Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8541 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A E 854 1 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G. n. 4012/2000 dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron 19574, dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. dott. Natale CAPITANO Consigliere Ud. 23 aprile 2001 prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE PP AO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ennio Pischedda e Vincenzo Marino ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nocera Umbra n. 166 (presso Santolo Guadagno), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 1902 GORI OR s.r.l., in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Cerrai ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Corridoni n. 7 (presso l'avv. Costanza Acciai), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Livorno-Sezione Lavoro n. 590/99 del 28 settembre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 127/99). Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Vincenzo Marino e Umberto Cerrai;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. PR SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al OR-Giudice del lavoro di Livorno US AO NE conveniva in giudizio la s.r.l. "OR RG per impugnare e chiedere la revoca del licenziamento intimatogli dalla società convenuta - alle cui dipendenze aveva prestato lavoro sulla base dei motivi che la durata già " intercorsa di due mesi di assenza dal servizio per carcerazione (a seguito di arresto per i reati di associazione per delinquere e per ricettazione) aveva determinato la necessità per la società dell'assunzione di altro lavoratore e, inoltre, che la natura dei reati 2 contestati costituiva circostanza tale da fare ritenere esso ricorrente inidoneo alla prestazione lavorativa. Si costituiva in giudizio la s.r.l. OR RG che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto per la sua integrale infondatezza "in fatto” ed "in diritto". - dopo avere espletato prova testimoniale - L'adito OR rigettava la domanda e su impugnativa della parte soccombente e - ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Livorno (quale Giudice del lavoro di secondo grado) respingeva l'appello con compensazione delle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rilevato che: a) in data 28 maggio 1995, preso atto del persistente stato di carcerazione, che sarebbe proseguito sino al termine dei sei mesi, la ditta intimava il licenziamento, motivato sia dalla impossibilità materiale di utilizzare la prestazione lavorativa del NE che si sarebbe prevedibilmente protratta - data la gravità dei reati per i quali il dipendente era indagato oltre il limite di - tollerabilità, sia dalla impossibilità oggettiva di reimpiegare il dipendente nel porto di La Spezia o in altra sede, per la particolarità del lavoro da questi svolto, che lo portava ad operare a stretto contatto con la Guardia di Finanza,ee provvedeva a versargli l'indennità di mancato preavviso>>; b) dalle risultanze della prova testimoniale espletata è 3 rimasto confermato che le Autorità Portuali, dopo l'arresto del NE, avevano assunto nei confronti della ditta OR un atteggiamento di diffidenza, specificandone gli estremi, come del resto descritto nella sentenza di primo grado>>; c) le ragioni giustificative del licenziamento sono state dunque oggettive e di tale natura deve essere considerato il licenziamento impartito per giustificato motivo oggettivo e non disciplinare>>. Per la cassazione di tale sentenza US AO NE propone ricorso affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la s.r.l. "Giorgio OR". MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 5 della legge n. 604/1966 e 7 della legge n. 300/1970, nonchè omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" censura la sentenza del Tribunale di Livorno per avere affermato la natura oggettiva del recesso senza tenere conto del dato letterale costituito dalla lettera di licenziamento>>. Con il secondo motivo di ricorso sono addebitate alla sentenza impugnata "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" in quanto non è dato comprendere e non è stato né dedotto né offerto 4 ✓ Pocumento in prova quale documento avrebbe comportato un'attesa al più semestrale, stante la circostanza che il NE è stato licenziato a distanza di mesi due dall'arresto>>. Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 244 cod. proc. civ., 2697 e 1464 cod. civ. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia" - rileva l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniali articolati nella “memoria difensiva" depositata dalla società convenuta all'atto della sua costituzione nel giudizio di primo grado e rimarca che له all'inammissibilità dei capitoli consegue l'assenza di prova in ال ordine all'asserito giustificato motivo costituito dalla perdita di interesse alla prestazione di lavoro>>. Con il quarto motivo viene censurata la sentenza del Tribunale di Livorno per "violazione e falsa applicazione degli artt. 1464 e 2697 cod. civ., nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", in quanto a parere del ricorrente - è assolutamente mancata la prova di esigenze oggettive tali da giustificare il recesso dell'azienda [dato che] in nessun modo le prove testimoniali raccolte confermano l'esistenza di motivi tali da giustificare la perdita di interesse alla prestazione>>. Con il quinto, ed ultimo, motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 604/1966 e 5 dell'art. 2697 cod. civ., nonchè contraddittoria ed omessa motivazione su un puto decisivo della controversia" - rileva che vi erano tutti gli strumenti per evitare la perdita del posto di lavoro, in attesa dell'accertamento penale, a parte la sospensione cautelare, prima adottata e poi superata dal recesso>>. - Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa II inammissibile e, comunque, infondato. Infatti, il Giudice di appello ha qualificato il licenziamento de quo quale "licenziamento per giustificato motivo oggettivo" riportandosi alla (e, conseguentemente, interpretando la) lettera di licenziamento del 28 maggio 1995, espressamente indicata nella sentenza impugnata, ove viene anche specificato che la ditta, preso atto del persistente stato di carcerazione del NE, che sarebbe proseguito sino al termine di sei mesi, intimava il licenziamento, motivato sia dalla impossibilità materiale di utilizzare la prestazione lavorativa dello stesso che si sarebbe prevedibilmente protratta - data la T gravità dei reati per i quali il dipendente era indagato - oltre il limite di tollerabilità, sia dalla impossibilità oggettiva di reimpiegare il dipendente nel porto di La Spezia o in altra sede, e provvedeva a ... versargli l'indennità di mancato preavviso>>. Tanto considerato, si evidenzia che - a fronte di siffatta congrua motivazione interpretativa - il ricorrente non ha neppure indicato le 6 regole di ermeneutica ex artt. 1362 e segg. cod. civ. che sarebbero state violate dal Tribunale di Livorno nella valutazione del contenuto della lettera di licenziamento - quale negozio unilaterale recettizio di recesso limitandosi a meramente contrapporre una propria diversa valutazione, non tale da scalfire le conclusioni cui era pervenuto il giudice del merito. In ogni caso, la genericità delle censure formulate al riguardo dal ricorrente conferma l'inammissibilità dell'impugnativa e ciò anche per il principio dell""autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta - costante è, in proposito, la in modo sostanzialmente rigoroso statuizione secondo cui nel ricorso per cassazione debbono essere indicate a pena di inammissibilità le censure che si rivolgono contro la sentenza impugnata, non potendo i motivi dell'impugnazione essere ricercati fuori dal testo del ricorso o desunti aliunde (cfr., ex plurimis, Cass. n. 246/1976) - e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato: sicchè tale mezzo deve, comunque, essere ritenuto infondato. III . Parimenti infondato appare il secondo motivo di ricorso con cui viene contestato alla società datrice di lavoro di avere licenziato il NE "senza attendere la prima scadenza della carcerazione preventiva". 7 Al riguardo è dedotta dal ricorrente "la violazione dell'art. 2697 cod. civ." per mancato adempimento dell'onere della prova da parte dell'originaria convenuta in merito, non all'esistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento (su cui i successivi motivi di ricorso), bensì al nocumento che avrebbe comportato una attesa al più semestrale, stante la circostanza che il NE è stato licenziato a distanza di mesi due dall'arresto>>. -Tale censura è inammissibile in quanto sussistendo il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ed avendone la datrice di lavoro offerto la prova (come verrà specificato nella disamina del quarto e quinto motivo di ricorso) - la stessa società non aveva l'obbligo di attendere un successivo momento per procedere effettivamente al licenziamento e, quindi, non aveva l'onere di provare la necessità di recedere dal rapporto di lavoro esclusivamente in un determinato momento, atteso che la prova sull'esistenza del giustificato motivo oggettivo è connaturata al fattore temporale in cui il licenziamento per detto motivo viene intimato e che, nell'ipotesi di carcerazione preventiva del lavoratore per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro, la persistenza (o mono) di un apprezzabile interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore detenuto, deve essere valutata con giudizio "ex ante" o non già “ex post” (cfr. Cass. n. 9239/1999) - come 8 esattamente ha ritenuto il Tribunale di Livorno con motivazione corretta ed immune da errori logico-giuridici /. A tale proposito con riferimento sia al motivo di ricorso in sia esame, che ai successivi motivi di ricorso si rileva che il vizio di - omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del 1 proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dall'esame della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punto decisivo della controversia dato che il Tribunale di Livorno ha globalmente e correttamente valutato le circostanze di fatto in ordine al 9 "momento" ed al “merito" del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datrice di lavoro. In particolare a conferma dell'inammissibilità delle doglianze proposte in sede di legittimità del ricorrente - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, come per le censure ripetutamente mosse, nella specie, dal ricorrente quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte, sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più 10 appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Livorno - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994); c) conclusivamente a convalida della correttezza della motivazione - alla base della decisione impugnata e non intaccata ab imis dalle diffuse argomentazioni difensive del ricorrente - non sono proponibili in sede di legittimità censure diretta a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diverse da quella espressa dal giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti - come sicuramente emerge dalla sentenza del Tribunale di Livorno - che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati (Cass. n. 23 dicembre 1993, n. 12749). IV Ugualmente inconsistente si appalesa il terzo motivo con cui il ricorrente ha dedotto l'inammissibilità dei capitali di prova ammessi 11 dal giudice di primo grado e sui quali (dinanzi a tale giudice) è stata espletata la prova testimoniale. Infatti, le eccezioni sulla ammissibilità della prova per testi nel processo ordinario di cognizione possono essere proposte fino al momento del provvedimento che ammette la prova (cfr. Cass. n. 5414/1993), per cui non è censurabile in sede di legittimità il provvedimento ammissivo di prova testimoniale che attiene al potere discrezionale del giudice e che, pertanto, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 8396/1993 e Cass. n. 10433/1993). In relazione, poi, al preteso vizio di motivazione, che anche con tale mezzo viene denunziato dal ricorrente, valgono le considerazioni in precedenza svolte, rimarcandosi che l'omessa specificazione, in sentenza, delle ragioni di ammissione di una prova testimoniale non dà luogo a vizio di omessa motivazione della sentenza su un punto decisivo quando dal complesso delle argomentazioni addotte nella decisione risulti come nel caso della sentenza ora impugnata - la irrilevanza e la superfluità della contestazione sull'ammissibilità delle prove richieste (cfr. Cass. n. 2085/1995). V Il quarto motivo di ricorso - con cui viene censurata la sentenza del Tribunale di Livorno per “errata individuazione del giustificato motivo oggettivo" - ed il quinto motivo di ricorso - con cui la censura viene sviluppata in relazione all'attività lavorativa svolta dal ricorrente 12 che avrebbe, comunque, consentito la prosecuzione della sua prestazione di lavoro - possono essere valutati congiuntamente dato il contenuto sostanzialmente analogo degli stessi, in quanto la questione con tali mezzi trattata si incentra sul punto di stabilire se la pendenza di un procedimento penale (con il connesso stato di carcerazione preventiva) e la natura dei reati contestati al NE ("associazione a delinquere" e "ricettazione”) - sostanzialmente incompatibile con la posizione lavorativa del ricorrente addetto a prestazioni in stretto contatto con funzionari della Guardia di Finanza operanti nel porto di La Spezia ove la ditta datrice di lavoro svolgeva la propria attività di "casa di spedizione ed agenzia di pratiche doganali" -, che rendevano transitoriamente impossibile la prestazione, ne avessero giustificato il licenziamento. Della questione questa Corte si è occupata più volte, sempre ribadendo il principio secondo cui le assenze del lavoratore per carcerazione preventiva non si inquadrano né nell'ipotesi giuridica di recesso per giusta causa né in quella di giustificato motivo soggettivo, traducendosi in un fatto oggettivo determinante la sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione del dipendente forzatamente assente dal lavoro, a norma dell'art. 1464 cod. civ. (Cass. n. 6226/1988, Cass. n. 6859/1987, Cass. n. 7048/1994, Cass. n. 9239/1999). 13 Per la concreta applicazione del citato art. 1464, ossia di una norma caratterizzata dalla massima elasticità dell'espressione linguistica adoperata dal legislatore (impossibilità parziale>>), all'interprete è riservato uno spazio di discrezionalità assoggettato a questo sindacato di legittimità nei limiti del contrasto con altre norme di diritto o dei vizi di motivazione. Ciò, soprattutto, in relazione al principio secondo il quale la sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa per evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ex art. 1464 cit., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative;
la sussistenza, o no, di tale interesse;
del quale deve essere peraltro verificata, dato il coordinamento di detta norma con gli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966, con riguardo alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (cfr. Cass. n. 7638/1996). Nel caso di specie, il Tribunale di Livorno dopo avere richiamato il cennato orientamento giurisprudenziale - ha ritenuto, con motivazione incensurabile in sede di legittimità perchè ampia ed esente da errori logici e giuridici, l'oggettiva impossibilità della s.r.l. OR di continuare a far fronte con sostituzioni all'assenza dal lavoro del NE e l'oggettiva incompatibilità delle prestazioni connesse alla posizione lavorativa dello stesso nell'ambito dell'attività della società 14 datrice di lavoro con la natura dei reati contestati giudizialmente al ricorrente. Per quanto concerne, inoltre, le censure sollevate (anche con i motivi di ricorso in esame) relativamente alla valutazione delle risultanze probatorie si ribadisce l'inammissibilità delle stesse per le ragioni già esposte al termine del "capo III", evidenziando in particolare che il mancato o errato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, può costituire vizio di motivazione solo se - come, di certo, non è avvenuto nella specie per la sentenza impugnata le risultanze processuali erroneamente esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza Te di meta robaba l'efficacia probatoria delle altre i risultanze sulle quali il convincimento è fondato (cfr. Cass. n. 28/71999). In relazione, infine, al punto ove il ricorrente genericamente denunzia che nessuna tangibile prova ha offerto l'azienda dell'impossibilità di repechage>>, si rimarca che, integrando la carcerazione preventiva del lavoratore a causa di un fatto estraneo al rapporto un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione lavorativa per factum principis, non è configurabile un onere datoriale di destinare il lavoratore medesimo ad altre mansioni 15 equivalenti, ovvero di provare l'impossibilità di tale destinazione (cfr. Cass. n. 9239/1999 cit.). In ogni caso, le censure in sede di legittimità non possono consistere - come è, invece, avvenuto per i motivi di ricorso in esame - in mere affermazioni generiche non seguite da alcuna dimostrazione, e ciò per il già menzionato principio dell””autosufficienza del ricorso" che il ricorrente non ha, anche per questi mezzi, osservato;
per cui pure il quarto ed il quinto motivo di ricorso debbono essere respinti. VI-. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, si conferma l'infondatezza del ricorso. Il ricorrente US AO NE, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso, a favore della società controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna US AO NE a pagare, a favore della controricorrente, le spese di questo giudizio che liquida in L. 20.000 'oltre a L.
3.000.000 per onorario. A O N 0 T . 3 $ O Y D T R . Così deciso, in Roma, il giorno 23 aprile 2001. A I 8 L E 7 - D A 3 - N T C I O вилина Shell business N 1 A C E A Il Consigliere estensore Il Presidente P S E A D M T D G I E ortenson A E T G A , S E O O M E L T R S T T I E A S R I L I IL CANCELLIERE G L D E E Depositato in Cancelleria R O D oggi, 22 GIU, 2001 E R P IL CANCELLIERE U I O N Z E R O C