Sentenza 24 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente; sicché, ai fini dell'imposizione (e della determinazione) dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza.
Commentario • 1
- 1. Amministratore di condominio: per le domande a contenuto reale occorre l'unanimità dell'assembleaAccesso limitatoJacopo Meini · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2002, n. 18327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18327 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA IO SANTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 1, presso l'avvocato GIOVANNA ANGELA DETTORI MASALA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AC LV;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 24578/01 proposto da:
AC LV, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE, presso l'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LA IO SANTA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 932/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DETTORI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato COLETTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 giugno 1998 il Tribunale di Roma pronunciò la separazione personale dei coniugi VA CH e GI La NT, respingendo le reciproche domande di addebito;
assegnò alla La GI la casa coniugale e determinò in lire 4.000.000 mensili, con rivalutazione annuale, il contributo dovuto dal CH per il mantenimento della moglie.
Avverso questa pronuncia proposero impugnazione davanti alla Corte territoriale entrambi i coniugi. La La GI lamentò, fra l'altro, il mancato accoglimento della richiesta di addebito della separazione al marito, imputabile ad una relazione sentimentale sorta tra lui e TA EL in epoca precedente alla separazione, e la insufficienza della misura dell'assegno di mantenimento stabilito a suo favore, stante la erronea valutazione comparativa della situazione economica e reddituale dei coniugi. Il CH dedusse, in via incidentale, che la separazione era addebitabile al comportamento offensivo e denigratorio della moglie nei sui confronti. Con sentenza depositata il 15 marzo 2001 la Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione principale, rideterminò in lire 8000.000 mensili la misura dell'assegno, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado.
La Corte, dichiarata la inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dalla La GI per provare il fondamento della domanda di addebito, osservò che non esistevano elementi probatori che consentissero di ascrivere la separazione a specifici comportamenti contrari ai doveri matrimoniali dell'uno o dell'altro coniuge;
non, in particolare, alla relazione extraconiugale intrattenuta dal CH, non essendo provato che questa risalisse ad un momento anteriore alla presentazione dell'istanza di separazione e ponendosi comunque la violazione del dovere di fedeltà quale effetto di una già verificatasi disaffezione tra i coniugi;
ne' a comportamenti offensivi e denigratori della moglie nei confronti del marito.
Sull'assegno di mantenimento, esaminando comparativamente, anche alla luce della nuova documentazione acquisita in quella fase del giudizio, la condizione delle parti (il CH poteva contare su una somma mensile netta superiore a 30 milioni di lire, oltre ad eventuali ulteriori benefici o rimborsi spese;
la La GI, titolare di pensione di insegnante di circa lire 25 milioni netti annui, di redditi integrativi tratti dal suo consistente patrimonio immobiliare ed assegnataria della casa familiare, in comproprietà col marito), osservò che la sua rideterminazione in lire 8 milioni era idonea a garantire alla La GI condizioni di vita adeguate ed assimilabili a quelle godute nel corso della convivenza matrimoniale. Avverso questa sentenza la sig.ra NT La GI ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'ing. VA CH, che ha anche proposto ricorso incidentale con un motivo. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione
1. I due ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza.
2. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. 2729 c.c., 143, 147 e 151, in riferimento all'art. 360 n. e 5 c.p.c. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata non ha accolto la domanda di addebito della separazione dal marito, erroneamente escludendo che la intollerabilità della convivenza fosse riconducibile alla relazione extraconiugale intrattenuta dal CH. E osserva che nessuno dei testimoni aveva escluso l'esistenza di tale relazione. Lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata non abbia valutato l'inesistenza di altre ragioni giustificatrici dell'abbandono della famiglia da parte del CH, e che abbia ritenuto necessaria la prova dell'anteriorità della relazione extraconiugale ai dissapori tra i coniugi, mentre sarebbe stato logico presumere che i dissapori fossero stati causati dalla relazione extraconiugale. Il motivo è infondato, perché la censura si risolve nella generica contestazione dell'apprezzamento di fatto espresso dal giudice del merito in ordine alla cause che avevano determinato la frattura del rapporto matrimoniale. La Corte d'appello ha, infatti, argomentato, sulla base delle risultanze istruttorie (in particolare, delle numerose deposizioni testimoniali e, segnatamente, di quelle rese dai figli della coppia) che la intollerabilità della convivenza non era rapportabile ad episodi specifici imputabili all'uno o all'altro coniuge, e, quindi, neppure alla relazione extraconiugale del CH, non essendo stata provato ne' che essa dovesse farsi risalire ad un momento anteriore alla data in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, ne' che essa si ponesse comunque come causa della frattura, data la già verificatasi progressiva disaffezione dei coniugi e la pregressa situazione conflittuale.
2. Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 345 (previgente) c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibili le richieste istruttorie avanzate dalla La GI al fine di provare il fondamento della domanda di addebito;
prove testimoniali, vertenti, secondo la ricorrente, su circostanze nuove.
Il motivo è infondato, perché correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che la La GI aveva prestato acquiescenza all'ordinanza del g.i. che aveva (in parte) respinto la richiesta istruttoria, e non potendo perciò essere reiterata la formulazione di capitoli di prova già esclusa e non reclamata, ex art. 178 c.p.c., ne' riproposta in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della remissione della causa al Collegio (cfr. Cass. 30 marzo 1995, n. 3773). Quanto, poi, al carattere di novità della prova testimoniale allegato dalla ricorrente, trattasi di mera asserzione, che contrasta con la valutazione espressa al riguardo dalla Corte d'appello, la quale ha esattamente escluso che potessero essere ammessi come prova nuova capitoli (come quelli articolati dalla appellante) diretti ad integrare o a modificare le risultanze delle prove già raccolte in primo grado, essendo sufficiente ad escludere il requisito della novità anche la mera connessione con le circostanze già valutate (Cass. 24 marzo 1979 n. 1735; Cass. 28 maggio 1980, n. 3508; Cass. 28 aprile 1981, n. 2574; Cass. 29 gennaio 1983, n. 818; Cass. 14 febbraio 1987, n. 1619). Infatti, il principio di unicità della prova testimoniale, ricavabile dall'art. 244, comma secondo c.p.c. (vecchio testo), vieta che le prove rispettivamente dedotte in primo e in secondo grado possano riguardare lo stesso oggetto, onde la prova successivamente dedotta deve concernere, a pena di inammissibilità, circostanze diverse, distinte dalla precedente (Cass. 10 marzo 2000, n. 2805).
3. Col terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 156 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, delle legittime aspettative offerte dalle condizioni economiche e reddituali dell'altro coniuge e della durata dell'unione coniugale. E deduce che erroneamente sono state respinte le istanze istruttorie avanzate dalla appellante per dimostrare la posizione economica del CH. Lamenta altresì l'erronea valutazione della posizione economica della La GI sia con riferimento alla sua condizione abitativa che ai suoi cespiti familiari. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui esso fa riferimento "alle istanze istruttorie avanzate dalla difesa", perché tale generico riferimento si traduce (anche se esso contiene un richiamo al "fatto") in un rinvio per relationem a fasi pregresse del giudizio, in contrasto col carattere di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Per il resto è infondato perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione dell'assegno in favore del coniuge separato i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali complessive (Cass. 8 maggio 1998, n. 4679 e Cass. 10 marzo 2002, n. 3974). E nella specie la Corte d'appello, anche alla stregua della ulteriore documentazione prodotta in quella fase e delle modifiche nel frattempo intervenute nella situazioni dei due coniugi, ha considerato, da un lato, il continuo incremento dei guadagni del CH (passato dai 437.553.000 lordi del 1997 ai 517.434.000 lordi del 1998 ed ai 671.431.000 del 1999), della somma (oltre lire 400.000.000 netti) da lui percepita quale indennità di fine rapporto, del trattamento pensionistico (lire 129.330.000 lordi annui) dallo stesso goduto e del compenso ( 490.000.000 annui) mediamente percepito per la sua nuova attività professionale. Dall'altro, ha considerato la posizione della La GI, titolare della pensione di insegnante (lire 25 milioni nette all'anno) e di un patrimonio immobiliare piuttosto consistente ed esentata da ogni spesa alloggiativa in virtù dell'assegnazione in uso esclusivo della casa coniugale a lei appartennete in comproprietà col marito. E, con apprezzamento congruamente argomentato e che si sottrae perciò al sindacato di questa Corte, ha ritenuto la determinazione dell'assegno di mantenimento in lire 8.000.000 idonea a garantire alla La GI condizioni vita adeguate ed assimilabili a quelle godute nel corso della convivenza matrimoniale.
4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.pc.; errata valutazione delle risultanze processuali e difetto di motivazione. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, nel determinare l'assegno di mantenimento in lire 8 milioni mensili, abbia ignorato il tenore di vita goduto dalla La GI fino alla cessazione della convivenza matrimoniale, e si sia basata sulle sole risultanze dell'ulteriore documentazione acquisita in grado d'appello circa i maggiori proventi derivanti al CH dalla sua attività lavorativa personale, conseguente al diverso e più gravoso impegno professionale da lui assunto in epoca successiva alla cessazione della convivenza, al di fuori di qualsiasi contributo del coniuge separato.
In via subordinata osserva che la sentenza impugnata, travisando le risultanze documentali, abbia considerato la percezione da parte del CH di un reddito annuo lordo di oltre lire 600.000.000 a partire dal 1998, disponendo la decorrenza del maggiore assegno sin dalla data della decisione di primo grado (maggio 1998), mentre le risultanze documentali certificavano per l'anno 1998 un reddito lordo di circa lire 517.000.000 ben inferiore a quello di lire 670.000.000 relativo all'anno 1999.
Quest'ultima censura è inammissibile perché trattasi di errore revocatorio, prospettandosi un errore meramente percettivo (Cfr. Cass. 11 aprile 2001, n. 5369). La prima è infondata, perché il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché dall'incremento dei redditi di uno di essi occorre tenere conto ai fini dell'imposizione dell'assegno anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione (Cass. 28 settembre 2001, n. 12136). Durante la separazione personale non viene, infatti, meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (Cass. 22 aprile 1988, n. 4094).
5. In conclusione, non sussistono i vizi denunciati, ed entrambi i ricorsi vanno perciò rigettati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 3 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2002