Sentenza 2 ottobre 2001
Massime • 1
La scelta da parte dell'imputato del rito abbreviato comporta l'utilizzabilità di tutto il materiale probatorio acquisito in fase di indagini preliminari e raccolto nel fascicolo del PM, ivi comprese le eventuali dichiarazioni accusatorie rese da coimputati, anche se costoro abbiano successivamente ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l'incidente probatorio. Tale disciplina non si pone in contrasto con i principi del nuovo art. 111 della Costituzione, atteso che il comma 5 di tale norma prevede espressamente che alla regola della formazione della prova nel contraddittorio possa farsi eccezione con il "consenso dell'imputato".
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2001, n. 42949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42949 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI MARIANO - Presidente - del 02/10/2001
1. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - N. 1694
3. Dott. FEDERICO GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - N. 000290/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) SPACCAVENTO MARIA N. IL 24/08/1978
avverso SENTENZA del 19/05/2000 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di BARI Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
L'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha rideterminato in mesi nove e giorni dieci di reclusione e L.
2.800.000 di multa per il reato di cui agli artt. 112 n. 2, 81 cpv cp 73 e 80 c. 2 TULS la pena inflitta in primo grado dal Tribunale per i Minorenni di Bari il 27.2.98, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 125 cpp e 111 quarto comma Cost., in relazione agli artt. 441 c. 6, 4429 603 cpp, avendo la Corte di appello disatteso le eccezioni difensive circa la inutilizzabilità ex art. 513 cpp delle dichiarazioni rese al P.M. da parte dei collaboratori di giustizia, che in sede di incidente probatorio, avvalendosi della facoltà di non rispondere, non avevano confermato quelle dichiarazioni, atteso che la loro utilizzabilità si poneva in contrasto con il nuovo principio del contraddittorio di cui al novellato art. 111 comma quarto Cost., con la conseguenza che alla Corte di merito incombeva l'onere di uniformarsi a tale principio o provvedendo alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c. 3 cpp oppure, in accoglimento della denuncia di incostituzionalità sollevata dalla difesa, rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 c. 6, 442, 422, 210 e 513 cpp;
2) violazione dell'art..28 dpr 448/88 in riferimento all'art. 73 TULS, apparendo l'impugnata sentenza erronea ed illogica in riferimento alla denegata sospensione del procedimento, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti;
3) violazione degli artt. 125, 192 c..3 cpp in riferimento al reato contestato al capo B), per carente motivazione in ordine al processo valutativo delle chiamate in correità operato dal collegio giudicante sia sotto il profilo dei riscontri dell'attendibilità intrinseca che sotto quello dell'attendibilità intrinseca. Il ricorso non è fondato.
1. Per quanto riguarda la prima censura, si rileva, innanzitutto, che la Corte territoriale ha respinto le eccezioni sollevate dalla difesa della ricorrente in merito alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai coimputati in procedimento connesso De RA OV e IO AN (i quali in sede poi di incidente probatorio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere) e recepite dai primi giudici ai finì della loro decisione, con argomentazioni assolutamente ineccepibili sia sul piano logico che su quello giuridico, che hanno in primo luogo giustamente evidenziato come non ricorresse nel caso di specie l'asserita violazione del diritto di difesa, così come ampliato sia alla stregua del testo dell'art. 513 cpp, novellato dall'art. 1 L.
7.8.97 n. 267 che a quella del testo dell'art. 111 comma quarto Cost., comma inserito dalla L. cost. 23.11.99 n. 2 per introdurre nella disposizione in questione i principi del cd. "giusto processo". Ed invero, il principio per cui le dichiarazioni rese da soggetto coimputato in procedimento connesso, nel corso delle indagini preliminari, per essere utilizzate ai fini probatori debbano essere confermate, in modo tale da consentire al difensore del chiamato in correità di interrogare il propalante e di esercitare così appieno le sue facoltà difensionali, resta ovviamente limitato alla fase del giudizio dibattimentale ordinario e cioè per il rito dell'alternativa accusatoria e non trova invece applicazione per i riti dell'alternativa inquisitoria, quale appunto il giudizio abbreviato utilizzato nella fattispecie in esame.
Appare del resto significativo che l'art. 27 della L. 16.12.1999 n.479, che ha sostituito l'art. 438 cpp, abbia ribadito il principio l'imputato possa richiedere che "il processo sia definito alla allo stato degli atti", espressione che implica la consequenziale utilizzabilità - nel giudizio abbreviato - di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e, quindi, anche delle dichiarazioni rese dai collaboranti imputati in procedimento connesso. Del pari il comma 5 dell'art. 438 cpp, nel prevedere che l'imputato, possa subordinare la richiesta del rito abbreviato ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, aggiunge: "ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442 comma 1 bis", il quale precisa a sua volta che "ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 comma 21 la documentazione di cui all'art. 419 comma 3 (indagini dopo la richiesta di rinvio a giudizio) e le prove assunte nell'udienza". Non pub sfuggire all'attenzione di questa Corte che la legge n. 479 del 1999 è successiva alla emanazione della legge costituzionale n. 2 del 23/11/1999 per cui deve ritenersi che essa, nel modificare le disposizioni sul giudizio abbreviato, ha tenuto senz'altro conto dei principi sul giusto processo introdotti dal provvedimento legislativo di rilevanza costituzionale. Il cui comma quinto, invero, di contro a quello precedente che pone il principio del contraddittorio quale garanzia obiettiva e condizione di legittimità del processo penale, prevede espressamente le eccezioni al principio suddetto stabilendo che "la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita". In siffatto contesto normativo si deve, quindi, concludere nel senso che la scelta volontaria del rito abbreviato, da parte dell'imputata, abbia comportato la scelta consapevole dell'utilizzabilità di tutto il materiale probatorio acquisito in sede di indagini preliminari, ivi comprese le dichiarazioni dei chiamanti in correità. Se, infatti, la ricorrente avesse voluto impedire l'utilizzazione di quest'ultime, ben avrebbe potuto non chiedere il rito alternativo, con il conseguente premio, e così ottenere la celebrazione di un dibattimento nel quale la disciplina dettata dall'art. 513 cpp avrebbe trovato piena esplicazione.
1.1. Alla stregua delle considerazioni che precedono appare, perciò, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. del c.p.p. menzionati sub 1), con riferimento agli artt. 3/24/111 Costituzione, giacché - come si è sopra visto - è la stessa norma costituzionale, e cioè l'art. 111 comma quinto introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 23/11/99, a stabilire in via preventiva ed analitica le eccezioni al principio del contraddittorio, sancito nel precedente quarto comma, facendo riferimento in primo luogo al consenso dell'imputato affinché la formazione della prova non abbia luogo nel contraddittorio delle parti e legittimando in tal modo i riti dell'alternativa inquisitoria, primo tra tutti il giudizio abbreviato.
2. Quanto poi al secondo motivo, rileva questa, Corte come i giudici dell'appello abbiano ampiamente ed adeguatamente motivato con argomentazioni che si sottraggono ad eccezione di illogicità sulle ragioni per le quali hanno ritenuto giustificato il mancato accoglimento, da parte dei primi giudici, della richiesta di messa alla facendo in particolare riferimento alla inidoneità della conprova dotta processuale dell'imputata tale da suffragare la convinzione della sussistenza da parte sua "di una rielaborazione critica dei vissuti devianti oggetto della specifica imputazione avanzata nei suoi confronti", nonché alla mancata dimostrazione - da parte della medesima - di un suo distacco definitivo dal suo passato deviante attraverso un processo di rimeditazione critica, con conseguente esclusione che essa possa effettivamente aderire ad un programma di uscita definitiva dal circuito criminale nel quale aveva fatto ingresso in modo radicato e permanente. A fronte di una motivazione tanto logica quanto esauriente che, secondo la Corte barese, osta all'ingresso dell'imputata nell'istituto della messa alla prova ne consegue che resta precluso a questa Corte di procedere alla "rilettura" di quegli elementi di fatto (innanzitutto le relazioni in atti effettuate dai servizi sociali ai quali è stata affidata in regime di carcerazione extra muraria, che l'imputata sostiene non essere stati valutati nella loro intrinseca consistenza e significatività) in base ai quali la Corte medesima è pervenuta a quel giudizio in merito alla sospensione del processo ex art. 28 dpr 448/88. 3. Per quanto riguarda infine il terzo motivo di doglianza. si rileva che anche sul punto relativo all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità si riscontra adeguata ed ampia motivazione, rilevando - sotto il primo profilo - come le dichiarazioni, collaborative in questione, anche se plausibilmente agganciate all'aspettativa di benefici premiali, non siano riconducibili ad intenti persecutori nei confronti dell'imputata per la "posizione del tutto marginale nell'ambito della associazione criminosa" e spiegando altresì come la sussistenza di alcune diversità, peraltro non essenziali, fosse da ricondurre al fatto che i primi interrogatori attenevano principalmente a focalizzare la struttura associativa criminale e marginalmente alle posizioni dei soggetti minorenni, approfondite soltanto in un secondo momento nell'ambito del procedimento minorile, mentre sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca si è correttamente rimarcato come tale attendibilità derivi dalla evidente diversità della fonte di conoscenza dei fatti sui quali i dichiaranti hanno reso le rispettive dichiarazioni.
P.Q.M.
- dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale e rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2001