Art. 5.
L' articolo 432-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 432-bis. - (Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare). - Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra piu' imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessita' del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.
La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata".
L' articolo 432-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 432-bis. - (Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare). - Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra piu' imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessita' del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.
La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata".