Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
La nullità comminata dall'art. 369 bis cod. proc. pen. per il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore d'ufficio è di carattere generale e non assoluto, sicché essa deve essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2006, n. 10475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10475 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 26/01/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere N. 144
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 041057/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) QU OB, N. IL 25/06/1947;
avverso ORDINANZA del 23/09/2005 TRIB. LIBERTÀ di GROSSETO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni del difensore Avv. Sartioni Gabriella del Foro di Grosseto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Grosseto convalidava la perquisizione ed il sequestro compiuti in data 1/9/2005 nell'ambito del procedimento penale a carico di SQ TO per l'ipotesi di reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Sulla richiesta di riesame proposta dal difensore di SQ avverso il decreto di convalida, il Tribunale Penale di Grosseto, sezione del riesame, con ordinanza del 23/9/2005, depositata il medesimo giorno, in parziale riforma del provvedimento, disponeva la restituzione delle somme in sequestro all'indagato, mentre dichiarava legittima la convalida del sequestro probatorio per l'ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen. e conseguentemente fondato il sequestro degli oggetti d'oro rinvenuti nel corso della perquisizione.
Con ricorso del 20/10/2005 avverso l'ordinanza del Tribunale di Grosseto SQ TO, assistito dall'Avv. Gabriella Sartioni di Grosseto, ha dedotto, come primo motivo di gravame ex art. 606 c.p.p., lett. c), la violazione del combinato disposto degli artt.
365, 356, 247, e 178 c.p.p., lett. c), assumendo che tali norme garantiscono, a pena di nullità assoluta ed insanabile, che nel corso di una perquisizione di iniziativa del P.M. sia necessario formalizzare la nomina di un difensore d'ufficio e/o di fiducia e che l'eventuale mancanza di nomina di un difensore di fiducia comporti la necessità di dare avviso al difensore d'ufficio, che deve essere nominato all'inizio delle operazioni. Ritiene, dunque, che l'ordinanza debba essere annullata nella parte in cui non ravvisa tale nullità, dal momento che non è sufficiente aver formalizzato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, peraltro non nominato nell'immediatezza, o la presenza di altra persona di fiducia (nella fattispecie, la convivente). Con il secondo motivo di gravame ex art. 606 c.p.p., lett. c), il ricorrente deduce la mancanza, negli atti convalidati, degli elementi elencati negli artt. 369 e 369 bis cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c).
Sostiene il ricorrente che ne' gli atti posti in essere dalla polizia giudiziaria ne' il successivo decreto di convalida del Pubblico Ministero contengono l'indicazione di elementi quali le norme che si intendono violate, o la data e il luogo del fatto che si presume commesso. Ma anche qualora gli elementi indicati fossero stati contenuti in questi atti, il ricorrente, richiamando un orientamento della Cassazione (Cass. Pen. Sez. 3, 4/5/1994, Zaccaro), assume che le garanzie difensive assicurate dagli artt. 369 e 369 bis cod. proc. pen. sarebbero comunque venute meno. Inoltre, la perquisizione dell'abitazione era avvenuta non per il reato di ricettazione, bensì per il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41, in materia di armi ed esplosivi, ponendo il ricorrente nella posizione di pensare di doversi difendere dall'unica ipotesi di reato che gli era stata comunicata nel corso della perquisizione, ossia detenzione abusiva di armi ed esplosivi. Esaminando congiuntamente le ragioni di gravame sopra riportate, deve essere ribadita la legittimità della perquisizione disposta, posto che a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41, gli ufficiali ed agenti di PG che abbiano notizia,
anche se per indizio, dell'esistenza in qualsiasi locale di armi, munizioni, materie esplodenti, abusivamente detenute, sono autorizzati a procedere immediatamente a perquisizione e sequestro. Quanto alla nomina del difensore d'ufficio, con conseguente avviso a detto difensore, va tuttavia rilevato che l'atto non può restare sospeso o bloccato in attesa dell'eventuale arrivo di detto difensore, potendo ugualmente avere corso (sent. 20.1.1993, Mattiuzzi). Del resto, (vedi sent. sez. 3, n. 8112 del 7/11/2002 - 19/02/2003, rv. 223776, imputato: Agliolo) la nullità comminata dall'art. 369 bis cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, art. 19), per il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, deve essere qualificata di carattere generale non assoluta (ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.). Ne consegue che essa deve essere eccepita (ex art. 180 e
182 cod. proc. pen.) dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo. Ciò non è avvenuto nella specie, posto che in sede di riesame l'eccezione di rito sollevata dalla difesa dell'odierno ricorrente riguardava la mancanza della preventiva informazione di garanzia e non la mancata nomina del difensore d'ufficio. Quanto alla censura riguardante la diversa ipotesi di reato contestata le ragioni di gravame possono essere esaminate congiuntamente al terzo motivo di ricorso. Con detto terzo e ultimo motivo di ricorso, è stata dedotta, ex art. 606 c.p.p., lett. b), l'insussistenza degli elementi fondanti l'ipotesi di reato contestata e la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c). Il
ricorrente sostiene che il sequestro eseguito non potrebbe ritenersi legittimo solo per la presenza di una "quantità inusuale" di preziosi e di attrezzature tipiche per la lavorazione di essi. Il Tribunale non avrebbe tenuto in alcun conto le prove documentali fornite dall'indagato circa la legittima provenienza dei preziosi. Inoltre, consentendo alle autorità giudiziarie di effettuare una perquisizione sorretta dall'ipotesi di un reato legato alla detenzione di armi per poi sequestrare oggetti e preziosi senza che sia stato ipotizzato alcun reato con riferimento ad essi, permette la creazione di una procedura irregolare in cui si consente alle autorità giudiziarie di svolgere successivamente, e non preventivamente, come dovrebbe essere, tutte le indagini volte a verificare l'esistenza del reato ipotizzato.
Anche tali ultime considerazioni appaiono alla Corte infondate, dovendosi considerare che, nelle condizioni riferite, è legittimo disporre un fermo reale passibile di ratifica. Ciò che nella specie è avvenuto con il decreto di convalida del P.M., nell'ambito del procedimento penale a carico dello SQ per l'ipotesi di reato di cui all'art. 648 cod. pen.. A proposito dell'asserita mancanza di prove in ordine al reato ascritto ed all'omesso esame della documentazione circa la legittima provenienza dei preziosi, deve rilevarsi che l'ipotesi accusatoria è stata formulata con riferimento non alla presenza dei soli preziosi bensì anche nel rilievo delle attrezzature tipiche della lavorazione degli stessi, per le quali lo SQ non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione. Nè può sostenersi che il sequestro sia avvenuto prima dello svolgimento delle indagini volte verificare l'esistenza del reato, laddove si osservi che sussistevano già forti indizi circa la ricettazione ipotizzata e che le indagini successive (in particolare la pubblicazione apparsa sulla stampa, cui ha fatto riferimento all'udienza il difensore del ricorrente) erano tese ad accertare chi fossero i proprietari dei gioielli e non che gli stessi fossero provento di reato.
In conclusione il ricorso appare infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2006