Sentenza 26 maggio 2015
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o di esecuzione non spiega effetti in quello di sorveglianza.
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- 1. Art. 71https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 71-bishttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 678 - Procedimento di sorveglianzahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Procedimento di sorveglianza (art. 678) Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3, 678 comma 1 e 679 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica (Corte costituzionale, sentenza 135/2014). Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3 e 678 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, si svolga nelle forme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2015, n. 26881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26881 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente - del 26/05/2015
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1484
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE A. - rel. Consigliere - N. 34272/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL TO, nato il [...];
Avverso l'ordinanza n. 2326/2014 emessa l'08/07/2014 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENTONZE Alessandro;
Udito il Procuratore generale, in persona del Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa l'08/07/2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma, dichiarava inammissibile il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata speciale proposta da OL TO, relativamente alla detenzione subita per il periodo compreso tra il 18/01/2010 e il 17/07/2013.
Il provvedimento di rigetto originario veniva giustificato dal fatto che, nell'arco temporale in esame, il detenuto aveva espiato una pena inflitta per reati indicati nell'art. 4 bis Ord. Pen., ostativi alla concessione del beneficio penitenziario richiesto. In sede di reclamo, il tribunale di sorveglianza rilevava che, nel caso di specie, l'impugnazione era stata proposta dall'avv. Romano Anna che, risultando sprovvista di mandato difensivo, doveva ritenersi soggetto privo di legittimazione processuale. Queste ragioni imponevano la declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta.
2. Avverso tale ordinanza OL TO ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 96 c.p.p.. Si deduceva, in particolare, che l'avv. Romano Anna era stata nominata nel procedimento di esecuzione n. 989/2011 SIEP, che era indicato nell'ordinanza impugnata come quello nel quale era stata proposta l'istanza di liberazione anticipata.
Infine, in data 25/02/2015, veniva depositata una memoria difensiva, con la quale si ribadivano le ragioni processuali poste a fondamento del ricorso introduttivo.
Tali ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che l'avv. Romano Anna veniva nominata difensore di fiducia del detenuto OL TO in relazione al procedimento n. 989/2011 SIEP, attivato dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli.
Tale nomina, dunque, non interveniva nel presente procedimento di sorveglianza, ma in quello esecutivo, indicato nell'oggetto del provvedimento impugnato, come quello nell'ambito del quale era stata attivata la procedura esecutiva nei confronti dell'OL. Non rileva, per altro verso, la circostanza, dedotta nel ricorso, che l'avviso della fissazione dell'udienza in cui veniva emessa l'ordinanza impugnata, svoltasi il 21/02/2014, veniva notificato alla stessa avv. Romano, atteso che nel procedimento di sorveglianza in esame tale difensore risultava comunque sprovvisto di mandato difensivo.
Ricostruita in questi termini la vicenda processuale in esame, occorre conclusivamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di estendere la nomina del difensore effettuata nel procedimento di esecuzione al procedimento di sorveglianza, affermando il seguente principio di diritto che si deve ribadire: "La nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o in quello di esecuzione non spiega effetti in quello di sorveglianza" (cfr. Sez. 1^, n. 47530 del 02/12/2008, dep. 22/12/2008, Sansone, Rv. 242076).
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da OL TO deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 616 c.p.p...
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2015. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015