Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5755
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

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In tema di impugnazione, avanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, del provvedimento, con il quale un ordine provinciale dei medici chirurghi odontoiatri abbia respinto la domanda, proposta da un medico iscritto nell'albo provinciale, per l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti, ai sensi dell'art. 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, trova applicazione l'art. 9 del d.P.R. n. 221 del 1950, secondo il quale sul ricorso avverso le deliberazioni di rigetto della domanda di iscrizione la Commissione decide in merito alla stessa iscrizione. Pertanto, deve ritenersi che la Commissione abbia piena cognizione sul relativo rapporto, concernente un provvedimento di natura autorizzatoria, volto ad eliminare un limite posto dalla legge al libero esercizio di una professione lecita, con la conseguenza che l'oggetto della relativa decisione concerne non solo la valutazione della legittimità del suddetto provvedimento, bensì il riconoscimento o la negazione del diritto alla iscrizione, con l'effetto, nel caso di riconoscimento, di vincolare l'ordine provinciale ad ottemperare, di modo che la domanda di iscrizione non potrà più essere respinta, ma, trattandosi di atto dovuto, si dovrà procedere alla iscrizione del medico.

Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli articoli 299 e ss. del c.p.c.. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio con la notifica del ricorso, la morte del difensore del ricorrente non produce interruzione del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5755
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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