Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 66908 6 O I 8 9 Z 1 34/02 1 5 A / . 4 R / N T 6 S . 2 I IA . B G .R EPUBBLICA ITALIANA E R L .P R L A D A T A L . E U D B IN NOME EL POROLO D B A 0.2 E T I S T R N N E T 3 E DY CASSAZIONE S CORTE 1 4 • . 4 4 N SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.23749/1999 Dott. Pasquale REALE Consigliere Dott. Enrico PAPA ALTIERI Consigliere Cron. 5175 Dott. Enrico Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 19/10/2001 DI BLASI Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Procedimento - SENTENZA Ricorso dopo la scadenza del sul ricorso proposto da: termine lungo per impugnare la MUSCIAGNA CARMELA, n.q. di rappresentante legale pro sentenza Presupposti. tempore dell'Associazione 7 spighe, con sede in Roma, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Ricco, presso lo Studio Calboli, del quale in Roma, via Fulcieri Paulucci De' E L I E V N I O I n.5 è elettivamente domiciliata, Z C A S E S A C N I ricorrente D O 8 I A 0 P M E 9 R M P 6
contro
U A S 6 C E T R . O AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro C N pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura 4 difende per 6 Generale dello Stato che la rappresenta e 0 1 2 legge, controricorrente Cassazione della sentenza n.179/12/98 resa, per la Commissione Tributaria Regionale di Roma dalla Sez.12, il 07/05/1998, depositata il 04/09/1998; udito per la ricorrente l'avv. Ricco;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardi Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Roma, con avviso n.900, notificato 1'1-12-1988, accertava induttivamente, relativamente all'anno 1982, a carico dell'Associazione 7 Spighe, un reddito imponibile, ai fini IRPEG ed ILOR, di L. 11.000.000. Tanto nella considerazione che non sussistessero i presupposti perché la stessa potesse essere ritenuta una associazione culturale. L'Associazione impugnava l'avviso, contestando e sostenendo l'illegittimità l'accertamento, dell'imposizione fiscale, per insussistenza dei 2 relativi presupposti. L'adita Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma, con decisione n. 526/22/95, accoglieva il ricorso. L'interposto appello dell'Ufficio, veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, che determinava il reddito imponibile in L.
6.000.000. Con ricorso notificato il 16-12-1999, la contribuente, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con un mezzo. con controricorso notificato il L'Amministrazione, 25-01-2000, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo la ricorrente censura l'impugnata decisione per nullità, ex art.360 n.4 C.p.C.. Deduce che l'atto di appello non le sarebbe stato notificato, sicché non sarebbe stato garantito il la contraddittorio ed il diritto di difesa, con conseguente nullità degli atti del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha definito. è chiamato a cha Le questioni che il Collegio risolvere, riguardano l'ammissibilità del ricorso per cassazione, malgrado la relativa notifica sia 3 avvenuta, decorso oltre un anno dalla data di deposito della sentenza, e gli effetti, connessi alla mancata notifica dell'atto di appello, nel sistema previsto dal previgente DPR n.636 del 26- 10-1972. In ordine a quest'ultima problematica, deve in applicazione di consolidato e ritenersi, 21-06-2000 n.8467;orientamento (Cass. condiviso 17-03-2000 n.3112), che l'omessa notifica dell'atto di appello, osti all'esercizio del potere decisorio nel merito, con la conseguenza che il giudice dell'appello, prima di pronunciarsi, è tenuto, onde garantire il contraddittorio, a disporre che la Segreteria della Commissione curi tale incombenza, e con l'ulteriore conseguenza che, la sentenza che ciò nonostante fosse emessa, dovrebbe essere annullata, con rinvio del processo allo stesso giudice, perché ordini alla segreteria di effettuare la prescritta notifica e quindi, rifissi l'udienza di discussione nel rispetto del termine libero necessario per garantire il diritto di difesa dell'altra parte. Ciò, in quanto che, essendo la responsabilità dell'omessa notifica della Segreteria, nessun effetto pregiudizievole può derivarne alla parte incolpevole. Poiché, nel caso, è pacifico che la Segreteria della Commissione Tributaria di primo grado, sulla quale incombeva il relativo onere, non ebbe a curare, così come prescritto dall'art.22 del DPR n. 636/72, la notifica dell'appello alla parte appellata, la sentenza che ne è derivata, stante, pure, la mancata costituzione in giudizio della controparte, era a ritenersi viziata, e come tale censurabile di nullità. Vizio da farsi valere con la relativa impugnazione mediante il ricorso di legittimità da proporsi, in mancanza di notifica della sentenza, nel termine previsto dall'art.327 C.p.C.. Ne deriva l'esigenza che il Collegio deve farsi carico anche della soluzione della connessa relativa alla sussistenza dei questione, presupposti, previsti dal secondo comma dell'art.327 l'impugnazioneC.p.C., per proporre anche dopo la scadenza del termine lungo previsto dal primo comma della stessa norma. de La problematica va risolta alla luce del prevalente e condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui il contumace, per potersi avvalere della disposizione contenuta nel secondo comma 5 dell'art.327 C.p.C., è tenuto a provare non solo la nullità dei fatti indicati in detta disposizione, ma anche la mancata conoscenza del processo (Cass. n. 31 del 07-01-1999; n.13012 del 23-12-1997; n.4222 del 02-05-1994). E' stato, cioè, ritenuto che la decadenza dell'impugnazione, per il decorso del termine, non si verifica, solo qualora il contumace riesca a dimostrare la sussistenza di due concomitanti presupposti;
l'uno di carattere oggettivo, rappresentato dalla nullità degli atti, e l'altro, di natura soggettiva, relativo alla mancata conoscenza del processo. Nel caso in esame, mentre può ritenersi pacifica la circostanza della mancata notifica dell'appello, e, quindi, l'esistenza del primo presupposto, non altrettanto può dirsi del secondo, relativo all'esistenza della prova della mancata conoscenza del processo, da parte della Musciagna, non offrendo gli atti in esame adeguati e congrui elementi di riscontro. Peraltro, Osserva il Collegio che, il dato certo, connesSO alla circostanza che l'avviso di trattazione dell'udienza di secondo grado, pur regolarmente inviato nel domicilio eletto, non 6 venne recapitato, essendo risultato il destinatario "sconosciuto su citofono e cassetta". Evidenzia, non solo, il mancato assolvimento di un onere normativamente prescritto, dal vigente ed e dalapplicabile art.17 del D. leg.vo n.546/1992, previgente art.32 bis del DPR n. 636/1972, ma, processualmente inconciliabile pure, un contegno con l'ordinaria diligenza e tale da lasciare presumere trattarsi di comportamento finalizzato ad accreditare la mancata conoscenza dell'esistenza del provvedimento. Emblematica in tal senso può ritenersi anche la circostanza che l'istanza del rilascio della copia della sentenza e del fascicolo sia stata presentata dal difensore dell'odierna ricorrente solo in data 15-11-1999 prot. 7096, cioè, solo dopo ch l'intervenuta scadenza del termine lungo previsto per l'impugnazione dall'art.327, comma I' C.p.C., о che, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, avrebbe dovuto importare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, quale conseguenza della cassazione senza rinvio, per nullità della sentenza di secondo grado, oltre che di tutti gli atti relativi a tale fase processuale. In buona sostanza la ricorrente non solo non ha 7 fornito la prova, come era suo preciso dovere, in base al condiviso e richiamato orientamento giurisprudenziale, di non essere a conoscenza del processo e della sentenza, ma dagli atti in esame ragionevolmente trarsi elementi di possono anche valutazione per ritenere che la stessa, fosse a conoscenza del procedimento e della sentenza di appello, ed abbia volutamente atteso la scadenza del termine lungo per 1'impugnativa da parte dell'Amministrazione, onde favorire il passaggio in della sentenza del giudice di primo giudicato grado. Il ricorso va, quindi, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese E N del giudizio. O I 6 5 Z A 8 . A I 9 1 R N
P.Q.M.
R / T - 4 A S / I B T 6 G 2 U La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. L E . L B R R . I A P . R A R T Così deciso in Roma il 19 ottobre 2001. A E D T N S Il Presidente E N S E S N A Dott. 1a. Il Consigliere- Relatore - Estensore Dott. Anton Brasi IL CANCELLIERE C1 IN TI DEPOSITATO IN CANC ELLERIA Oggi 14 FEB. 2002. IL CANCELLIERE C1 IN TI