Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
La disposizione di cui all'articolo 161,comma quarto, cod.proc.pen. che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione necessaria (e sufficiente),l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato. In altri termini, ai fini e per gli effetti della legittimità della notifica presso il difensore, l'assenza dell'interessato non equivale all'impossibilità della notificazione, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di domicilio o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo.
Commentario • 1
- 1. Tarsu, criteri di calcolo, impugnazione, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/10/2005, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/10/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1538
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 25920/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA ND, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 7 aprile 2003 dal Giudice di Pace di ROMA;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 7 aprile 2003 il Giudice di Pace di ROMA dichiarava ND MA colpevole della contravvenzione di cui al
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, commessa in ROMA il 4 novembre 2001, e lo condannava alla pena di Euro 516,00 di ammenda ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di giorni venti.
2. Ricorre per Cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Rileva, in primo luogo, la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 27 gennaio 2003 e di ogni atto consequenziale, compresa la sentenza.
Deduce, in particolare, l'omessa citazione per non essere il decreto stato notificato nel domicilio da lui "eletto" ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., ma a mani del difensore d'ufficio.
Rileva che l'assenza presso il domicilio eletto non equivale all'impossibilità di effettuare la notificazione e, quindi, non legittima la consegna dell'atto a mani del difensore. Si sarebbe, pertanto, dovuto - secondo il ricorrente - osservare il disposto dell'articolo 157 c.p.p. e procedere nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando in luogo.
E se neppure in tal modo fosse stato possibile eseguire la notificazione, l'atto doveva essere depositato nella casa del comune. Avviso del deposito stesso andava affisso alla porta della casa di abitazione e l'ufficiale giudiziario era, infine, tenuto a dare comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2.2 Anche con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Deduce, in particolare, che all'udienza dibattimentale del 17 febbraio 2003 era stata illegittimamente rigettata l'istanza di rinvio presentata per legittimo impedimento a comparire, a causa di concomitanti impegni professionali, dal proprio difensore. In particolare, il giudice aveva - secondo il ricorrente - rigettato la richiesta, erroneamente affermando che dalla documentazione allegata all'istanza di differimento non era dato desumere ne' la data dei concomitanti impegni ne' l'antecedenza dei medesimi. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che l'imputato aveva dichiarato, ai fini delle notificazioni ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., dinanzi alla Polizia Stradale di ROMA il 4 novembre 2001, il domicilio di "ROMA, via Gradoli, n. 96 presso UE D'EL, convivente". Il decreto di citazione venne, peraltro, notificato a mani del difensore perché l'ufficiale di polizia giudiziaria addetto alle notificazioni riferì che MA era in quel luogo "irreperibile". All'udienza dibattimentale del 27 gennaio 2003, l'imputato venne dichiarato contumace dal Giudice di pace che, in sede di accertamento della costituzione delle parti, rilevò che la polizia giudiziaria aveva attestato l'irreperibilità del MA presso il domicilio dichiarato. Ciò premesso, va rilevato che, a norma dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, le notificazioni vanno eseguite mediante consegna al difensore qualora la notificazione all'imputato nel domicilio dal medesimo dichiarato sia divenuta impossibile.
Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato che legittima la consegna dell'atto al difensore, ex articolo 161 c.p.p., comma 4, richiede, quale condizione necessaria (e sufficiente),
l'accertamento da parte dell'ufficiale addetto alle notificazioni dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato (cfr. Cass. 4^, 4 luglio 2003, n. 36996, Tomasini, RV 226378). In altre parole, quando è stato dichiarato quale luogo delle notificazioni un domicilio e l'ufficiale addetto alle notificazioni, recatosi sul luogo, non abbia trovato l'interessato, tale assenza non equivale alla impossibilità della notificazione, a meno che l'ufficiale non accerti l'avvenuto trasferimento di domicilio o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo;
di conseguenza, salvo il suddetto accertamento, la notificazione non può essere effettuata mediante consegna di copia al difensore (cfr. Cass. 1^, 20 dicembre 1996, n. 2655, Sangiorgi, RV 207270). Nel caso in esame, dunque, l'ufficiale incaricato, avendo semplicemente attestato che l'imputato non era stato reperito nel domicilio dichiarato, si è erroneamente avvalso per la successiva notificazione della modalità prevista dall'articolo 161 c.p.p., comma 4, in tal modo dando luogo ad un'omessa citazione generatrice di nullità insanabile ex articolo 179 c.p.p., comma 1. La nullità del decreto di citazione rende invalidi gli atti consecutivi da esso dipendenti, tra i quali la sentenza di condanna.
4. In conclusione, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio al Giudice di pace di ROMA.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di ROMA.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2006