Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 2
In tema di impugnazione, avanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, del provvedimento, con il quale un ordine provinciale dei medici chirurghi odontoiatri abbia respinto la domanda, proposta da un medico iscritto nell'albo provinciale, per l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti, ai sensi dell'art. 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, trova applicazione l'art. 9 del d.P.R. n. 221 del 1950, secondo il quale sul ricorso avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione la Commissione decide in merito alla stessa iscrizione. Pertanto, deve ritenersi che la Commissione abbia piena cognizione sul relativo rapporto, concernente un provvedimento di natura autorizzatoria, volto ad eliminare un limite posto dalla legge al libero esercizio di una professione lecita, con la conseguenza che l'oggetto della relativa decisione concerne non solo la valutazione della legittimità del suddetto provvedimento, bensì il riconoscimento o la negazione del diritto alla iscrizione, con l'effetto, nel caso di riconoscimento, di vincolare l'ordine provinciale ad ottemperare, di modo che la domanda di iscrizione non potrà più essere respinta, ma, trattandosi di atto dovuto, si dovrà procedere alla iscrizione del medico.
Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli articoli 299 e ss. del c.p.c.. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio con la notifica del ricorso, la morte del difensore del ricorrente non produce interruzione del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5755 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ORD MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI LATINA, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUNARI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PATRIZIA DE ANGELIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO DAVOLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE GAROFALO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA SANITÀ, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIB LATINA;
- intimati -
avverso la decisione n. 209/96 della COMM.CENTR.ESERC.PROF.SAN. di ROMA, depositata il 29/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Antonio FUNARI;
udito l'Avvocato Giuseppe GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dr. CA TI, iscritto nell'albo dei medici per l'ordine provinciale di Latina, in data 8 marzo 1994, proponeva domanda di iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti, ai sensi dell'art. 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. L'ordine dei medici, dopo aver chiesto una integrazione della documentazione, al fine di verificare la esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 35 della legge richiamata, con delibera ( 1/95) rigettava la domanda per carenza dei requisiti (curriculum formativo).
La decisione era impugnata dal dr. TI dinanzi al Tribunale di Latina, che con sentenza n. 100/95 dichiarava la competenza della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In data 26 settembre 1995 il dr. TI proponeva ricorso alla Commissione Centrale e questa, con decisione depositata il 29 maggio 1996, accoglieva il gravame ed annullava il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione dell'elenco degli psicoterapeuti. Per quanto qui ancora interessa la Commissione rilevava:
"il provvedimento dell'ordine è illegittimo. Infatti non è stato effettuato alcun esame del documentato curriculum con valutazione dei singoli atti per verificarne la validità, anche alla stregua delle indicazioni fornite dal Consiglio Superiore della sanità con il parere del 25 luglio 1989.
Piuttosto l'ordine si è limitato a constatare la mancanza del corso quadriennale di formazione specifica, condizione questa richiesta non dalla disposizione transitoria di cui al menzionato art. 35 bensì dall'art. 3 che disciplina in via permanente per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.
In definitiva la pronuncia negativa si fonda sulla assenza di un requisito che non è richiesto dalla norma della quale il ricorrente ha manifestato la volontà di avvalersi".
Contro la decisione ricorre l'Ordine dei medici deducendo tre motivi di censura;
resiste il TI con controricorso, illustrato da memoria.
L'ordine ha prodotto memoria. Vi è stata rituale integrazione del contraddittorio, mediante notifica del ricorso, al Ministro della Sanità ed al Procuratore della repubblica presso il tribunale di Latina.
In data 17 dicembre 1997 l'avv. Giuseppe Garofalo, in qualità di rappresentante del dr. TI CA, nel giudizio contro l'ordine dei medici di Latina, dichiarava che "in data 15 novembre 1997 è deceduto l'avv. Domenico Davoli che era l'unico avvocato patrocinante in cassazione del dr. TI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito, si osserva che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall'art. 299 ss c.p.c.. Ne consegue che una volta istauratosi il giudizio con la notifica del ricorso, non produce interruzione la morte del difensore del ricorrente (SU 14 ottobre 1992 n. 11195). Passando all'esame dei motivi del ricorso, lo stesso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Con il primo motivo si deduce l'irregolare composizione della Commissione Centrale quale organo giurisdizionale, per la violazione dell'art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, e successive modifiche circa la composizione dell'organo, anche per effetto dello ius superveniens costituito dalla legge 24 luglio 1985, n. 409. La tesi è che la Commissione avrebbe deciso in una composizione mista di medici e odontoiatri, e che tale composizione vulnera la garanzia del giudice naturale, avendo l'organo giurisdizionale carattere di organo "perfetto".
Il motivo presenta un profilo di improcedibilità ai sensi dell'art.369 n. 4 c.p.c., ed infatti il ricorrente non ha depositato gli atti ed i documenti che potevano illustrare il motivo del ricorso e documentare la posizione dei singoli componenti del Collegio. Infatti dalla sola decisione prodotta emerge un collegio presieduto dal Consigliere di Stato, ma composto da 11 componenti con la qualifica di dottore, senza alcun altra specificazione;
si tratta così di una composizione in seduta congiunta (con la partecipazione paritaria di medici e di odontoiatri, come ammettono le parti), proprio perché la materia in esame: iscrizione nell'elenco degli psicoterapeuti era comune ad entrambe le categorie dei medici richiedenti tale iscrizione.
Tale seduta congiunta deve pertanto ritenersi legittima e rientrante nell'autorganizzazione dell'organo giudicante in conformità delle leggi vigenti, secondo un indirizzo di questa S.Corte (Cass. 18 maggio 1992 n. 5934) che dev'essere mantenuto fermo. Non sussiste pertanto la violazione delle norme sopraindicate ne' la violazione del principio di precostituzione del giudice naturale. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, assumendosi che l'ordine ebbe ad esaminare i titoli anche ai sensi dell'art. 35 della legge citata e non già ai sensi dell'art. 3 come erroneamente ritenuto dalla Commissione Centrale.
Il motivo in realtà censura una valutazione un fatto dei titoli prodotti dal medico e della loro idoneità. In tal senso la censura non può essere proposta in questa sede di legittimità. Con il terzo motivo si deduce genericamente l'indebita decisione in ordine agli effetti dell'accoglimento del ricorso;
e l'indebita affermazione del diritto del dr. TI all'iscrizione nell'elenco degli psicoterapeuti.
Dimentica il ricorrente di citare anche l'art. 9 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, applicabile alla fattispecie, secondo cui:
."avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione l'interessato può ricorrere alla Commissione Centrale ... la quale decide in merito alla iscrizione." Decisione di merito, che attribuisce alla Commissione la cognizione piena del rapporto, posto che l'iscrizione attiene a provvedimento di natura autorizzatoria, eliminando un limite che la legge pone (per ragioni di controllo dell'idoneità professionale in base a requisiti prestabiliti) all'esercizio del diritto di libero esercizio di una professione lecita;
libertà che ha rilievo costituzionale poiché appartiene alla grande categoria del diritto al lavoro (cfr. art. 4 Cost. e Corte Cost. 7 maggio 1984 n. 45). Pertanto la decisione di merito non solo concerne l'impugnazione del provvedimento legittimo, secondo le regole comuni all'impugnativa degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ma entra e decide nel merito riconoscendo o negando il diritto alla iscrizione. Appare corretto pertanto il dispositivo della decisione della Commissione, là dove, accogliendo il gravame annulla il provvedimento dell'ordine perché illegittimo, ma altrettanto corretta è la motivazione dove si afferma che il dr. TI ha diritto alla iscrizione nell'elenco degli psicoterapeuti, avendone i requisiti ed i titoli previsti dalla legge.
La pronuncia della Commissione, in merito a provvedimento autorizzatorio, non ha infatti carattere costitutivo, ma meramente dichiarativo di una posizione di diritto soggettivo che inerisce direttamente al medico.
Avendo il medico diritto alla decisione di merito sulla iscrizione, la pronuncia della Commissione ha effetto di ottemperanza verso l'ordine dei medici, sicché la domanda non potrà più essere respinta o nuovamente delibata, ma si dovrà procedere, come atto dovuto, alla iscrizione del medico.
Il ricorso dev'essere pertanto rigettato;
sussistono giusti motivi in relazione alla natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso il giorno 5 febbraio 1999, in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione.
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.