Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2001, n. 42949
CASS
Sentenza 2 ottobre 2001

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Massime1

La scelta da parte dell'imputato del rito abbreviato comporta l'utilizzabilità di tutto il materiale probatorio acquisito in fase di indagini preliminari e raccolto nel fascicolo del PM, ivi comprese le eventuali dichiarazioni accusatorie rese da coimputati, anche se costoro abbiano successivamente ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l'incidente probatorio. Tale disciplina non si pone in contrasto con i principi del nuovo art. 111 della Costituzione, atteso che il comma 5 di tale norma prevede espressamente che alla regola della formazione della prova nel contraddittorio possa farsi eccezione con il "consenso dell'imputato".

Commentario1

  • 1Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2001, n. 42949
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42949
Data del deposito : 2 ottobre 2001

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