Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16529 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
CA NI
PA MA
GAETANO DI GIURO MARIA GRECA ZONCU EVA CA
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16529/2026 Roma, li, 07/05/2026
Sent. n.sez. 1002/2026 CC 11/03/2026 R.G.N. 731/2026
sul ricorso proposto da:
TA OB nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere PA SI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Fabiola Furnari che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
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4ea0d892e5314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a475951
Firmato Da: PA MA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: CA NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 74109161414c53be
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 25 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da TO ET contro il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Roma ha respinto la sua richiesta di un rimedio risarcitorio per il trattamento inumano e degradante subito presso la Casa circondariale di Rebibbia in vari periodi, dal 2003 al 2021. Il Tribunale ha ritenuto, sulla base di quanto accertato dal magistrato di sorveglianza, che il detenuto abbia soggiornato sempre in celle che gli assicuravano uno spazio di movimento non inferiore a mq. 3, dotate di finestre e quindi di aria e luce naturali, e di bagni con separé amovibile, e che siano stati forniti in modo adeguato il riscaldamento, l'assistenza sanitaria, l'offerta trattamentale e la possibilità di socializzazione.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso TO ET, per mezzo del suo difensore avv. Maria Moscogiuri, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 35-ter Ord. pen. L'ordinanza ha valutato l'insussistenza di un trattamento inumano e degradante solo in astratto e sulla base di presunzioni, senza verificare in concreto il regime detentivo a cui il ricorrente è stato sottoposto, così violando l'obbligo motivazionale imposto dalla legge ed emettendo una motivazione meramente apparente. In particolare, l'ordinanza afferma che eventuali pregiudizi erano bilanciati da elementi compensativi, senza accertare se questi erano realmente sussistenti, mentre la domanda del detenuto è dotata di presunzione relativa di veridicità, ed è onere dell'amministrazione penitenziaria dimostrare l'infondatezza dei rilievi. L'ordinanza non ha valutato la qualità degradante della detenzione derivante dalla presenza del wc all'interno della cella e non separato da muri, dalla insufficienza della superficie calpestabile, in quanto i mobili fissi sospesi non consentivano la circolazione sul pavimento sottostante, dalla mancanza di acqua calda e di doccia interna, dalla mancanza di un adeguato ricambio di aria, in quanto limitato dalla presenza di una grata alla finestra.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale, per l'omesso esame dei documenti allegati dal ricorrente al suo reclamo. Il ricorrente ha allegato alcune fotografie che documentano l'interno di una delle celle in cui è stato allocato, destinate ad ospitare sei detenuti ma aventi una superficie lorda di circa mq. 20, quasi interamente occupata da due letti a
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Firmato Da: PA MA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4ea0d892e5314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a475951 Firmato Da: CA NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 74109161414c53be
castello e due letti singoli, ma il Tribunale non ne ha tenuto conto, neppure per contestare la misurazione dello spazio vitale effettuata nel reclamo.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, per l'omessa valutazione della riduzione dello spazio vitale a causa della presenza di letti singoli. L'ordinanza non ha valutato che lo spazio posto sotto gli arredi appesi non era utilizzabile, essendo detti mobili posti a m. 1,20 da terra, e non ha escluso dal calcolo dello spazio vitale quello occupato dai letti singoli. L'ordinanza, inoltre, non contiene alcuna specificazione circa l'ampiezza delle celle occupate dal ricorrente e dello spazio di movimento all'interno di ciascuna di esse, mentre tale calcolo deve essere effettuato in modo rigoroso.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. In primo luogo deve affermarsi la sua ammissibilità, in relazione all'art. 35- bis, comma 4-bis, Ord. pen., in quanto tutti i motivi di doglianza contestano, direttamente o meno, la mancanza, genericità e apoditticità della motivazione dell'ordinanza impugnata, perché fondata su presunzioni e non su un esame concreto delle effettive condizioni di detenzione subite dal ricorrente nei periodi contestati. Secondo questa Corte, «In tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità» (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, [...]; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611). Pertanto la mera apparenza della motivazione, che sussiste quando questa «sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, [...]), costituisce un vizio ricompreso nella violazione di legge, ricorribile in cassazione nel procedimento di reclamo giurisdizionale.
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Firmato Da: PA MA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4ea0d892e5314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a475951 Firmato Da: CA NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 74109161414c53be
2. Il vizio di apparenza della motivazione, dedotto nei tre motivi di ricorso, appare sussistente, stante la genericità dell'ordinanza che, non specificando, in relazione ai singoli periodi di detenzione trascorsi dal ricorrente nelle diverse celle, l'ampiezza di queste, il numero di persone con lui contemporaneamente detenute, la quantità e le caratteristiche degli arredi, non consente di verificare la fondatezza della valutazione di insussistenza di un trattamento inumano e degradante per l'intero periodo detentivo da lui subito. L'ordinanza, riportandosi al provvedimento di diniego del magistrato di sorveglianza, riferisce genericamente del godimento di uno spazio *effettivamente vivibile» di mq. 3,07 con riferimento ad una cella di mq. 22 lordi occupata da non più di sei detenuti, ma non precisa quali arredi fissi fossero presenti, e quali siano stati considerati impeditivi della libertà di movimento. Non precisa, altresì, se tale sia stata la condizione detentiva costantemente subita dal ricorrente, che risulta avere cambiato frequentemente reparti e sezioni, pur rimanendo sempre costretto nel medesimo carcere, circostanza che rende non credibile una sua allocazione in celle aventi sempre la medesima ampiezza, i medesimi arredi e il medesimo numero di "concellini". Dalla lettura dell'ordinanza, poi, emerge con evidenza che lo spazio di movimento è stato calcolato solo escludendo le aree occupate dai letti a castello e dai mobili fissi ancorati a terra, calcolando quindi come utile e vivibile lo spazio occupato da eventuali letti singoli e dagli arredi appesi nella parte superiore della parete. La genericità della motivazione anche sotto questo aspetto, non essendo precisata la presenza o meno di letti singoli e le caratteristiche dei mobili appesi, non consente di verificare se il Tribunale si sia conformato alla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter, ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno» (Sez. 1, n. 32412 del 20/06/2024, [...]), e «In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU, lo spazio individuale minimo di tre metri quadrati - che dev'essere assicurato per non incorrere nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti va calcolato considerando la superficie nella quale è assicurato il libero movimento all'interno della cella,
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4ea0d89205314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a475951
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sicché l'area sottostante ad un mobile pensile può essere computata solo qualora sia utilmente fruibile dal detenuto» (Sez. 1, n. 34150 del 31/05/2024, [...]). Quest'ultimo aspetto, in particolare, deve essere attentamente valutato, avendo il ricorrente affermato che gli arredi sospesi si trovavano a m. 1,20 da terra, rendendo così impossibile usufruire dello spazio sottostante per il normale movimento all'interno della cella: sul punto, deve altresì ribadirsi che *Nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario»> (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, [...]). La indicata presunzione relativa di veridicità delle affermazioni del detenuto circa la sussistenza di un trattamento inumano e degradante, pertanto, non risulta essere stata superata attraverso una approfondita e completa verifica delle concrete condizioni della sua detenzione, svolta nel rispetto dei principi giurisprudenziali citati.
3. L'ordinanza ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte e della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito alla rilevanza dei fattori compensativi, che possono portare ad escludere la natura inumana e degradante di una detenzione svolta in condizioni non rispettose dello spazio minimo vitale o di altri aspetti attinenti all'igiene e alla salubrità, ma di fatto non si è conformata ad essa. Questa Corte ha, infatti, stabilito che «In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter Ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione» (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280433-02). Anche sotto questo profilo, però, la motivazione appare generica e apodittica, in quanto si limita ad enunciare il principio di diritto e ad affermare la presenza, nel carcere di Rebibbia, di un'offerta trattamentale idonea a superare, quale fattore positivo, eventuali condizioni detentive degradanti, senza precisare,
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4ea0d89205314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a475951
Firmato Da: CA NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 74109161414c53be
con riferimento ai vari periodi di detenzione subiti dal ricorrente, quali offerte fossero in concreto presenti ed esercitabili e per quanto tempo, quale fosse l'orario di apertura delle celle e, in generale, quanto il periodo trascorso al di fuori delle stesse, ovvero quali altri fattori compensativi fossero concretamente assicurati, ad esempio in tema di riscaldamento, di servizi igienici riservati, di aria e luce naturali, apparendo in particolare poco credibile, e comunque non dimostrato, che tali fattori siano stati sempre costantemente presenti nel lungo periodo di carcerazione in relazione al quale il ricorrente ha lamentato di essere stato sottoposto ad un trattamento inumano e degradante.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 11 marzo 2026
Il Consigliere estensore
PA SI
Il Presidente Monica Boni
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