Sentenza 13 marzo 2006
Massime • 1
Il reato di evasione non é configurabile nella ipotesi di un internato per esecuzione di una misura di sicurezza e ammesso al regime di semilibertà, il quale non rispetti l'orario di rientro nella casa circondariale, non essendo assimilabile la figura dell'internato a quella del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2006, n. 12795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12795 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/03/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 392
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 46969/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 05/10/2004 della Corte di Appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
1.-. NG NI ricorre per Cassazione avverso la sentenza con la quale in data 05/10/2004 la Corte di Appello di Napoli, sezione 4^ penale, in riforma della assoluzione pronunciata nei suoi confronti in primo grado, impugnata dal Pubblico Ministero, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., a lui ascritto, perché, essendo in regime di semilibertà in forza di ordinanza emessa in data 16/11/1999 dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, era evaso, non facendo rientro presso il centro penitenziario di Secondigliano.
Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 385 c.p., per non essere configurabile il reato previsto da questa disposizione nella ipotesi (come quella in esame) di internato in esecuzione di misura di sicurezza, ammesso al regime di semilibertà, che non rispetti l'orario di rientro nella casa circondariale. 2.-. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito che non è configurabile il reato di cui all'art. 385 c.p. nella ipotesi (come quella di specie) di un internato per esecuzione di una misura di sicurezza, ammesso al regime di semilibertà, che non rispetti l'orario di rientro nella casa circondariale, non essendo assimilabile la figura dell'internato a quella del condannato ed essendo l'indicazione contenuta nell'art. 385 c.p. tassativa e non suscettibile di applicazione analogica, che,
risolvendosi in malam partem, non è consentita in materia di responsabilità penale (sez. 6^, sent. 28/09/1983, Tosolini, rv. 161162; sent. 02/05/1984, Matta, rv. 165987). 3.-. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio perché fatto ascritto al NG non sussiste.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006