Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2017, n. 29815
CASS
Sentenza 31 maggio 2017

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelari personali devono essere funzionali alla verifica non della fondatezza della provvisoria contestazione mossa al ricercato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, ma della sussistenza "prima face" di cause ostative alla consegna all'estero.

Commentario1

  • 1Mandato di arresto tra UE e Regno Unito, la procedura (Cass. 32241/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2025

    In tema di consegna ai sensi dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito del 24 dicembre 2020, in difetto di specifiche norme procedurali, trovano applicazione analogica, per quanto compatibili, le norme previste dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato d'arresto europeo. Ai fini dell'arresto di polizia giudiziaria è sufficiente l'inserimento della segnalazione della persona ricercata nel Sistema Informativo di Schengen (S.I.S.) o la trasmissione tramite Interpol nelle forme richieste. Le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelari personali devono essere funzionali alla verifica non della fondatezza della provvisoria contestazione mossa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2017, n. 29815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29815
Data del deposito : 31 maggio 2017

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