Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2002, n. 18327
CASS
Sentenza 24 dicembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente; sicché, ai fini dell'imposizione (e della determinazione) dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza.

Commentario1

  • 1Amministratore di condominio: per le domande a contenuto reale occorre l'unanimità dell'assembleaAccesso limitato
    Jacopo Meini · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/12/2002, n. 18327
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18327
Data del deposito : 24 dicembre 2002

Testo completo