Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 04787/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO D A SAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 20960/98 Cron..3805 Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Ud. 28/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere UFLIONO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 7500 per diritti t 8 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: - IL RE OL IR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA rappresenta e difende, CABIBBO SALVATORE, che la giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4915 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1335/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 24/06/98 R.G.N. 1782/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DE AGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. ✔ 2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 14.5.1997 GI NI, già esposta al rischio dell'amianto nel corso della sua attività lavorativa, chiedeva al Pretore di Brescia che le venisse riconosciuta dall'Inps la riliquidazione della pensione con applicazione dell'anzianità contributiva maggiorata ai sensi della legge n. 257del 1992, modificata dalla legge n. 271 del 1993, in proporzione all'indice moltiplicatore 1,5 stabilito dall'art. 13, c.8 della citata legge del 1992. Il Pretore adito, accoglieva la domanda con sentenza del 28.1.1998 ritualmente gravata di appello da parte dell'Inps avanti al Tribunale di Brescia il quale, con sentenza notificata il 5.10.1998, parzialmente riformando la decisione di primo grado, condannavá l'Inps a corrispondere alla NI la кр pensione di anzianità con decorrenza 1.4.1994, con gli arretrati ed interessi di legge. Osservava il Tribunale che erroneamente l'Istituto appellante aveva ritenuto già pensionata la NI, la quale, invece, in costanza di rapporto, aveva richiesto, in data 24.3.1994 il godimento della pensione di anzianità previa rivalutazione dei contributi, alla stregua dell'art. 13 della legge n. 257 del 1992. Avverso detta sentenza l'assicurata ha proposto ricorso per cassazione limitatamente in ordine alla declaratoria di compensazione delle spese della fase pretorile L'Istituto intimato ha depositato procura MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 346 c.p.c. — lamenta la ricorrente che il Tribunale ha dichiarato la- totale compensazione delle spese del primo e del secondo grado, pur in assenza 3 ་ ་ di alcuna specifica richiesta in tal senso, e nonostante la dichiarazione di infondatezza di tutti i motivi föftulati dall'Istituto appellante. Il motivo è infondato. A parte la ritualità di una pronunzia sulle spese processuali in assenza di apposita istanza di parte (giurisprudenza costante) deve ritenersi che, ferma restando il principio per cui il carico delle spese non può gravare totalmente sulla parte che sia risultata pienamente vittoriosa, la compensazione per giusti motivi così come statuita nella sentenza impugnata - costituisce una facoltà insindacabile del giudice di merito la cui valutazione, riservata al suo prudente apprezzamento, è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione. Deve altresì aggiungersi che la disposta compensazione delle spese, riferibile anche al grado precedente di giudizio, atteso l'effetto devolutivo dell'appello, non è incompatibile con il regime delle spese del processo previdenziale disciplinato dall'art. 152 disp.att. c.p.c.: ed infatti la compensazione comporta negazione del diritto di ottenere il rimborso delle proprie spese, ma non già la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla controparte (v. per tutte, Cass., 20 maggio 1983, n. 3507 ed altre). Il ricorso va, pertanto, respinto, senza necessità di pronunzia sulle spesi di questo giudizio stante l'assenza di attività difensive da parte dell'Istitut intimato.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 28.11.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente M in. Paraguan крFy hill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 8 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DY CANCELLERIA