Articolo 5 della Legge 28 luglio 1984, n. 398
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 agosto 1984
Art. 5.
L' articolo 432-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 432-bis. - (Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare). - Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra piu' imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessita' del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.
La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata".
Entrata in vigore il 16 agosto 1984