Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2012, n. 8037
CASS
Sentenza 16 febbraio 2012

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Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione commesso dal titolare di un esercizio alberghiero non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di meretricio. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto integrato il reato nonostante i rapporti mercenari ammontassero al 2% delle complessive presenze registrate nella struttura ricettiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2012, n. 8037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8037
    Data del deposito : 16 febbraio 2012

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