Sentenza 19 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ri4 017/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECOND CIVD E Composta dagli Ill.mi 0 Bene Corung - Presidente R.G.N. 5545/00 PONTORIERI Dott. Franco Consigliere MENSITIERI Dott. Alfredo 7420/00 9206 - Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Cron. Rep. 1148 - ConsigliereSETTIMJ Dott. Giovanni Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 05/12/02 -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH EL, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio dell'avvocato CARLO ALBERTO TROILI MOLOSSI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CH LA, CH MA TERESA;
- intimate e sul 2° ricorso n 07420/00 proposto da: 2002 CH LA, elettivamente domiciliata in ROMA 1598 VIA ADDA 99, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DE -1- JULIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CH EL, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio dell'avvocato CARLO ALBERTO TROILI MOLOSSI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
CH MA TERESA;
intimata avverso la sentenza n. 165/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto del ricorso, assorbito il ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato 1'8/4/1980 ES IE conveniva in giudizio le proprie sorelle LV e IA ES per sentirle condannare al pagamento di un indennizzo per l'occupazione esclusiva di un immobile di proprietà comune. Si costituiva solo ES LV che contestava la domanda dell'attrice. L'adito tribunale di Roma rigettava la domanda con sentenza 5/6/1985 avverso la quale ES IE proponeva appello. ES LV resisteva al gravame che, con sentenza 3/3/1988, la corte di appello di Roma accoglieva in parte con riferimento al governo delle spese. Su ricorso di ES IE la Corte di Cassazione, con sentenza 4694/1993, cassava la decisione impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di ES IA ES. ES IE riassumeva la causa riproponendo i motivi posti a so- stegno del primo gravame. Con ordinanza collegiale 16/4/1996 veniva ammessa la prova testimoniale chiesta dall'appellante e veniva poi disposta c.t.u. Quindi la corte di appello, con sentenza 21/6/1999, in parziale accoglimento del gravame, condannava ciascuna delle appellate ES LV e ES IA ES al pagamento in favore di ES IE della somma di £ 28.000.000 a titolo di inden- nizzo per il godimento esclusivo del complesso immobiliare in questione nel periodo 1980-1990, oltre interessi legali sulla somma di £ 24.000.000 dal 1980. Osservava la corte di merito: che, come emergeva dalla prova testi- moniale espletata in primo grado, ES IE nel 1971 aveva lasciato per scelta il villino nel quale abitava utilizzandolo come deposito dei propri 3 mobili;
che sino al 1990 il complesso immobiliare de quo era stato abitato dalle appellate le quali avevano corrisposto alla sorella la somma di £ 150.000 al mese e ciò sino al 1980; che, come era dato desumere dal com- portamento delle sorelle ES, per un tacito accordo le appellate avevano accettato la situazione venutasi a creare dopo l'abbandono del complesso immobiliare di ES IE;
che, quale corrispettivo per il vantaggio derivante dal maggior godimento del complesso immobiliare, le appellate avevano versato l'indicata somma mensile ritenuta congrua ed adeguata dalla appellante;
che, non essendo intervenuti fatti nuovi dopo il 1980, ne conseguiva che anche per il periodo successivo al 1980 LV e IA Tere- sa ES erano tenute a continuare a corrispondere alla sorella IE la somma mensile di £ 150.000; che l'importo annuale da versare da ciascuna delle due appellate ( £ 1.800.000) capitalizzato per 10 anni ammontava a £ 18.000.000; che detto importo, rivalutato per il coefficiente 1,560, era pari a £ 28.000.000; che all'appellante spettavano gli interessi legali sulla somma di £ 24.000.000 pari alla media tra l'importo originariamente dovuto e quello al valore alla data della pronuncia adottando equitativamente il para- metro dell'indice medio;
che le appellate andavano condannate al paga- mento in solido di un terzo delle spese di tutti i gradi del giudizio. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da ES LV con ricorso affidato a cinque motivi. ES IE ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizio- nato sorretto da un solo motivo. ES LV ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. ES IA ES non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. 4 Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Preliminarmente si deve escludere che la morte della resistente ES IE e del suo difensore, avvocato Bruno de Julio possa determinare l'interruzione del presente processo. E' pacifico infatti nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli articoli 299 e seguenti c.p.c. Ne consegue che una volta instauratosi il giudizio con la notifica del ricorso, non produce interruzione la morte del difensore del ricorrente o del
contro
- ricorrente o di una delle parti ( in tali sensi sentenze 18/4/2002 n. 5626; 19/1/2000 n. 551; 11/6/1999 n. 5755 ). Con il primo motivo del ricorso principale ES LV denuncia viola- zione degli articoli 99, 112, 329 e 345 c.p.c. deducendo che in primo grado ES IE aveva chiesto la condanna delle convenute al "pagamento di un indennizzo per le causali di cui in premessa” cioè “per il mancato go- dimento della cosa comune, da porsi a carico delle sorelle (le convenute ) che valga quale reintegrazione patrimoniale dei suoi diritti ereditari". Per- tanto la qualificazione giuridica data dall'attrice alla domanda trovava fon- damento nell'articolo 820, terzo comma, c.. e nelle norme sulla comunione. Detta domanda di indennizzo veniva rigettata dal tribunale e la qualificazio- ne della domanda data dal primo giudice non veniva contestata da ES IE con l'atto di gravame. La corte appello ha quindi mutato di uf- ficio la qualificazione ritenuta dal tribunale e, non pronunciando in merito al 5 diritto dell'appellante a conseguire il corrispettivo per il mancato godimento dell'immobile, ha affermato trattarsi di obbligo nascente da inadempimento contrattuale in tal modo modificando nei suoi elementi materiali il fatto co- stitutivo della pretesa e prospettando circostanze di fatto mai dedotte in pre- cedenza. Ciò configura mutamento della causa petendi con introduzione di una domanda nuova preclusa in appello. In ogni caso la corte di merito si è pronunciata ultra petitum non essendo mai stata formulata una domanda di ripetizione di canoni ex articolo 1587 c.c. o ex articolo 2041 c.c. Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione dell'articolo 345 c.p.c., sostiene che la corte di merito ha errato nel ritenere ammissibili e rilevanti i capitoli di prova articolati per la prima volta nell'atto di appello e formulati o a modifica della causa petendi ovvero al fine di dimostrare l'inadempimento delle convenute ad un contratto e, quin- di, a supporto di una non consentita domanda nuova. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente riguardando tutte, quale più quale meno, essen- zialmente l'asserita introduzione in grado di appello di una domanda nuova. Dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e dell'atto di appello come predisposto da ES IE avverso la senten- za del tribunale attività consentita un questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) dei vizi denunciati - risulta evidente che il credito in questione, riconosciuto dalla corte di appello, è stato vantato e fatto vale- re da ES IE nei confronti delle sorelle IA ES ed LV a 6 titolo di “indennizzo per l'avvenuta esclusiva occupazione dell'immobile comune" o "per il mancato godimento della villa di proprietà comune". La domanda come proposta da ES IE deve ritenersi volta ad ottenere un "indennizzo" avente natura risarcitoria in quanto fondata su una illecita lesione patrimoniale determinata dal mancato godimento del bene immobile in questione per lo scorretto comportamento delle sorelle LV e IA ES che tale godimento avevano impedito. Al termine del giudizio di primo grado l'adito tribunale di Roma ha ri- gettato la detta richiesta senza procedere ad una specifica indagine al fine di individuare l'esatta qualificazione della domanda affermando che all'attrice non era impedita la possibilità di godere del bene comune nei li- miti della sua quota ed escludendo che le convenute occupassero l'immobile in questione in misura più ampia di quanto loro spettasse. La corte di appello ha invece accolto la domanda avendo accertato in fatto- che il complesso immobiliare de quo nel decennio 1980-1990 era stato per intero utilizzato da IA ES ed LV ES e non anche dall'altra condividente, ossia IE ES e dalle stesse abitato senza alcun ti- - tolo giustificativo e senza corrispondere alcunché per l'innegabile vantaggio derivante dal maggior godimento e disponibilità di detto immobile comune. Il giudice di secondo grado è giunto a tale conclusone dopo aver ammes- so ed espletato la prova per testi articolata dall'appellante volta a dimostrare che LV e IA ES ES non avevano consentito alla sorella Ga- briella l'occupazione, neppure parziale, del complesso immobiliare. Ciò posto occorre osservare che in base ad una corretta e logica interpre- tazione della lettera e dello spirito dell'atto di citazione introduttivo del giu- 7 dizio di primo grado, della decisione del tribunale, dell'atto di appello come predisposto da ES IE e della sentenza impugnata alla stregua del tenore, del senso e del significato delle parole usate isolatamente e glo- balmente considerate - deve escludersi la sussistenza dei denunciati vizi in procedendo denunciati dalla ricorrente. In sostanza la domanda di ES IE è stata correttamente inter- pretata dai giudici del merito nel senso di una richiesta volta ad ottenere il risarcimento del danno per il mancato godimento della comproprietà di un immobile comune abusivamente occupato in via esclusiva dalle altre com- proprietarie, ossia le sorelle IA ES ed LV. A differenza del giudice di primo grado la corte di appello ha ritenuto che ES IE era stata di fatto esclusa dal godimento del bene comune e che dal 1980 tale esclu- sione non trovava alcuna giustificazione essendo venuto meno l'accordo al riguardo raggiunto dalle parti. La mancata fruizione del bene comune cau- sata dal comportamento delle altre due comproprietarie del bene immobile in questione ha comportato di per sé la potenzialità di un danno secondo il criterio dell'id quod plerumque acidit rientrando nella normalità che la di- sponibilità di un bene immobile consenta di ricavarne un reddito e che, quindi, la sua privazione lo impedisca. La somma attribuita a ES IE è stata riconosciuta dalla corte di appello non a titolo di inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto da LV e IA ES ES di corrispondere alla sorella IE la somma mensile di £ 150.000. Tale accordo è venuto meno nel 1980 e la corte di merito ha in sostanza inteso avvalersi di quanto pattuito tra le parti come utile parametro - tenuto anche conto dell'inesistenza di fatti nuovi in- 8 tervenuti dopo il 1980 - per determinare il danno subito dall'appellante Ve- schi IE per il mancato godimento del bene immobile. In proposito è appena il caso di osservare che la mancata o ritardata fruizio- ne di un bene fruttifero causata dal colpevole comportamento di chi avrebbe dovuto rendere possibile tale fruizione implica di per sé la potenzialità di un danno secondo il criterio dell""id quod plerumque accidit", rientrando nella normalità delle cose che la disponibilità di un bene siffatto consenta di rica- varne un reddito e che, quindi, la sua privazione lo impedisca. La sentenza impugnata come sopra interpretata è pertanto del tutto cor- retta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame. Con il terzo motivo ES LV denuncia vizi di motivazione ed errata valutazione della prova nonché errata interpretazione dei fatti riferiti dai te- sti escussi. Secondo la ricorrente nessuno dei testi ha riferito con esattezza l'ammontare del corrispettivo versato ( £ 100.000 o 150.000 mensili ) e nes- suno ha dichiarato che l'importo era corrisposto da ciascuna delle sorelle. Tutti i testi hanno anzi affermato che la somma mensile complessivamente percepita da IE ES ammontava a £ 100.000 o 150.000. Pertanto la condanna di ciascuna delle appellate a corrispondere per dieci anni € 150.000 al mese è frutto di una serie di grossolani errori di valutazione. Né è stato riferito il periodo in cui sarebbe stato omesso il pagamento del corri- spettivo. Oltretutto dalle difese avversarie risulta confermato sia l'ammontare della somma complessiva corrisposta da entrambe le sorelle (£ 100.000 mensili ) sia la continuità della corresponsione. Il motivo è infondato risolvensosi essenzialmente in una critica dell'apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito incensurabile 9 in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua motivazione che con- senta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Inammissibilmente la ricorrente prospetta una di- versa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da con- sentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio con- vincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la conclu- denza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostra- re i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argo- mentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - co- me nella specie - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento doven- dosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adot- tata. Nel caso in esame non sono ravvisabili né il lamentato difetto di motiva- zione, né le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. 10 Come riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello ha proceduto alla disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente affermato - nel pieno rispetto delle regole che disciplinano l'onere della prova, con ragionamento ineccepibile e con motivato apprezzamento di merito in relazione alle acquisite risultanze pro- batorie che dal 1980 al 1990 l'immobile in questione era abitato esclusi- vamente da LV e IA ES ES le quali prima del 1980 avevano versato alla sorella maggiore IE la somma di £ 150.000 mensili circa. La corte territoriale è pervenuta a tale conclusione attraverso argomenta- zioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, non- ché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie ri- portate nella decisione impugnata. La corte di merito come riportato nella parte narrativa che precede - ha fatto specifico riferimento al susseguirsi de- gli eventi ed alle circostanze emergenti dagli elementi probatori acquisiti. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- ✓ giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricor- rent pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accer- 11 tate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non col- lima con le sue aspettative e confutazioni. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Occorre infine segnalare che le censure concernenti l'omesso o errato esame delle risultanze istruttorie relative alle deposizioni dei testi escussi, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all'asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'interpretare e nel valutare le dette risultanze probatorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal ( o non ) esaminate, indicando le ragioni del ca- rattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito _alla corte di cassazione accertare sulla base esclusivamente delle deduzio- ni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o con- traddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relati- ve a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia di- versa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contra- stanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risul- 12 tanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al riguardo va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico e completo delle prove testimoniali cui si fa cenno nella censura in esame e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo ricavabile in base solo ad alcune isolate parti di tali risul- - - tanze probatorie. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dalla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sa- rebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trat- tasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperi- bile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione 13 importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità (sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089). Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli articoli 1224 e 1277 c.c. per aver la corte di appello condannato essa LV ES a pagare gli interessi sulla somma di £ 24.000.000 a far data dal 1980 senza indicare il mese di decorrenza. Peraltro l'obbligazione in que- stione è di valuta per cui deve escludersi il cumulo tra rivalutazione ed inte- ressi. Inoltre IE ES non ha dato rigorosa prova, come avrebbe dovuto, che il danaro sarebbe stato utilizzato in impieghi che la avrebbero posta al riparo dal fenomeno inflattivo. In ogni caso gli interessi andrebbero calcolati sulla sorta originaria di £ 18.000.000 a scalare e non su £ 24.000.000 somma comprensiva della rivalutazione e ciò in ragione del divieto di cumulo in tema di debito di valuta. Infine gli interessi al tasso le- gale andrebbero calcolati sulle singole scadenze mensili e non sull'intera somma a far data dalla presunta interruzione dei pagamenti. Il motivo è privo di pregio: la ricorrente ha articolato la censura in esame ritenendo di valuta l'obbligazione posta a suo carico dalla corte di appello. E' evidente l'errore commesso dalla ES LV atteso che nella specie come risulta agevolmente da quanto sopra esposto nell'esame dei primi due motivi del ricorso principale si tratta di un debito di valore e non di valuta in quanto il credito in questione è stato riconosciuto dalla corte di appello per reintegrare una diminuzione patrimoniale sofferta dalla resistente e quale ristoro del danno subito da ES IE per il mancato godimento della comproprietà dell'immobile in questione e ciò per il comportamento delle sorelle, altre comproprietarie, che nel decennio 1980-1990 avevano 14 utilizzato in via esclusiva l'immobile in comunione escludendo da tale frui- zione l'altra condividente senza un valido titolo giustificativo. Il ricono- sciuto ristoro del pregiudizio de quo si pone in stretto rapporto eziologico con il comportamento delle sorelle LV e IA ES ES che, nel decennio indicato, hanno conseguito un profitto escludente quello concor- rente dell'altra partecipante alla comunione, ossia di IE ES pri- vata della legittima utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti. Correttamente pertanto la corte di appello ha liquidato il detto debito di valore tenendo conto della svalutazione monetaria ( da considerare anche di ufficio) intervenuta sino al momento della decisione e con riconoscimento degli interessi sulla somma rivalutata. Al riguardo la corte di merito ha inec- cepibilmente applicato i principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di calcolo della svalutazione monetaria e degli interessi con riferimento ai debiti di valore. Secondo i detti principi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, mentre è da escludere per i debiti di valuta, per i quali è pos- sibile soltanto allegare l'esistenza di un "maggior danno" rispetto agli inte- ressi, ai sensi dell'articolo 1224 c.c., va invece riconosciuto per i debiti di valore per i quali la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma li- quidata assolvono a funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto ge- neratore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensati- va, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili: 15 pertanto sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrispo- sti gli interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. Gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti ( da stabilirsi in concreto secondo le cir- costanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene per- duto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio. Nella specie la corte di appello ha indicato nella somma di £ 24.000.000 la media tra l'importo originariamente dovuto ( £ 18.000.000 ) e quello al momento della pronuncia ( £ 28.000.000) e sulla somma così determinata ha fatto decorrere gli interessi nella misura legale dal 1980, ossia come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata ( secondo capoverso della pagina 8) - dall'aprile 1980, ossia dalla data di inizio della controversia coincidente con il momento del venir meno dell'accordo rag- giunto tra le parti e della conseguente interruzione del versamento della somma di € 150.000 mensili da parte di LV e IA ES ES in fa- vore della sorella IE. Con il quinto motivo la ricorrente principale, denunciando violazione de- gli articoli 92 e 345 c.p.c. con riferimento alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, sostiene che le richieste istruttorie avanzate per la prima volta in grado di appello ben potevano essere dedotte nel giudizio innanzi al tribunale: pertanto la corte di appello avrebbe dovuto applicare, per la liquidazione delle spese, il disposto dell'articolo 92 c.p.c. 16 Anche questo motivo, al pari degli altri, non merita accoglimento posto che, come è noto, il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, è limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame nella quale le spese del processo siano state poste a carico della parte total- mente vittoriosa. In particolare è insindacabile nel giudizio di legittimità il modo con cui il giudice di appello abbia esercitato il potere, previsto dall'articolo 345 comma 2 c.p.c. ( che rinvia all'articolo 92 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui all'articolo 52 legge 26/11/1990 n. 353 ), di derogare al criterio della soccombenza nella regolazione delle spese del giu- dizio, nel caso di deduzione in appello dei mezzi di prova che avrebbero potuto essere addotti già in primo grado. Il ricorso principale di ES LV deve pertanto essere rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale espressamente proposto da ES IE in via subordinata all'accoglimento di quello principale. Per la sussistenza di giusti motivi - anche in considerazione del contrasto tra le pronunzie rese nei giudizi di merito - le spese del giudizio di legitti- mità vanno interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e, assorbito quello incidentale, compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazio- ne. Roma 5 dicembre 2002 Il presidenter France doctor Il consigliere estensore Боливий панел DEPOSITATA IN 19 2003 RE IL CANC Pave DiSuors IL CANCER Oggi, Di Nuzz 17