Sentenza 31 maggio 2017
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelari personali devono essere funzionali alla verifica non della fondatezza della provvisoria contestazione mossa al ricercato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, ma della sussistenza "prima face" di cause ostative alla consegna all'estero.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto tra UE e Regno Unito, la procedura (Cass. 32241/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2025
In tema di consegna ai sensi dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito del 24 dicembre 2020, in difetto di specifiche norme procedurali, trovano applicazione analogica, per quanto compatibili, le norme previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d'arresto europeo. Ai fini dell'arresto di polizia giudiziaria è sufficiente l'inserimento della segnalazione della persona ricercata nel Sistema Informativo di Schengen (S.I.S.) o la trasmissione tramite Interpol nelle forme richieste. Le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelari personali devono essere funzionali alla verifica non della fondatezza della provvisoria contestazione mossa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2017, n. 29815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29815 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2017 |
Testo completo
29 8 15-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 1130 Giacomo Paoloni Anna Petruzzellis -CC 31/05/2017 Stefano Mogini R.G.N. 15293/2017 Ersilia Calvanese Relatore - Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IO RO EN, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 20/03/2017 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marinella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Gioacchino Ghiro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Presidente della Corte di appello di Bari ha convalidato l'arresto di RO EN IO ed emesso nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi degli dell'art. 13 della legge n. 69 del 2005, in quanto ricercato dalle autorità giudiziarie francesi per furto e partecipazione ad associazione per delinquere. Il provvedimento, dopo aver dato atto che l'arresto di polizia giudiziaria era stato eseguito su regolare segnalazione inserita nel S.I.S., che risultava corretta l'identificazione della persona ricercata e che non si ravvisavano cause ostative alla consegna, riteneva che stante la gravità dei fatti, l'organizzazione con cui erano stati compiuti i reati per i quali il IO era ricercato, la capacità di muoversi dimostrata dal gruppo di persone componenti l'associazione criminale, imponessero l'adozione di una misura cautelare e che, stante l'assenza di precedenti penali, dovesse ritenersi adeguata quella domiciliare. Nel medesimo provvedimento, nel fissare l'udienza per la decisione sulla consegna, si disponeva altresì l'acquisizione, tramite Ministero della giustizia, di informazioni presso l'autorità giudiziaria francese in ordine alle modalità con cui si era pervenuti all'identificazione del IO (con eventuale trasmissione delle risultanze di videosorveglianza), di eventuali prove della permanenza di costui in Francia, del testo tradotto in italiano delle norme di legge applicabili e di una relazione sui fatti per i quali era chiesta la sua consegna.
2. Il difensore del IO ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza con la quale è stata disposta la misura cautelare, denunciando i seguenti motivi di annullamento, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: -erronea applicazione dei commi 1, lett. e), 3 e 4, lett. a), dell'artt. 6, I. n. 69 del 2005, non risultando dal fascicolo processuale la allegazione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a carico del ricorrente dall'autorità giudiziaria francese e comunque descritta neppure sommariamente la condotta delittuosa (limitandosi il m.a.e. a riportare che le investigazioni aveva consentito di dimostrare la localizzazione, attraverso il sistema di videosorveglianza, dell'indagato presso diversi bancomat della Provincia nell'ottobre 2015, senza indicare con esattezza il locus e il tempus commissi delicti), così da non consentire all'accusato di poter comprendere le ragioni dell'imputazione. A fronte di un quadro indiziario pressoché inesistente, la Corte di appello avrebbe apoditticamente ritenuto sussistenti gli indizi di colpevolezza, emanando un provvedimento al buio>>. Ne sarebbe riprova la richiesta di un supplemento istruttorio in relazione agli elementi di prova a carico del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono all'evidenza privi di fondamento. 2 2. Le disposizioni della legge n. 69 del 2005 stabiliscono chiaramente quali sono i presupposti per l'emissione della misura cautelare in sede di arresto da parte della polizia giudiziaria della persona ricercata da uno Stato membro dell'U.E. sulla base della disciplina del mandato di arresto europeo. Ai fini dell'arresto di polizia giudiziaria di cui all'art. 11 della I. n. 69 del 2005 è sufficiente, come la stessa norma espressamente prevede, l'inserimento della segnalazione della persona ricercata nel Sistema Informativo di Schengen (SIS) nelle forme richieste», ovvero in quelle previste dall'art. 95 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (cfr. art. 9 della decisione quadro sul mandato di arresto europeo). Ed è sulla base di queste stesse informazioni che il presidente della corte di appello procede, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della citata legge, alla convalida dell'arresto e all'eventuale emissione della misura cautelare. L'art. 13, ultimo comma, I. cit. stabilisce infatti che il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello, ai sensi del comma 2, perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato di arresto europeo o la segnalazione della persona nel S.I.S. effettuata dall'autorità competente (cfr. Sez. 6, n. 46357 del 12/12/2005, Cusini, Rv. 232852; Sez. 6, n. 4371 del 09/01/2009, D'Angelo, Rv. 242644). Dal combinato disposto delle richiamate norme emerge come il sistema di controllo affidato al giudice in questa fase dal legislatore sia caratterizzato da un limitato orizzonte. Da un lato, la convalida dell'arresto di p.g. ha ad oggetto la sola verifica dei presupposti formali ovvero se l'arresto sia avvenuto nei «casi previsti dalla - legge» e non vi sia stato un errore di persona (art. 13, comma 2, legge n. 69 del 2005) (Sez. 6, n. 20550 del 5/6/2006, Volanti, Rv. 233743; Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, Arturi, non mass. sul punto) con conseguenti «minimali coefficienti» di intervento defensionale (Sez. F, n. 34958, del 4/9/2008, Laporta, Rv. 240718); dall'altro l'art. 9 1. cit., al quale rinvia l'art. 13 cit., esclude espressamente per la emissione di misure cautelari personali, l'applicabilità di alcuni disposizioni codicistiche, tra le quali in particolare l'art. 273, commi 1 e 1- bis, cod. proc. pen., richiedendo che l'applicazione di una misura coercitiva sia motivata tenendo conto in particolare il pericolo di fuga e che non vi siano ragioni per ritenere la sussistenza di cause ostative alla consegna. Pertanto, è erronea la prospettiva del ricorrente, in ordine al contenuto delle informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelari personali: queste devono essere funzionali alla verifica non della fondatezza della provvisoria contestazione mossa al ricercato dalle autorità giudiziarie dello Stato di 3 emissione, bensì della sussistenza prima facie di cause ostative alla consegna (art. 9, comma 6, I. cit.). E tale ultima verifica, nella fase di cui ci stiamo occupando, può basarsi soltanto sulle informazioni di cui si è detto in premessa.
3. Venendo al caso in esame, deve constatarsi che le informazioni fornite dall'autorità giudiziaria straniera, contrariamente all'assunto del ricorrente, descrivevano i reati per i quali IO era ricercato, con la indicazione specifica del tempus e del locus commissi delicti. In particolare, erano precisati per ogni furto la città in cui era stato perpetrato e la data di commissione, così come per il reato associativo i luoghi in cui aveva operato la organizzazione criminale, con il relativo periodo temporale. Le suddette indicazioni delle modalità, del tempo e del luogo di commissione dei fatti consentivano invero già di escludere nella sede cautelare di cui all'art. 13 I. cit. la ricorrenza di ipotesi ostative alla consegna (quali in particolare quelle di cui all'art. 18, lett. c, d, f, i, I, n, o, p della legge citata). Né ha rilievo come sostiene il ricorrente che il Presidente della Corte di appello abbia ritenuto necessario un supplemento istruttorio: questo infatti è stato chiesto in funzione della decisione sulla consegna, che, come prevede l'art. 6 della I. n. 69 del 2005, richiede allegazioni ben diverse da quelle previste nella fase in cui è stato emesso il provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 46357 del 12/12/2005, Cusini, Rv. 232852).
4. Per le considerazioni su esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 1.500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Ersilia Calvanese Depositato in Cancelleria 14 GAU 2017 Qua A P oggi, U IL FUNZIONAR GUZ O Dott.ssa Silvana PUCCHIO