Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 13992
CASS
Sentenza 21 febbraio 2001

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In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie punita dall'art. 25, sesto comma, del D.P.R. n. 203 del 1988, per l'omessa richiesta di autorizzazione in caso di modificazione o trasferimento dell'impianto producente emissioni, è reato a condotta mista (omissivo-commissiva) i cui effetti permanenti, consistenti nella mancata conoscenza delle caratteristiche dell'impianto e/o della relativa sua ubicazione (cd. informazione ambientale) da parte dell'autorità amministrativa, cessano o per ottemperanza tardiva dell'agente oppure per la conoscenza che l'amministrazione ne abbia comunque avuto (Fattispecie in materia di applicazione della prescrizione del reato a seguito di cessazione degli effetti per la sopravvenuta conoscenza da parte della P.A.).

In materia di inquinamento atmosferico, il reato di omessa presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente per gli impianti già esistenti (art. 25, primo comma, D.P.R. n. 203 del 1988) contestato per l'omessa presentazione del progetto di adeguamento dell'impianto nel termine originariamente stabilito, non è sussistente quando il responsabile dell'impianto abbia adempiuto ai suoi obblighi in quello successivamente prorogato da un decreto legge (nella specie n. 215 del 1990), sia pure non convertito, atteso che - ai sensi dell'art. 2 cod. pen. - il fatto punibile ha perso la sua rilevanza penale sulla base di una fonte primaria successiva, per quanto a vigenza temporale limitata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 13992
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13992
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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