Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 1
La richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) è inammissibile nei giudizi di appello, in quanto la norma, che consente detta richiesta nei procedimenti in corso di dibattimento per i quali sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 446 cod. proc. pen., è dettata con esclusivo riguardo ai giudizi di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2004, n. 19672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19672 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 26/03/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 509
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1362/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AN, n. a Lipari il 12.9.1952;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa in data 28.10.2003;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in Udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. VIGLIETTA G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
AN NN ricorre per Cassazione avverso la sopra indicata decisione della Corte d'appello di Milano, confermativa della sentenza datata 24.10.220, con cui il tribunale della città l'aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato d'evasione dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari, commesso il 6.11.1996.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 420- ter e 420-quater c.p.p. e conseguente nullità della ordinanza dichiarativa della contumacia, per non avere i giudici d'appello ritenuto che costituisse legittimo ed assoluto impedimento a comparire in giudizio dinanzi alla Corte milanese, per lui che abitava in Sicilia, il programmato sciopero generale dei mezzi pubblici di trasporto proclamato per il giorno dell'udienza (24.10.2002).
Il motivo è infondato: l'obbligo del giudice di rinviare il dibattimento a nuova udienza e disporre che sia rinnovato l'avviso all'imputato (art. 420-ter comma 1 c.p.p.) sussiste soltanto quando risulti che la mancata comparizione dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire (per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento).
Nel caso in esame, la corte d'appello di Milano ha rigettato la richiesta di rinvio, formulata dall'imputato (residente in Sicilia) il 22 ottobre e depositata in cancelleria il giorno successivo, motivata con il programmato sciopero nazionale dei trasporti terrestri nel giorno dell'udienza (24 ottobre).
A prescindere da un sussistente contrasto di giurisprudenza sulla valutazione dello sciopero dei trasporti come legittimo impedimento per la comparizione in udienza (v. Cass. N. 4421/1982, ced. 153458 e Cass. 5104/1991, ced. 187082), non ricorre l'assoluta impossibilità di comparire, ex art. 420-ter comma 1 c.p.p., per lo sciopero nazionale dei trasporti terrestri programmato per il giorno stesso dell'udienza, quando tale evento non può affatto incidere sugli spostamenti dell'imputato che voglia comparire in giudizio. Per raggiungere tempestivamente Milano dalla Sicilia, se non voleva utilizzare il mezzo aereo - non interessato dallo sciopero dei trasporti terrestri - l'imputato avrebbe dovuto comunque partire quanto meno il giorno prima, per cui lo sciopero dei treni del 24 ottobre non interessava affatto la sua possibilità di viaggiare. Correttamente, pertanto, fu disattesa la richiesta di rinvio e dichiarata la contumacia dell'imputato non comparso. Infondato è pure il secondo motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 606.1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 5 L. n. 134/2002, in quanto la richiesta d'applicazione della pena su richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446.1 c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione nel giudizio d'appello (cfr. Cass. SS.UU. n. 47289/2003, ced. 226073).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004