Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2016, n. 4902
CASS
Sentenza 16 novembre 2016

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Nel delitto di corruzione, avente natura di reato plurisoggettivo a concorso necessario ed a struttura bilaterale, la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen. deve essere commisurata alla quota di prezzo o profitto attribuibile a ciascun concorrente nel reato, ivi compresi i soggetti "corrotti" e, nell'impossibilità di un'esatta quantificazione, deve essere imputata secondo i canoni della solidarietà interna fra i predetti concorrenti, ai sensi dell'art. 1298 cod. civ.

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di Giacomo M. e Mattia F. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. 1.1. A Mattia F., responsabile dell'area tecnica della società Serenissima Ristorazione s.p.a. e incaricato delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro edili da parte della stessa impresa e di quelle appartenenti al medesimo gruppo societario, si contesta, in concorso con Giacomo M. e con altri coimputati, di avere stipulato più patti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2016, n. 4902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4902
Data del deposito : 16 novembre 2016

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