Sentenza 2 maggio 2013
Massime • 1
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'idoneità offensiva della condotta di coltivazione domestica di tre piantine di marijuana poste in distinti vasetti e dotate di potere drogante).
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La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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Qualsiasi tipo di coltivazione di marijuana è punibile, dato che contribuisce ad accrescere in qualunque entità, pur se mirata a soddisfare esigenze di natura personale, la quantità di sostanza stupefacente esistente e circolante. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 maggio 2014 ? 22 gennaio 2015, n. 3177 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 10.5.211, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, ha dichiarato C.A. colpevole del reato di illecita coltivazione di tre piante di marijuana, in diverso stato di crescita, delle quali una (alta metri 1,20) con infiorescenze giunte a maturazione, per un peso complessivo di 124 grammi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2013, n. 22110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22110 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/05/2013
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 768
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 35913/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA;
nei confronti di:
CA SA N. IL 20/02/1980;
avverso la sentenza n. 4388/2011 GIP TRIBUNALE di VIGENZA, del 05/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
sentite le conclusioni del PG Dott. A. MONTAGNA intese all'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso la sentenza in data 5.10.2011 con la quale il GIP presso il Tribunale di Vicenza aveva assolto PU SA dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5 per aver illegalmente coltivato tre piante di canna bis indica in tre vasi detenuti in casa perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Vicenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Al riguardo si è richiamato il principio ribadito da questa Corte di legittimità a S.U. secondo cui, in corretta applicazione della ratio legis del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma. 1 cit. costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale, trattandosi, in ogni caso, di reato di pericolo.
Solo l'accertata e comprovata inoffensività concreta del fatto può correttamente superare tale principio di diritto, ma nel caso di specie, sottolinea il PM ricorrente, l'attività di coltivazione risultava essere concretamente offensiva del bene giuridico tutelato, atteso che concerneva tre piantine, tutte dotate di fatto del potere drogante (atteso l'esito della consulenza tossicologica), con presenza di principio attivo superiore alla dose soglia ed idonea ad ulteriormente riprodurre altra sostanza stupefacente nel protrarsi dell'attività di coltivazione delle medesime. Di qui l'offensività della condotta contestata in concreto ed il relativo rilievo penale della stessa.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che questa Corte di legittimità ha ritenuto che la coltivazione di stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale che domestico, costituisce reato anche quando sia realizzata per la destinazione sul prodotto ad uso personale (cfr. Cass. pen. S.U. 24.4.08 n. 28605, Di Salvia). Va, tuttavia precisato che la stessa giurisprudenza di legittimità ha volte sottolineato che "ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta vero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre effetto drogante ricavabile in punto di offensività comprovata, così integrandosi la stessa ratio legis della norma a tutela dei fini dalla stessa perseguiti (cfr. oltre alla cennata decisione della S.U. come sopra indicata anche Cass. pen. Sez. 4, 28-10-2008 n. 1222, Nicoletti). Tale potere di verifica è discrezionale e, come tale, insindacabile, con l'unico limite d'assoluto difetto di motivazione e/o di manifesta irragionevolezza della stessa (cfr. in termini Cass. pen. sez. 4, 17.02.011 n. 2567 PG c/o Marino Rv. 250721). Ciò posto e venendo al caso di specie, è da ritenere ragionevolmente che il giudice di merito con l'impugnata sentenza abbia fatto buon governo dei principi innanzi illustrati, laddove ha riconosciuto, a fronte delle oggettive circostanze del fatto e della stessa modestia dell'attività posta in essere nella coltivazione domestica di tre piantine di marijuana poste in altrettanti vasetti in casa dell'imputato, una condotta che, a prescindere dalla destinazione del ricavando prodotto a meri fini personali difettava di una apprezzabile potenzialità offensiva in punto di capacità drogante della cennata coltivazione domestica contestata al PU.
La conseguente infondatezza del ricorso ne impone, quindi, il rigetto.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013