed il terzo motivo avente ad oggetto la liquidazione del dan- no. Con l'unico motivo del ricorso incidentale Le Gene- rali, denunziata la violazione degli artt. 112, 163 e 101 c.p.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che il giudice di ap- pello abbia omesso di pronunziarsi su di una domanda inespressa di nullità della citazione introduttiva per violazione del principio del contraddittorio in quanto non era stata formulata dal VE nei confronti di essa ricorrente una originaria domanda nelle forme di rito. 8 La censura non ha fondamento. Va all'uopo osservato che il ricorso della SOC. Le Generali non riporta l'atto difensivo nel quale la ec- cezione di nullità sarebbe stata, sia pure per implici- to, formulata, così violandosi il principio di autosuf- . p ficienza del ricorso. Va, comunque, evidenziato che la questione sollevata dalla ricorrente incidentale è pri- va del requisito della fondatezza, atteso che ogni 4 eventuale nullità della citazione è stata sanata dalla 2 0 0 costituzione dell'attuale ricorrente società assicura- trice. Le spese del giudizio di cassazione vanno demandate 1007 1201 al giudice del rinvio. заре
P.Q.M.
10T160,10La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo e terzo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezio- ne della Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 4.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Mg. fUgo Lavaza Depositata in Cancelleria Goggi, li 25.3.0r IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli IL CANCELLIERECT 9 Gina Gasoli