Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, esiste una sostanziale continuità strutturale delle fattispecie criminose disciplinate dalle leggi penali succedutesi nel tempo dal 1998 al 2004, riguardanti tutte la condotta omissiva dello straniero, il quale, soggetto passivo di un decreto prefettizio di espulsione, non ottemperi all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato. E ciò a prescindere dalla sopravvenuta trasformazione della contravvenzione in delitto e dal conseguente, più grave, regime sanzionatorio, la cui valutazione e applicazione restano ovviamente riservate solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova e più restrittiva disciplina di cui alla L. n. 271 del 2004. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale che aveva assolto l'imputato dalla contravvenzione di cui all'art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, in base all'assunto che le sopravvenute modifiche legislative della norma incriminatrice ad opera della L. n. 271 del 2004 avrebbero comportato una vera e propria abolitio criminis per le condotte realizzate sotto il vigore della precedente disciplina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2005, n. 46184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46184 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 07/12/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1273
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 034540/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
SA MOUSTAPHA, N. IL 01/01/1973;
avverso SENTENZA del 06/05/2005 TRIB. SEZ. DIST. di ALBENGA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con sentenza predibattimentale del 06/05/2005 il Tribunale di Savona sez. dist. di Albenga, dichiarava non doversi procedere, per non essere più previsto il fatto come reato, nei confronti di EM Moustapha, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il medesimo territorio, sull'assunto che le sopravvenute modifiche legislative della norma incriminatrice ad opera della L. n. 271 del 2004 avrebbero comportato una vera e propria abolitio criminis per le condotte realizzate - come nella specie - sotto il vigore della precedente disciplina. 2.- Ritiene il Collegio che sia fondato il ricorso per Cassazione, con il quale il P.G. presso la Corte d'appello di Genova, ai sensi dell'art. 469 c.p.p., ha denunziato violazione di legge della suddetta pronuncia assolutoria.
Risulta evidente, infatti, la sostanziale continuità strutturale delle fattispecie criminose disciplinate dalle leggi penali succedutesi nel tempo dal 1998 al 2004 in subiecta materia, riguardanti - tutte - la condotta omissiva dello straniero, il quale, soggetto passivo di un decreto prefettizio di espulsione, non ottemperi altresì all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. E ciò a prescindere dalla sopravvenuta trasformazione della contravvenzione in delitto e dal conseguente, più grave, regime sanzionatorio, la cui valutazione e applicazione restano ovviamente riservate solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova e più restrittiva disciplina di cui alla L. n. 271 del 2004, estranea peraltro al fatto in esame, che risulta commesso nel vigore della precedente normativa.
Il giudice di merito è pervenuto pertanto alla conclusione, manifestamente erronea in diritto, di ritenere tacitamente abrogata, per un asserito fenomeno di "abolitio criminis", la previgente previsione incriminatrice della condotta illecita ascritta all'imputato: donde l'annullamento dell'impugnata decisione con rinvio allo stesso giudice, competente per il giudizio dibattimentale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per il giudizio, al Tribunale di Savona, Sez. Dist. di Albenga.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005