Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2003, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
4 N 7 . 3 , 1 9 9 1 1 1 1 - - . 9 2 L 3 E 6 T . 4 T R A ( S N I T . E U C G I D D A I P I E ) C E N E E D R G T E E N A E S REP BLICA ITAL NA10 04 3 1 / 0 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI G O L D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE- Primo Presidente f.f. R.G.N. 30901/01 Cron. 768 Dott. Massimo GENGHINI- Presidente di sezione- Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 14/11/02 NAPOLETANO - Consigliere Dott. Giandonato VARRONE Consigliere - Dott. Michele Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta domiciliata in Regionale pro-tempore, elettivamente PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio ROMA, dell'avvocato CHIARA RICCI (Delegazione Romana della Regione stessa), rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARIA LIBERTI, giusta delega a 2002 margine del ricorso;
ricorrente 1553 -1-
contro
GI HE;
intimato avverso la sentenza n. 2998/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 16/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Trasmissione degli atti alla Prima Sezione civile per l'ulteriore corso. -2- Con atto notificato il 22 gennaio 1999 Michele IN conveniva davanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo per calamità atmosferiche relativo all'anno 1987, in base alle previsioni della legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19 e 10 dicembre 1982 n. 38. costituitasi, eccepiva il difetto di La Regione Puglia, giurisdizione del giudice ordinario e comunque il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Toritto. Con sentenza in data 16 ottobre 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva la domanda, ritenendo, per quanto in questa sede interessa, che a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria, delegata dalla legge Regione Puglia 10 dicembre 1982 n. 38 ai Comuni ed alle Province, sorge per il titolare di azienda agricola che abbia subito danni per calamità atmosferiche il diritto soggettivo al pagamento del contributo previsto dalla normativa in materia. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con due motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che la n. 1357/89, delibera della Giunta provinciale di Bari contrariamente a quanto sarebbe stato affermato dal Giudice di pace, non avrebbe riconosciuto il diritto dell'attore alla corresponsione del contributo per cui causa, ma avrebbe subordinato la concessione di tale contributo al verificarsi di alcune condizioni. La doglianza è infondata. La delibera in questione, infatti, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, avrebbe subordinato la sola corresponsione del contributo alla disponibilità dei fondi da fornire dalla Regione Puglia, ma il diritto soggettivo a tale corresponsione deve ritenersi sorto per effetto della conclusione con esito positivo della apposita istruttoria, come questa S.C. ha già avuto occasione di affermare (cfr., da ultimo, sent. 10 maggio 2002, n. 6736). Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice al fine della decisione degli altri motivi del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la I giurisdizione del giudice ordinario;
dispone la trasmissione degli N E D N atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. A 6 I S I N I 1-1 IN S Roma, 14 novembre 2002 O 1 D 1- V I 65 O Ninfache ( N E Dep alate la Cacelleria ein '1 14 GEN. 2003 ita LAERE 01 Giovanni Gamb