Sentenza 13 febbraio 2004
Massime • 1
È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di Applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della Legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma primo, cod. proc. pen., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2004, n. 15393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15393 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI NI - Presidente - del 13/02/2004
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 341
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1262/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di UM NI ID;
OR AT;
Lo OI NI;
IO AR;
AV IC
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Lucera del 5 dicembre 2001, appellata dagli imputati, previa concessione al Di UM e allo AV delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto agli stessi la pena ad anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 600.00 di multa ciascuno;
ritenuta per OR, Lo OI e IO l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. ha ridotto la pena ad anni due di reclusione ed euro 200.00 di multa, in ordine ai reati di estorsione aggravata continuata;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi, Udita in la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Di UM e AV e la richiesta di rigetto dei ricorsi di OR, Lo OI e IO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Di UM NI ID, OR AT, Lo OI NI, IO AR, AV IC hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Lucera del 5 dicembre 2001, appellata dagli imputati, concesse al Di UM e allo AV le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto agli stessi la pena ad anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 600;00 di multa ciascuno;
ritenuta per OR, Lo OI e IO l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. ha ridotto la pena ad anni due di reclusione ed euro 200.00 di multa, in ordine ai reati di estorsione aggravata continuata. Il Di UM e lo AV hanno impugnato la sentenza deducendo i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p..
Viene censurata l'omessa motivazione della sentenza in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Il IO ha impugnato la sentenza sotto i seguenti profili:
1) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Viene censurato il ragionamento fatto dalla Corte che ha ritenuto responsabile il IO di aver partecipato all'attività estorsiva in danno del denunciante sulla base della presunta ricezione delle somme di denaro. Viene lamentata l'omessa indagine sulla assenza di consapevolezza da parte del ricorrente in ordine alla reale natura delle somme ricevute, nonché sulla non giustificata assoluta credibilità concessa alle dichiarazioni della persona offesa. 2) erronea applicazione della legge.
In ogni caso la condotta ascritta al IO doveva essere qualificata come favoreggiamento reale. Con separati motivi aggiunti il IO ha chiesto l'applicazione della sostituzione della pena, in forza della legge 12 giugno 2003, n. 134 ai sensi dell'art. 59 l. 869/81. I motivi di Lo AI, in via più generale ripercorrono gli stessi percorsi argomentativi del IO, mentre con successiva istanza il ricorrente ha richiesto la sospensione del dibattimento ex lege nei suoi confronti per formulare la proposta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il OR ha impugnato la sentenza sotto i seguenti profili:
1) Erronea applicazione della legge penale;
travisamento del fatto e insufficiente motivazione.
Secondo il ricorrente sono stati valutati erroneamente i comportamenti in cui indicò come pericolosi gli interlocutori del DI e in cui accompagnò quest'ultimo in una masseria per concordare il pizzo da pagare, secondo quanto riferito dalla stessa persona offesa.
A parere della Corte i ricorsi sono manifestamente infondati. Per quanto riguarda i motivi proposti dal Di UM e dallo AV la censura relativa alla mancata motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 c.p.p. è chiaramente inammissibile perché generica;
in ogni caso la giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere sufficiente una motivazione sintetica, dimostrativa comunque della valutazione effettuata, come avvenuto nel caso in esame, in base agli atti processuali citati in motivazione, anche con riferimento alla definizione della loro posizione processuale in primo grado.
Per quanto riguarda le censure proposte dal IO, nel merito la Corte osserva che le valutazioni operate dai giudici di merito sul punto appaiono esenti da censure, facendo riferimento a dati acquisiti in maniera corretta al procedimento (testimonianza della parte offesa, la cui credibilità è stata valutata anche in base a riscontri estrinseci, pur se non relativi alla specifica posizione del IO, all'interno del complessivo quadro accusatorio ricostruito, ad es. la sorpresa in flagrante del Di UM nell'atto di ricevere il denaro, e le testimonianze di altri soggetti specificamente indicati nella sentenza impugnata); giustamente ha trovato applicazione nel caso in esame il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la deposizione della persona offesa, pur dovendosi valutare con la dovuta cautela, è soggetta al solo limite ordinario della attendibilità, con la conseguenza di attribuire ad essa piena efficacia probatoria, qualora ne sia accertata l'intrinseca coerenza logica, anche quando costituisca l'unica prova e manchino elementi esterni di riscontro (v. Cass., 5 febbraio 1997, n. 1027; Cass., 19 aprile 1995, n. 4147). Ogni altra ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa, come alternativa rispetto a quella ritenuta fondata dal collegio, appare inammissibile in questa sede, proprio perché le valutazioni operate dalla Corte di merito non possono essere ricondotte nel campo del ragionamento abnorme. Per quanto riguarda la richiesta di sostituzione della pena avanzata dal IO ai sensi dell'art. 59 l. 689/81 come modificato dall'art. 4 l. 12 giugno 2003, n. 134,
ritiene la Corte che, in relazione alla fattispecie criminosa contestata e ai precedenti dell'imputato, non vi siano le condizioni per accoglierla.
Per quanto riguarda le posizioni del Lo AI e del OR valgono le considerazioni già effettuate nel valutare le censure proposte dal IO. I motivi svolti anche da questi due ricorrenti sostanzialmente si risolvono in censure in fatto, mentre in ordine alle considerazioni svolte sull'attendibilità della parte offesa deve essere ribadito il principio di diritto già affermato valutando la posizione del IO. Deve aggiungersi, infine, che la richiesta di sospensione del dibattimento avanzata dal Lo AI per valutare l'applicabilità della disciplina di cui alla legge 12 giugno 2003, n. 124 deve ritenersi inammissibile, dovendosi aderire all'orientamento fissato dalle SS.UU. con la sentenza del 24 settembre 2003, Petrella, Ced. Cass., n. 226073, nella quale è stato affermato che è inammissibile nel giudizio di Cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003, n. 134 in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., in quanto detta previsione è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione. Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi di AV e Di UM devono essere dichiarati inammissibili, mentre quelli del OR, del Lo AI e del IO devono essere rigettati.
Tutti i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali e il Di UM e lo AV anche al versamento di seicento euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AV e Di UM, e rigetta quelli del OR, del Lo AI e del IO.
Condanna tutti i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e il Di UM e lo AV anche al versamento di seicento euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2004