Sentenza 16 giugno 2016
Massime • 1
In materia di reati tributari, sussiste continuità normativa - e non si pone pertanto alcuna questione di diritto intertemporale - tra il reato di cui all'art. 12-bis, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158), che prevede la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e la fattispecie prevista dall'art. 322 ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 158 del 2015.
Commentari • 2
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Il giudice d'appello che proceda alla reformatio in pejus della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. La regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, (c.d. Riforma Cartabia), in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata …
Leggi di più… - 2. Omesso versamento ritenute: si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima (Cass. Pen. n. 22061/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima Il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2016, n. 35226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35226 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2016 |
Testo completo
35226 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 1518 Gastone Andreazza Oronzo De Masi CC - 16/6/2016 Andrea Gentili R.G.N. 8361/2016 Enrico Mengoni Relatore - Carlo Rendoli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'IT Carlo, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2015 del Tribunale di Civitavecchia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/11/2015, il Tribunale di Civitavecchia applicava a Carlo D'IT ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 8, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74; allo stesso nella qualità di legale rappresentante della cooperativa "AMT Consulting" - era contestato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per 86.783,66 euro, per consentire a terzi l'evasione delle imposte.
2. Propone ricorso per cassazione il D'IT, a mezzo del proprio difensore, deducendo con unico motivo la violazione di legge. Il Tribunale a avrebbe disposto la confisca per equivalente della somma citata (estranea all'accordo recepito in sentenza) senza verificare che l'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, fonte normativa della misura ablativa, è stato abrogato dal d. lg. 24 settembre 2015, n. 158; a mente del quale, il reato oggetto di contestazione non è più compreso tra le fattispecie «condizione di applicabilità della confisca per equivalente». Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza in parte qua, con riguardo all'applicazione dell'art. 2 cod. pen.
3. Con requisitoria scritta dell'8/4/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il gravame risulta manifestamente infondato. Osserva il Collegio che l'ambito di applicazione della confisca per equivalente, inizialmente previsto per alcuni reati del codice penale, è stato esteso anche ai delitti tributari dall'art. 1, co. 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), a mente del quale «nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p.». La disposizione, oggetto di recente abrogazione per effetto del disposto dell'art. 14 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (recante "Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23", pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2015, n. 233, S.O.), è stata quindi riproposta nell'art. 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000 - introdotto proprio dal decreto n. 158 citato che così stabilisce: "Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta". -Ne consegue che la misura ablativa in esame anche nella forma per equivalente - deve esser sempre disposta ai sensi dell'art. 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000 con riguardo a tutti i delitti di cui al decreto medesimo, compreso, 2 all'evidenza, quello avente ad oggetto l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti contestato al D'IT ed oggetto della sentenza impugnata;
e senza che, al riguardo, si ponga alcuna questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 cod. pen., attesa l'identità della lettera dell'art. 12-bis de quo con l'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., richiamato nell'art. 1, comma 143 citato, e, pertanto, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Gaston Andreazza MengoniВ торой DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 400 1016 IL CANCEAUTERE Luana Nani 3