Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini della notificazione mediante consegna al difensore, di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., è sufficiente la redazione di un verbale di vane ricerche da parte della polizia giudiziaria che attesti l'impossibilità di procedere alla notifica degli atti all'imputato presso il domicilio dichiarato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2016, n. 15454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15454 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
15 45 4/ 1 6 15/54 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.54 Silvio Amoresano - Presidente - UP 12/1/2016- Mauro Mocci R.G.N. 24293/2015 Vito Di Nicola Giovanni Liberati - Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI OV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/3/2015 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11 marzo 2015 la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'impugnazione proposta da OV TI nei confronti della sentenza del 10 luglio 2014 del Tribunale di Brescia, che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 3, nn. 3 et 9, e 4, nn. 2 e 7, I. 22/2/1958, per avere, quale portiere notturno dell'albergo Michelangelo di Mazzano, tollerato abitualmente la presenza all'interno di tale locale di più persone dedite alla prostituzione. Ha ritenuto, preliminarmente, la Corte d'appello infondata l'eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, evidenziando che non era stato emesso alcun decreto di irreperibilità e che, avendo l'imputato dichiarato domicilio e non essendo stato rinvenuto, neppure a seguito delle ricerche della polizia giudiziaria, presso tale domicilio, le notificazioni erano correttamente state eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La Corte territoriale ha disatteso anche l'eccezione di nullità dell'udienza del 15 maggio 2014, sollevata dall'imputato per la mancata concessione di un termine a difesa, ritenendo non necessaria la comunicazione al difensore del decreto presidenziale di autorizzazione alla citazione di alcuni testi, di cui il difensore dell'imputato avrebbe potuto agevolmente avere conoscenza, ed anche la tesi dell'imputato circa l'insussistenza della sua tolleranza abituale dell'esercizio della prostituzione nell'albergo di cui era portiere notturno, sulla base del rilievo che gli elementi di fatto acquisiti dimostravano la perfetta rappresentazione in capo all'imputato dello svolgimento della prostituzione all'interno di detto albergo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato mediante il suo difensore, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme processuali in relazione alla dedotta nullità del decreto di irreperibilità del 31 luglio 2012 ed alle conseguenti nullità della notificazione dello stesso al difensore e della successiva richiesta di rinvio a giudizio, ribadendo la inidoneità delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, quali documentate nel verbale di vane ricerche, a costituire valido presupposto per l'emissione del decreto di irreperibilità, anche in presenza di una dichiarazione di domicilio.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato ulteriore violazione di norme processuali, per la omessa comunicazione del decreto di autorizzazione alla citazione dei testi del Pubblico Ministero dopo il deposito di analogo e contrario provvedimento, per la omessa assegnazione di un termine a difesa, da cui era derivata la lesione dei diritti difensivi relativi alla preparazione dell'udienza ed all'esame dei testimoni, con la conseguente nullità delle sentenze di primo e secondo grado.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato erronea applicazione di norme penali, in relazione all'art. 3, n. 3, I. 75/1958, per l'insussistenza della ravvisata abitualità della tolleranza dell'esercizio della prostituzione, in considerazione della saltuarietà degli accessi delle prostitute nell'albergo presso cui lavorava il ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo ha prospettato contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per la sporadicità degli accessi delle prostitute presso l'albergo cui era addetto, con la conseguente insussistenza della sua consapevolezza dell'esercizio della prostituzione e della tolleranza abituale della stessa. А 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione di legge processuale, per l'incompletezza e l'insufficienza delle ricerche dell'imputato presso il suo domicilio dichiarato, da cui deriverebbe la mancanza dei presupposti per eseguire la notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente nullità dello stesso e quella derivata degli atti successivi, è manifestamente infondato, essendo stata prospettata la violazione di norme non applicabili agli atti processuali ritenuti viziati. Il ricorrente, nonostante il rilievo della Corte d'appello circa l'inesistenza di un decreto di irreperibilità in data del 31 luglio 2012, cui l'imputato aveva fatto riferimento nell'atto di impugnazione, e la sottolineatura da parte del medesimo giudice di secondo grado della presenza in atti della dichiarazione di domicilio dell'imputato in data 12/4/2011 (in Castiglione delle Stiviere, via Mazzini 3) e della successiva comunicazione alla polizia giudiziaria il 25/10/2011 del suo nuovo domicilio (in Gavardo, via Quarena 37), lamenta l'insufficienza delle ricerche effettuate il 9 luglio 2012 dalla polizia giudiziaria presso tale ultimo domicilio e la loro inidoneità a consentire di ritenere impossibile la notificazione in tale luogo e, di conseguenza, legittima la notificazione eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., da ritenersi quindi viziata. Tale disposizione stabilisce, con riferimento al domicilio dichiarato, che "Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite al difensore". Questa Corte ha al riguardo chiarito che condizione sufficiente per la legittima notificazione mediante consegna al difensore è l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo (Sez. 3, n. 10227 del 24/01/2013, Imbastari, Rv. 254422; Sez. 1, n. 1167 del 24/10/2005, Manna, Rv. 233172; Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011, Martini, Rv. 253059). A tale accertamento dell'ufficiale giudiziario è senz'altro equiparabile, in ragione della identità di attribuzioni dell'organo (anche a seguito della modifica dell'art. 148, comma 1, cod. proc. - pen. introdotta dalla l. 31 luglio 2005 n. 155, cfr. Sez. 1, n. 8324 del 15/02/2006, Argenina, Rv. 233138) e della medesimezza del contenuto, il verbale di vane ricerche redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto anch'esso fa fede degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria per tentare la notificazione dell'atto all'imputato al domicilio da questi dichiarato. 3 Elisema A Ne consegue la sufficienza di tale verbale, nel quale si dà atto della impossibilità di eseguire nella data nello stesso indicata la notificazione all'imputato presso il domicilio dallo stesso dichiarato, a consentire la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non versandosi nella diversa ipotesi di imputato irreperibile e rimanendo irrilevanti, a fronte di tale accertamento, gli elementi di fatto addotti dall'imputato a sostegno della sua presenza nel domicilio dichiarato (tra cui il contratto di locazione dell'immobile, la dichiarazione del proprietario e le fotografie dell'ingresso dello stabile e della cassetta postale), trattandosi di circostanze od elementi non incompatibili con il suddetto accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria all'atto del tentativo di notificare l'atto, che legittimava, come evidenziato, la notificazione mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
2. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui è stata prospettata violazione di legge processuale e nullità delle sentenze di primo e secondo grado, per l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato della autorizzazione alla citazione dei soli testimoni del Pubblico Ministero per l'udienza del 14 maggio 2014 e per la mancata concessione di un termine per approntare la difesa in occasione di tale udienza, allorquando il difensore aveva appreso per la prima volta della autorizzazione alla citazione dei soli testimoni del Pubblico Ministero, non essendo prescritta la comunicazione del decreto di autorizzazione alla citazione dei testimoni di cui all'art. 468 cod. proc. pen.; costituisce, invero, onere delle parti verificare, mediante esame degli atti, il deposito di liste testimoniali delle altre parti e l'avvenuta autorizzazione alla citazione da parte del Tribunale, con la conseguenza che il mancato compimento di tale verifica non costituiva presupposto per l'assegnazione di un termine a difesa o per disporre un differimento dell'udienza, non essendosi verificato un impedimento incolpevole od un caso di forza maggiore che potessero giustificare la concessione di detto termine. La circostanza che il Tribunale, in un primo tempo, non aveva autorizzato la citazione di alcun testimone per l'udienza del 14 maggio 2014 e, in un secondo tempo, consentito la citazione solamente dei testimoni del Pubblico Ministero, non dispensava, comunque, la difesa dal suddetto onere di verifica della esistenza di provvedimenti autorizzativi alla citazione di tutti o parte dei testimoni indicati, con la conseguente insussistenza, anche sotto tale profilo, dei presupposti per disporre un differimento d'udienza od assegnare un termine a difesa. Va comunque evidenziato che la mancata concessione di un termine a difesa non è sanzionata di nullità da alcuna norma, non richiamata neppure dal Slikas ricorrente, con la conseguenza che tale diniego non ha determinato la verificazione di alcuna nullità, essendo tassativo il regime delle nullità e non essendo detto diniego previsto né sanzionato, non essendosi, peraltro, determinata alcuna compromissione dei diritti di difesa del ricorrente, che, a seguito del diniego della assegnazione di tale termine, partecipò alla assunzione delle prove senza sollevare rilievi circa la validità dell'atto.
3. Inammissibili, a causa della loro genericità e della articolazione su una diversa ricostruzione delle risultanze di fatto, quali accertate dai giudici di merito, risultano il terzo ed il quarto motivo di ricorso, entrambi diretti ad escludere l'abitualità della tolleranza della prostituzione da parte del ricorrente e vizi della motivazione al riguardo, sulla base della sporadicità degli accessi presso l'albergo laddove il ricorrente era portiere notturno e della mancanza di elementi univoci dai quali ricavare l'attività di prostituzione svolta dalle donne che accedevano all'albergo, sottolineando, in particolare, il fatto che una delle testimoni escusse aveva riferito che in caso di secondo accesso nella stessa sera non le veniva concesso dal TI l'uso della camera. Va al riguardo ribadito, come peraltro evidenziato anche nella motivazione della sentenza impugnata, che il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero, o, come nel caso di specie, da un preposto allo stesso, non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore o preposto, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di meretricio (così Sez. 3, n. 8037 del 16/02/2012, Politanò, Rv. 252760, relativa a fattispecie nella quale è stato ritenuto integrato il reato nonostante i rapporti mercenari ammontassero al 2% delle complessive presenze registrate nella struttura ricettiva;
conformi Sez. 3, Ordinanza n. 2179 del 2012; Sez. 3, n. 15499 del 24/10/1978 Rv. 140536). Ora, nella vicenda in esame, la Corte d'appello ha sottolineato che il ricorrente era stato riconosciuto come il portiere di notte dell'hotel Michelangelo di Mazzano dalle prostitute interpellate e da alcuni clienti, e che dello stesso era stata accertata la presenza in albergo nelle notti in cui la polizia giudiziaria aveva svolto i servizi di osservazione controllo e pedinamento (allorquando erano state viste prostitute accedere all'albergo in compagnia di alcuni uomini e trattenersi all'interno per un tempo compreso tra 10 minuti e un'ora); all'esito di tali servizi i clienti interpellati all'uscita dall'albergo avevano confermato di essersi trattenuti nello stesso per prestazioni sessuali a pagamento, provvedendo a pagare il prezzo della camera al portiere notturno. Da tali elementi di fatto la Corte d'appello ha tratto la consapevolezza in capo al ricorrente dell'attività di prostituzione svolta all'interno dell'albergo, evidenziando la frequenza e la A 5 Eliberali ripetizione degli accessi notturni delle stesse donne con diversi accompagnatori, la durata delle permanenze nelle camere ed il fatto che fosse proprio il ricorrente a registrare i clienti e ad assegnare loro le camere. A fronte di tali rilievi il ricorrente si è limitato a ribadire la propria inconsapevolezza della attività svolta all'interno dell'albergo, in considerazione del numero limitato di accessi di prostitute e del suo rifiuto di assegnare la camera in caso di secondo accesso della medesima donna nella stessa notte (circostanza, quest'ultima, indice, per contro, di piena consapevolezza di tale attività), omettendo dunque di confrontarsi in modo critico con le precise ed articolate argomentazioni poste a fondamento della affermazione della sua responsabilità, di cui non sono state evidenziate carenze o contraddizioni, con la conseguente inammissibilità di entrambi gli ultimi due motivi a causa della loro genericità.
4. In conclusione il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del - procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/1/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 14 APR 2016 IL CANCELLORE Luana Marani 6