Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5626
CASS
Sentenza 18 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Le clausole dei regolamenti che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni e quelle che attribuiscono ad alcuni di loro maggiori diritti rispetto agli altri hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione, che deve essere manifestato in forma scritta, essendo esse costitutive di oneri reali o di servitù prediali da trascrivere nei registri immobiliari della conservatoria per l'opponibilità ai terzi acquirenti di appartamenti o di altre porzioni immobiliari dell'edificio condominiale; mentre per la variazione di clausole che disciplinano l'uso delle cose comuni è sufficiente la deliberazione assembleare adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, secondo comma, cod. civ. (nella specie, la S.C., sulla base di tali principi, ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità della deliberazione assembleare con la quale era stata modificata la clausola del regolamento di condominio relativa al divieto della sosta dei veicoli nel cortile comune).

Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio con la notifica Del ricorso, la morte del controricorrente non produce interruzione del processo.

La nullità di una delibera condominiale è disciplinata dall'art. 1421 cod. civ., a norma del quale chiunque vi ha interesse può farla valere e quindi anche il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera, salvo che con tale voto egli si sia assunto o abbia riconosciuto una sua personale obbligazione.

Commentari10

Mostra tutto (10)
  • 1Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
    https://www.brocardi.it/

  • 2Scuola di danza in condominio: quando il divieto regolamentare è inefficace
    Chiara Montano · https://iusletter.com/ · 10 gennaio 2025

    La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore oggi analizzata affronta un tema di particolare rilevanza nell'ambito del diritto condominiale: i limiti alle facoltà di godimento delle unità immobiliari di proprietà esclusiva imposti dal regolamento condominiale. Il caso concreto riguarda la richiesta di un condomino di inibire l'utilizzo di due locali terranei come scuola di danza, sostenendo che tale destinazione violasse l'art. 4 del regolamento condominiale, il quale vietava di “destinare i negozi ad uso diverso da quello per i quali sono stati costruiti ed accatastati”. Il convenuto si è opposto evidenziando l'assenza di specifici divieti per l'attività di danza, oltre a sottolineare …

     Leggi di più…

  • 3La revisione del regolamento condominiale
    https://www.studiocataldi.it/

    Spesso accade che le esigenze dei condomini cambino e che quindi insorga la necessità di rivedere il regolamento condominiale. Ecco come fare. Cos'è il regolamento condominiale Un caso pratico di revisione del regolamento Modifiche in base alla natura Cos'è il regolamento condominiale Il regolamento condominiale è uno strumento mediante il quale è possibile disciplinare l'uso della cosa comune, la ripartizione delle spese e tutti quegli aspetti che si rendono necessari per evitare il più possibile l'insorgere di controversie tra condomini. Esso è obbligatorio se i partecipanti al condominio sono più di dieci. Al di sotto di questa soglia numerica, la sua predisposizione è comunque …

     Leggi di più…

  • 4Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
    https://www.brocardi.it/

  • 5Gli effetti dell’ammissione alla liquidazione coatta amministrativa (anche bancaria) sul giudizio di cassazioneAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 26 giugno 2020
Mostra tutto (10)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5626
Data del deposito : 18 aprile 2002

Testo completo