Sentenza 29 novembre 2004
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 12 giugno 2003 n. 134 in relazione agli artt. 24, 26 e 27 Cost. nella parte in cui non consente l'applicabilità anche nel giudizio di cassazione della procedura di applicazione della pena su richiesta ivi prevista, in quanto l'istituto del patteggiamento è finalizzato - attraverso un sistema sanzionatorio premiale - alla rapida affermazione della giustizia, diversamente trasformandosi in un beneficio gratuito ed ingiustificato, svincolato da interessi collettivi che lo legittimino.
Commentario • 1
- 1. Art. 26 c.p.p. Prove acquisite dal giudice incompetentehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2004, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2004 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
* 129 1/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/11/2004
SENTENZA
N. 16421 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARZANO FRANCESCO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CHILIBERTI ALFONSO CONSIGLIERE
2. Dott. VISCONTI SERGIO N. 027765/2003 "
3. Dott.NOVARESE FRANCESCO 11
4.Dott.BIANCHI LUISA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 09/08/1943 1) CI GIORGIO
avverso SENTENZA del 26/02/2003
CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VISCONTI SERGIO
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Udito il Procuratore Generale in persona del dott. GIUSEPPE VENEZIANO
che ha concluso per l'inamimililité del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udito difensor Avv. GIOR910 PER190220 che conclude per l'accogliments del w orse;
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Svolgimento del processo
Con sentenza in data 26.2.2003 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 23.5.2001che aveva dichiarato CI
GI colpevole dei reati di cui all'art. 189, 6° e 7° comma, C.d.S., fatto avvenuto in Verona il 23.4.1998, e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre statuizioni accessorie.
La Corte territoriale non ha accolto l'eccezione di nullità per "errore in procedendo" proposta dalla difesa, avendo il P.M. richiesto, senza esito, l'emissione del decreto di archiviazione. Il giudice di merito ha ritenuto che la richiesta di archiviazione è atto che può essere ritrattato, come avvenuto nella specie.
Pertanto, il decreto penale e quello successivo di rinvio a giudizio, a seguito di opposizione, con la quale nulla era stato dedotto in ordine alla richiesta di archiviazione, non erano affetti da alcuna nullità sia per la facoltà del P.M. di rinunciare alla richiesta, sia perché nessuna norma ne sancisce la nullità (principio della tassatività delle nullità ex art. 177 c.p.p.).
Nel merito la Corte ha ritenuto provata la responsabilità del CI per avere omesso di fermarsi e prestare assistenza a tale ZZ NI, rimasto ferito a seguito di incidente stradale che aveva coinvolto l'autovettura condotta dall'imputato, in base alle dichiarazioni dello stesso imputato e di testimoni, che avevano dichiarato che il veicolo aveva effettuato una frenata, anche se non rilevata sul manto stradale, e che la persona urtata e cascata da un ciclomotore era vedibile.
CI GI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per vari motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 189, comma
6 e 7, C.d.S., sostanzialmente per mancanza di dolo, assumendo che la caduta del
ZZ dal ciclomotore era avvenuta senza collisione e dopo il passaggio dell'autovettura, per cui egli non si era potuto accorgere di nulla.
1 PV Con il secondo motivo il CI ha reiterato l'eccezione di nullità del decreto penale, in quanto il procedimento era stato definito con la richiesta di archiviazione, e non era stata espletata alcuna istruttoria, se non nel corso del dibattimento.
Con il terzo motivo il ricorrente ha eccepito la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle prove inconcludenti ed alle testimonianze contraddittorie.
Con il quarto motivo il CI ha dedotto che solo nel corso del dibattimento il P.M. ha depositato atti dei quali il difensore non aveva potuto in precedenza prendere conoscenza. Inoltre, il ricorrente ha ribadito l'eccezione di nullità del nullità del decreto penale, in quanto il GIP non sarebbe stato in condizione di esaminare gli atti processuali.
All'odierna udienza il difensore del CI, munito di procura speciale, ha chiesto di patteggiare la pena a norma dell'art. 444 c.p.p.. La richiesta è stata dichiarata inammissibile, su parere conforme del P.G..
Lo stesso difensore ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 21.6.2003 n. 134 nella parte in cui non prevede l'estensione potestativa anche alla prima udienza utile dinanzi alla Suprema Corte in violazione ed in contrasto con gli artt. 24, 26 e 27 Cost.. Il P.G. ha rilevato che la questione è stata tardivamente proposta ed è manifestamente infondata. Il Collegio si è riservato di decidere.
P.G. e difensore hanno, quindi, formulato le proprie richieste, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
In ordine alle questioni preliminari sollevate dalla difesa dell'imputato all'odierna udienza, si osserva, in primo luogo, che la giurisprudenza costante di questa Corte si è uniformata all'indirizzo espresso dalle sezioni unite con la sentenza n. 47289 del 24.9.2003, secondo la quale "è inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione” (conformi Cass.
26.3.2004 n. 19672; Cass. 13.2.2004 n. 15393).
Per ciò che concerne l'eccezione di incostituzionalità, la stessa, oltre che tardiva per essere stata proposta dopo la declaratoria di inammissibilità della richiesta di patteggiamento, è è anche manifestamente infondata, essendo l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti finalizzato ad una "rapida affermazione della giustizia” (Corte Costituzionale 2.7.1990 n. 313). E', pertanto, inconciliabile, proprio con il principio costituzionale di cui all'art. 111 Cost. (non richiamato dal ricorrente), consentire all'imputato di chiedere il patteggiamento per la prima volta in sede di legittimità, tra l'altro all'udienza conclusiva del procedimento.
Premessa l'assoluta impossibilità di ritenere contrasti con gli artt. 26 e 27 della
Costituzione, in modo manifesto neppure si ravvisa violazione dell'art. 24, trattandosi di sistema sanzionatorio premiale derivante da una condotta che consente l'accelerata esitazione del procedimento penale, la cui adesione deriva da una libera scelta strategica dell'imputato, al quale non viene limitato alcun diritto di difesa, ma anzi gli viene attribuita la facoltà di accedere ad una pena ridotta, pur alla condizione già citata ed irrinunciabile di una rapida definizione del procedimento penale.
Diversamente l'art. 5 legge n. 134/2003 si trasformerebbe per l'imputato in un beneficio gratuito ed ingiustificato, svincolato da interessi collettivi che lo legittimino.
W 3 In ordine ai motivi di ricorso, il primo ed il terzo vanno trattati congiuntamente, riguardando entrambi (il terzo peraltro in modo assolutamente generico, in violazione dell'art. 581 lett. c) c.p.p.) censure di merito alla motivazione.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che “l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali"
(recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n.
12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).
Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997 n. 6402).
Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, la Corte di merito ha motivato in modo congruo e logico la ritenuta responsabilità dell'imputato e la sussistenza del dolo, necessario per l'individuazione dei reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 C.d.S., desunti dalla frenata eseguita dal conducente CI, dalle stesse dichiarazioni dell'imputato e da quelle di alcuni testimoni, riportate in motivazione alla pag. 4 della sentenza. Da tali elementi è stato desunto che il ricorrente si è ben accorto dell'urto al motociclo e della caduta del ZZ, senza fermarsi, né prestargli soccorso.
Con il secondo motivo di ricorso, il CI ha assunto l'error in procedendo, in quanto il procedimento penale era stato già definito con la richiesta di archiviazione del P.M., per cui non andava emesso il decreto penale, poi oggetto di opposizione.
La circostanza che il GIP non si sia mai pronunciato sulla richiesta di archiviazione come ammesso dallo stesso ricorrente ha consentito al P.M. di
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modificare la propria richiesta in quella di emissione del decreto penale. Sul punto, è sufficiente osservare che l'attribuzione al P.M. di parte processuale, alla quale residuano eccezionali poteri decisori (e comunque poi sottoposti al controllo del giudice), gli consente di modificare le proprie richieste fino a che non sia intervenuta la pronuncia del giudice.
E', comunque, ineccepibile anche il rilievo del giudice di merito che nessuna nullità è prevista nel caso che il P.M. revochi la propria richiesta di archiviazione (art. 177 c.p.p.).
Quanto poi alla ritenuta ritardata allegazione di documentazione (verbale di p.g. e planimetria), a parte la circostanza che tali atti ben possono essere prodotti in dibattimento, la motivazione della sentenza impugnata in tema di responsabilità penale non fa alcun cenno ai citati documenti, ma ad altre prove (esame testimoni ed imputato).
La residua questione proposta con il quarto motivo di ricorso (decisone del GIP di emettere il decreto penale senza avere esaminato alcun documento) non è suffragata da alcuna prova, ed è comunque superata dalla opposizione al decreto penale e dalla celebrazione del dibattimento, in cui il ricorrente ha potuto pienamente esercitare le proprie difese.
5 fr E', infine, del tutto infondata la questione, proposta peraltro per la prima volta all'udienza odierna, secondo la quale il P.M. ha richiesto il decreto penale per il reato di cui all'art. 189, 1° e 6° comma, C.d.S., e poi il rinvio a giudizio è stato effettuato in relazione ai due diversi reati di cui al 6° ed al 7° comma dello stesso art. 189. Infatti,
a parte la tardività e quindi inammissibilità del motivo dedotto, dall'esame degli atti, consentito in sede di legittimità, trattandosi di eccezione procedurale, risulta che in data 12.3.1999 il P.M. ha chiesto l'emissione del decreto penale nei confronti del
6° e CI in quanto responsabile di entrambe le violazioni previste dall'art. 189,
7° comma, specificamente citate, sia con il nomen iuris sia con l'esposizione dei fatti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato perché infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p.. P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2004.
Il Presidente Il consigliere est. fugoНидо идв CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Les co Marzano IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
1 9 GEN. 2005 OGGI
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IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli
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