Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2005, n. 46184
CASS
Sentenza 7 dicembre 2005

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In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, esiste una sostanziale continuità strutturale delle fattispecie criminose disciplinate dalle leggi penali succedutesi nel tempo dal 1998 al 2004, riguardanti tutte la condotta omissiva dello straniero, il quale, soggetto passivo di un decreto prefettizio di espulsione, non ottemperi all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato. E ciò a prescindere dalla sopravvenuta trasformazione della contravvenzione in delitto e dal conseguente, più grave, regime sanzionatorio, la cui valutazione e applicazione restano ovviamente riservate solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova e più restrittiva disciplina di cui alla L. n. 271 del 2004. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale che aveva assolto l'imputato dalla contravvenzione di cui all'art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, in base all'assunto che le sopravvenute modifiche legislative della norma incriminatrice ad opera della L. n. 271 del 2004 avrebbero comportato una vera e propria abolitio criminis per le condotte realizzate sotto il vigore della precedente disciplina).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2005, n. 46184
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46184
    Data del deposito : 7 dicembre 2005

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