Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 2
In materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie punita dall'art. 25, sesto comma, del D.P.R. n. 203 del 1988, per l'omessa richiesta di autorizzazione in caso di modificazione o trasferimento dell'impianto producente emissioni, è reato a condotta mista (omissivo-commissiva) i cui effetti permanenti, consistenti nella mancata conoscenza delle caratteristiche dell'impianto e/o della relativa sua ubicazione (cd. informazione ambientale) da parte dell'autorità amministrativa, cessano o per ottemperanza tardiva dell'agente oppure per la conoscenza che l'amministrazione ne abbia comunque avuto (Fattispecie in materia di applicazione della prescrizione del reato a seguito di cessazione degli effetti per la sopravvenuta conoscenza da parte della P.A.).
In materia di inquinamento atmosferico, il reato di omessa presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente per gli impianti già esistenti (art. 25, primo comma, D.P.R. n. 203 del 1988) contestato per l'omessa presentazione del progetto di adeguamento dell'impianto nel termine originariamente stabilito, non è sussistente quando il responsabile dell'impianto abbia adempiuto ai suoi obblighi in quello successivamente prorogato da un decreto legge (nella specie n. 215 del 1990), sia pure non convertito, atteso che - ai sensi dell'art. 2 cod. pen. - il fatto punibile ha perso la sua rilevanza penale sulla base di una fonte primaria successiva, per quanto a vigenza temporale limitata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 13992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13992 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 21/02/2001
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - N. 682
3. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 46406/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UVA Pierantonio, n. il 04/11/1947 a Venezia, res. a Vasto dif. dagli avv.ti L. Quintarelli, F. Zambelli e G. Sarti del foro di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, giud. monocratico dell'11/12 maggio 2000
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Guglielmo Passacantando che ha concluso per l'annullamento s.r. per il reato di cui al capo B, perché estinto per prescrizione;
rigetto nel resto Uditi i difensori Quintonelli, Zambelli e Santi i quali hanno concluso in conformità al ricorso
FATTO E DIRITTO
Antonio VA, a seguito di opposizione a decreto penale, fu tratto, unitamente ad altri imputati, come lui responsabili dello stabilimento industriale in Marghera della Soc. Pilkington, determinante immissioni nell'atmosfera, al giudizio del Tribunale di Venezia, per rispondere delle contravvenzioni, tutte ivi accertate il 9/7/1996, di cui agli artt.: A) 25, co. 1, D.P.R. 203/88; B) 25, co. 6, D.P.R. citato (addebito contestato al solo VA, per la specifica preposizione al settore dell'impianto); C) 25, co. 7, cit. D.P.R., D) 674 cod.pen.
Con la sentenza in epigrafe indicata gli imputati vennero prosciolti per estinzione dei reati, perché prescritto quello di cui al capo A), e per intervenuta oblazione, quelli di cui ai capi C) e D) mentre l'VA fu dichiarato colpevole di quello rimanente, sub B) e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di L.
1.000.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
A tale ultimo specifico proposito, il giudice di merito riteneva che le modifiche apportate all'impianto, consistenti nel posizionamento di tre "silos a filtro" a ridosso di una parete esterna, in cui lavori furono trovati in corso all'atto dell'accertamento di p.g., fossero di natura tale da richiedere, ancorché non ancora funzionali, la preventiva autorizzazione dell'autorità preposta, tenuto conto delle esigenze di "monitoraggio ecologico" ed "informazione ambientale" sottese alla norma penale. Avverso detta sentenza e relativamente alle statuizioni concernenti i capi A) e B) della rubrica, l'VA ha proposto, a mezzo difensori, ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, diffusamente argomentati, come di seguito sintetizzabili.
1) "Nullità processuale" per "incertezza assoluta sul fatto oggetto di imputazione" (art. 606 lett. c) in rel. 429 lett. a) e b) 460 lett. a) b), c) e 178 lett. c) c.p.p), per essere stati il decreto penale e quello di citazione a giudizio emessi dal G.I.P., nonostante lo stesso giudice, con decreto del 28/2/97 avesse revocato il sequestro preventivo, precedentemente disposto, sui rilievi, tra gli altri, della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) e della ravvisata insussistenza di alcun "comportamento antigiuridico", in riferimento egli estremi di quello di cui al capo B). L'emissione del decreto penale e di quello di citazione a giudizio, contraddicendo clamorosamente le suesposte proposizioni, avrebbero determinato la nullità del giudizio e della conseguente sentenza. 2) "Nullità processuale" per violazione degli artt. 430 e 431 in rel. 178 lett. a) e b) c.p.p., non essendo state prodotte agli atti, con conseguenti violazioni dei diritti della difesa, le due relazioni dei c.t. del P.M., poste a base dell'accusa.
3) "Mancata assunzione da parte del giudice di prova contraria decisiva" (art. 606 lett. d) in rel. 178, 187, 190, 233, 468 e 495 co. 2 c.p.p.), per essere stati esaminati in dibattimento solo due dei c.t. del P.M. e per avere omesso, il giudice, di prendere in considerazione l'istanza difensiva, volta all'audizione, in luogo del deceduto primo c.t. della difesa, quello, già ausiliario, allo stesso succeduto, il quale avrebbe potuto chiarire i fatti, relativamente all'addebito di cui al capo B), anche con riferimento all'epoca della condotta, ai fini di circoscriverla temporalmente, con i conseguenti riflessi sulla decorrenza della prescrizione. 4) "Inosservanza ed erronea applicazione della norma penale" (art.606 lett. b) c.p.p. in rel. agli artt. 12 e 25, 1 co. D.P.R. 203/88,
in rel. 129 co. 2 c.p.p), considerato in particolare: a) che l'assunta incompletezza della domanda di autorizzazione per gli impianti esistenti non sarebbe equiparabile alla mancanza della domanda stessa;
b) che l'avvenuta presentazione del progetto di adeguamento, a corredo della domanda entro il termine legale, prorogato ai sensi del D.L. 215/90, come dato atto dallo stesso giudice di merito, avrebbe comportato la necessaria assoluzione dall'addebito di cui al capo A) per insussistenza del fatto e non, semplicemente, la cessazione detta condotta contravvenzionale, presa in riferimento agli effetti della decorrenza del termine prescrizionale.
5) "Inosservanza ed erronea applicazione della norma penale" (art. 606 lett. b) in rif. artt. 2, co. 9 e 25, co. 6, del D.P.R. n.203/68, tenuto conto della natura delle modifiche apportate all'impianto, oggettivamente non rientranti nella previsione delle citate disposizioni, imponenti la preventiva autorizzazione tanto più che le stesse non erano ancora funzionali all'atto dell'accertamento. Il ricorso, fondato per quanto di ragione, va accolto nei limiti di seguito indicati.
Per quanto riguarda il reato di cui al capo A della rubrica è lo stesso giudice di merito che fornisce, nella motivazione della sentenza impugnata, senza tuttavia trarne le coerenti conseguenze sul piano logico-giuridico, gli elementi per pervenire ad una decisione assolutoria piena, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Se è vero che la società, nella specie rappresentata dall'imputato, ebbe a presentare (come si dà atto a pag. 4, secondo capoverso della sentenza) il progetto di adeguamento, così completando la domanda di autorizzazione prescritta dall'art. 12 del D.P.R. 203/88, alla data del 28 marzo 1991, rientrando questa entro il termine di adempimento dell'obbligo che con D.L. n. 215/90 era stato prorogato, dall'originaria scadenza del 31/7/90 (già fissata con D.P.C.M. del 21/7/89) a quella del 31/3/91, tale presentazione si è tradotta nell'ottemperanza al precetto normativo all'epoca vigente, con conseguente insussistenza del reato contestato.
Il decreto legge, infatti, prorogando quel termine, rese irrilevante, sotto il profilo penale, il precedente ritardo nell'adempimento dell'obbligo, consentendolo fino ad una scadenza successiva. Nè assume rilevanza la circostanza che detto decreto non sia stato poi convertito in legge ex art. 77 Cost., considerato che durante la sua, pur precaria, vigenza l'imputato si conformò al dettato normativo e che, d'altra parte, il precedente ritardo (in riferimento alla previgente normativa) non poteva più essergli addebitato sul piano penale, tenuto conto dei principi di diritto intertemporale di cui all'art. 2 c.p., a termini dei quali non può essere più punito colui che abbia commesso un fatto che in base ad una norma successiva abbia perso rilevanza penale, anche nelle ipotesi in cui la norma più favorevole sia contenuta in un decreto legge non convertito in legge ordinaria o convertito con emendamenti (v., in particolare, comma sesto, in base al quale la giurisprudenza di questa S.C., Cass. 3^ pen. 28/11/92 n. 11444, 3/3/95 n. 3480, ha chiarito che le norme contenute in D.L. non convertiti si applicano, se ed in quanto più favorevoli all'imputato, ai fatti commessi durante la loro vigenza). In siffatto contesto avrebbe dovuto non semplicemente ritenersi prescritto il reato, per cessazione della condotta antigiuridica alla data del 28/3/91, ma più radicalmente assolversi l'imputato dall'addebito ascritto, per insussistenza del fatto. In tal senso, pertanto, si provvede ex art. 129 cpv. c.p.p., previo annullamento senza rinvio della relativa statuizione. Quanto al reato di cui al capo B, deve convenirsi con il P.G. di udienza e con la sia pur subordinata, deduzione contenuta nel terzo motivo di ricorso, sull'intervenuta prescrizione della contravvenzione, che comporta l'annullamento senza rinvio della relativa statuizione, per estinzione del reato.
La fattispecie tipica delineata dal sesto comma dell'art. 25 cit. D.P.R., ad avviso del collegio, integrando gli estremi di una violazione formale, consistente nella modificazione o trasferimento dell'impianto, a prescindere dalla concreta emissività o relativa funzionalità dello stesso, senza aver richiesto l'autorizzazione, si esaurisce nel momento in cui la modificazione o il trasferimento non autorizzati siano attuati o, comunque, le relative opere cessino, così determinandosi il momento consumativo del reato, a condotta mista, omissiva-commissiva, mentre permanenti possono ritenersi solo gli effetti dello stesso, consistenti non nelle emissioni atmosferiche, bensì nella mancata conoscenza, da parte dell'autorità amministrativa preposta, delle caratteristiche dell'impianto e/o della relativa ubicazione.
D'altra parte, anche valorizzando tale ultimo elemento, di guisa tale da farlo rientrare nella struttura oggettiva della fattispecie tipica (come ritiene il giudice a quo), la relativa condotta deve comunque ritenersi cessata allorquando, o per tardiva ottemperanza dell'agente al precetto, o per acquisita conoscenza d'iniziativa dell'autorità, questa abbia preso contezza dell'intervenuta modifica o del trasferimento, così ponendosi termine a quella situazione di "pericolo", determinata dalla formale omissione e correlativa carenza della cd. "informazione ambientale", che la prevalente giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, in riferimento all'analoga ipotesi di cui al comma primo dell'art. 25, Cass. 3^, 3/3/92 n. 2321, 7/6/96 n. 5702, 12/12/95 n. 12220) ritiene rilevante ai fini penali in questione.
Nel caso di specie risulta dalla sentenza di merito che la P.A è venuta a conoscenza delle non autorizzate modifiche, che si stavano apportando all'impianto, in data 9 luglio 1996; ne' è contestata l'ulteriore permanenza dell'attività illecita, mediante eventuale prosecuzione delle relative opere.
Ne consegue che il reato contravvenzionale, ai sensi degli artt. 157 n. 5 e 160 u.c. cod.pen., si è estinto per prescrizione in data 9 gennaio c.a., alla scadenza del termine massimo, tenuto conto delle interruzioni avvenute in corso di procedimento, di a. 4 e m.
6. Tale declaratoria si impone, ai sensi dell'art. 129 c.p.p, in via assorbente rispetto ad ogni diverso motivo d'impugnazione, tenuto conto della non ricorrenza di alcuna evidente ragione assolutoria piena, in considerazione della natura processuale di talune censure, dell'attinenza alla motivazione di altre (che, se fondate, tutt'al più comporterebbero annullamento con rinvio) e della non compatibilità, infine, con i limiti della presente cognizione di legittimità, di quelle deducenti l'irrilevanza, agli effetti penali, delle modifiche all'impianto, in quanto richiedenti un'approfondita valutazione, di natura tecnica, indagine tipicamente di merito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al reato di cui al capo A) della rubrica, perché il fatto non sussiste e, quanto a quello di cui al capo B),perché estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 21 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001