Sentenza 10 luglio 2001
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- 1. Consiglio di Stato n. 5156/2002Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 8 ottobre 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 9354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9354 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL9354 /0 1 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Apfects. SEZIONE PRIMA CIVILE Tezuuu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17315/99 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere 2150p Cron Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Rep.3238 Ud. 26/03/2001 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 O SEN TENZA per diritti 3000 sul ricorso proposto da: il 10 LUG. 2001 IMPRESA EDILE IL CANCELLIERE AR CE, RT NT, NAPAF di RT NT & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CANCELLERIA domiciliata in ROMA VIA CAVOUR 96, presso l'avvocato ANTONIO CAPUTO, rappresentata e difesa dagli avvocati ERNESTO PECORELLA e PIETRO PIACQUADIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCA CARIME SpA, in persona dei legali rappresentanti elettivamente domiciliata in ROMA VIALE2001 pro tempore, 877 MAZZINI 55, presso l'avvocato BENEDETTO GARGANI, 1 rappresentata e difesa dall'avvocato ERCOLE DI BIASE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA CARIPUGLIA SpA;
- intimata avversO la sentenza n. 605/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 09/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Gargani, con h delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Foggia rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Cassa di Ri- sparmio di Puglia per £. 67.128.174 oltre interessi, avanzata da FR RD, AN RT e dalla Napaf di RT AN e C. Sas. Proponevano appello gli opponenti e resisteva la Cassa. La Corte di Bari dichiarava inammissibile perchè tardiva l'impugnazione. Rilevava che la sentenza di 2 primo grado, non notificata, era stata depositata il 30 giugno 1996, che l'ano di cui all'art. 327 cpc scadeva il primo ottobre 1997, mentre l'atto introduttivo del secondo giudizio risultava notificato il 30 ottobre successivo. Ricorrono per cassazione i soccombenti nel giudizio di appello. Resiste con controricorso la AN RI spa, alla quale il ricorso è stato anche notificato nella qualità di successore della Cassa di Risparmio di Puglia. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Va esaminata anzitutto la eccezione di inammis- sibilità del ricorso per essere stato per essere stato esso, a dire della resistente RI, la quale nega la predetta qualità di successore di Caripuglia all' ероса dei fatti. Osserva il collegio che il ricorso è stato notifi- cato anzitutto alla Cassa di Risparmio di Puglia. Con ciò i ricorrenti mostrano di considerare tale ente le- gittimato passivamente. Essi quindi, con qualche contraddittorietà, notifi- cano il ricorso anche alla AN RI che indicano successore della predetta Caripuglia, senza offrire al- cuna allegazione a conforto di tale posizione. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva 3 avanzata della costituita RI deve essere accolta e conseguentemente il ricorso nei confronti di tale ente deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorso deve quindi essere esaminato nei con- fronti della Caripuglia, intimata non costituita. 2) Con l'unico mezzo i ricorrenti denunciano la violazione della legge n. 742 del 1969, art. 1, nonchè il travisamento dei fatti e l'insufficienza della moti- vazione. Rilevano che il giudice di secondo grado ha letto male gli atti e non ha rilevato, commettendo er- rore materiale, che la sentenza di primo grado venne depositata il primo luglio e non il primo giugno del effettuati dallo 1996. Pertanto, secondo i calcoli considerazione stesso giudice del merito, ma in dell'effettivo giorno del deposito, l'appello venne tempestivamente proposto. 3) Osserva il collegio che dall'esame degli atti di causa, che questa Corte deve compiere essendo allegato un error in procedendo risultante per l'appunto dagli atti stessi, e per l'esattezza dalla copia della sen- tenza di primo grado nel fascicolo di parte dell'appellante, (essendo illeggibile quella contenuta nel fascicolo di ufficio) risulta che essa fu deposita- ta, come emerge dal timbro della cancelleria il 30 lu- glio 1996, e non invece il precedente 30 giugno. L'appello è stato, perciò, erroneamente dichiarato tardivo, giacchè la Corte di merito ha retrodatato di trenta giorni il decorrere del termine di cui all'art. 327 cpc, così come sostenuto dal ricorrente. Il ricorso deve essere accolto nei confronti di Ca- ripuglia. 46000 La sentenza impugnata deve essere cassata e la cau- 290000 sa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che esaminerà l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia e pronuncerà sulle spese di questa fase. Ri- corrono giusti motivi per compensare le spese di questa fase quanto alla RI.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei con- fronti della Spa AN RI e compensa le spese nei confronti di tale parte. Accoglie il ricorso nei con- fronti della Cassa di Risparmio di Puglia. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di que sta fase ad altra sezione della Corte di Appello di Ba- ri. In Roma il 26 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Maria Corrado Carnevale law lanбал DEPOSITATA IN CANCELLERI 10 LUG. 2001 IL CANCELLIERE. Maria Di Nuzzo Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo дь дино