Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/06/2001, n. 8432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8432 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
O 0 T 1 A . T 1 S 1 I R O . L T E I L R N E A A D R 8 T O 9 S C . I 3 E - R N 8 A O I C REPUBBLICA ITALIANA L S L E A U S 8432/01 D E P S S 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E 4 P S LA CORTE SUPREMA C Oggetto HA EV ch' expulsione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25740/00 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente e Relatore Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ugo Cron. 19285 Consigliere - VITRONE Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. Ud. 18/05/2001 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OV ON CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMA 4, presso l'avvocato ROSSELLA CICCHETTI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10presso rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente - 1354 avverso il provvedimento del Tribunale di PADOVA, стоиdepositato il 12/10/00.12/10/00 (cron, 572/2000) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2001 dal Presidente Relatore Dott. Corrado CARNEVALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In fatto e in diritto Il ricorso contro il provvedimento indicato in epi- grafe, pur, non contenendo nell'epigrafe l'indicazione dell'organo statale nei cui confronti è stato proposto, attraverso l'esame del suo contesto complessivo ed il riferimento agli atti del giudizio in cui è stato emes- So lo stesso provvedimento consente di individuare con certezza quell'organo nel prefetto che aveva adottato il provvedimento di espulsione. L'atto di impugnazione come risulta dalla rela- zione dell'ufficiale giudiziario notificante è stato notificato al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Il Ministero dell'interno mediante la notifica- zione del controricorso ha determinato la sanatoria della nullità della notificazione del ricorso derivante dalla sua esecuzione non già come è, invece, pre- scritto presso l'organo nei cui confronti il ricorso 2 è proposto, ma presso l'Avvocatura generale dello Sta- to, la quale, costituendosi nell'interesse dello stesso Ministero, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto non proposto nei confronti del prefetto che aveva emesso il decreto di espulsione. L'eccezione è fondata anche se per ragioni in parte diverse da quelle prospettate nel controricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema (ex plu- rimis, v. sent. 13 ottobre 2000, n. 13653) è costante nell'affermare che l'organo statale passivamente legit- timato al ricorso contro il provvedimento conclusivo del procedimento giurisdizionale di opposizione al de- creto di espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero approvato con decreto legi- slativo 25 luglio 1998, n. 286, è - in via esclusiva il prefetto che ha emesso il provvedimento di espulsio- ne, quale unico organo statale ritenuto idoneo a valu- tare e contrastare, nei ristrettissimi tempi del proce- dimento, le ragioni dell'opposizione; e che tale legit- timazione esclusiva permane anche nel giudizio di cas- sazione, non ravvisandosi alcuna valida ragione per la quale la scelta normativa, inequivocabilmente risultan- te dal tenore letterale dell'art. 13 bis dello stesso unico, di attribuirla al prefetto debba considerarsi limitata al procedimento giurisdizionale di merito e non debba, invece, essere estesa all' (eventuale) giudi- zio di cassazione. Come è già stato rilevato, il ricorso - pur dovendo ritenersi proposto, correttamente, nei confronti del prefetto che adottò il provvedimento di espulsione stato notificato ad un organo statale diverso da quel- lo, indicato nel contesto del ricorso, nei riguardi del quale l'impugnazione è stata proposta, e cioè del Mini- stero dell'interno, il quale, pur facendo parte dello stesso settore dell'Amministrazione statale cui appar- tiene l'organo passivamente legittimato al ricorso, del tutto distinto da quest'ultimo. L'esecuzione della notificazione nei confronti di un soggetto о di un organo diverso dal destinatario dell'atto da notificare integra in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex coeteris, sent. 27 febbraio 1998, n. 2147; sent. 15 marzo 1996, n. 2160) un'ipotesi di inesistenza giuridica, e non già di nullità, della notificazione, non suscettibile, come tale, di sanatoria a norma dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. pen. о di rinnovabilità ai sensi dell'art. 291, primo comma, dello stesso codice, le quali possono trovare applicazione soltanto nelle ipo- tesi previste nell'art. 160 cod. proc. civ. ed in quel- 4 le in cui risultino violate le norme nella competenza dell'organo notificante o la notificazione sia carente di un requisito formale necessario per il raggiungimen- to del suo scopo tipico. L'inesistenza giuridica della notificazione compor- 1'inammissibilità del ricorso, stante l'evidente ta inidoneità di un atto non notificato ad instaurare un valido rapporto di impugnazione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste, in base al principio della soccombenza, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la al rimborso, in favore ricorrente parte dell'Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamemente inj in comprese lire 1.500.000 per onorario, ol- Lire tre alle spese prenotate a debito. Roma, 18 maggio 2001. O 0 T I Il Presidente estensore 1 A R . T E 1 I S 1 N A . O L Corrado Carnevale R T L T R S E A D E 8 N O 9 O - I C IL CANCELLIERE I CO Mazza upi 3 S - R L 6 A U P C CORTE SUPREMA DI CAS L S A E E D : Prima Sezione Civile E A S I 0 E R 4 P E Depositato in Cancelleria T . S A L M 20 GIU 2001 IL CANCELLER 5