Sentenza 10 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2002, n. 14455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14455 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B 44 55 /02 REPUBBLICA ITALT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1695/00 Dott. Salvatore SENESE Presidente Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 33671 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Cons. Rel. C.C. 15/05/02 Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS, Istituto Nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Michele di Lullo, Carlo De Angelis, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
ricorrente - a i r contro e l E l e R c 2 E domiciliato in Roma, via LISI ROSSANO, elettivamente n I 0 L a / E L C 0 del Viminale n. 43, presso l'avv.Ettore Cerasa, che lo E R n r E i C 1 I / N o L B t 0 L A rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente a a C t 1 i , i m s L g u I g o all'avv. Prof. Miria Zucchelli del Foro di Pisa;
l o L o p I e V D 2174 controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Pisa, del 13 gennaio-29 marzo 1999, n. 250, RGAC 1339 del 1997, cron. 2071; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2002 dal Relatore Cons.Camillo Filadoro;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso in Camera di Consiglio per la sua manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pisa ha rigettato l'appello dell'INPS avverso la decisione del locale Pretore, che, decidendo in ordine alla domanda dell'invalido civile OS LI, aveva ritenuto che allo stesso spettasse la pensione sociale, nonostante che il suo reddito, cumulato a quello del coniuge, superasse il limite ostativo al conseguimento della pensione. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'INPS con un unico motivo. memoria. е Resiste il LI con controricorso, illustrato anche da MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, 1'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 anche in relazione alla sentenza n. 88 del 1992 della Corte Costituzionale (art. 360 nn, 3 e 5 codice di procedura civile). Il ricorso è infondato. infatti principioCostituisce consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello che, ai sensi dell'art.26 della legge n. 153 del 1969, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità della Corte Costituzionale n. 88 del 1992, l'ultrasessantacinquenne invalido ha diritto alla pensione diretta, purché il suo reddito, aumentato di quello del coniuge, non superi determinati limiti che devono essere superiori a quelli previsti per l'altrasessantacinquenne non invalido e che devono essere fissati dal giudice di merito in considerazione del caso concreto, cioè delle esigenze di cura e di assistenza e delle relative spese imposte dalla invalidità patita (Cass. 5 marzo 2002 n. 3137, 25 luglio 2001 n.10163, 4 aprile 2000 n.5010). I l Tribunale di Pisa si è attenuto a tali principi concludendo che "non può disapprovarsi la sentenza del Pretore, la quale stabilisce una regola appunto diretta a dare risposta adeguata, con la maggiorazione 3 contenuta nella misura di un terzo rispetto al tetto massimo dei redditi cumulati previsto nel caso dell'ultrasessantacinquenne sano, alle maggiori èesigenze di vita dell'invalido, il cui coniuge chiamato a sopperire, anche mediante l'impiego di risorse finanziarie, ad esigenze di cura ed assistenza ulteriori e ben più gravose". Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, riunita in camera di consiglio, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro..8.10 ..oltre ad биг euro 2.000 (duemila) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 15 maggio 2002. IL PRESIDENTEТем а 17. IL CONSIGLIERE EST. івна Впии IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 OTT 2002.... 8 3 IL CANCELLIERE 5 : 0 1 N . Vilure PomnBu n T 5 R 7 A - S A ' 8 S - L A 1 L I T 1 E , D D , A E I S O E S G L L P N G S E O E I S B L N I I G A D A O L O A A L T T E D T S I D E O R , I P O D M R I T © S A I D G E E T R N E S E 4