Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda di allevamento(normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce reato anche in base alla nuova normativa(art.59 del D.L.G. n.152 del 1999), nulla rilevando in contrario l'esistenza di autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase di utilizzazione dei suddetti liquami.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1999, n. 12174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12174 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 28/09/99
1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
2. " Aldo FRASSI Consigliere N.3125
3. " Olindo SCHETTINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " P. Luigi SCHETTINO Consigliere N.05401/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LU ZZ n. Montefalco 16.2.1940
LU SE n. Montefalco 8.7.1943
avverso la sentenza del Pretore di Spoleto del 15.10.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. Paolo Feliziani.
Fatto e diritto
Il Pretore di Spoleto con la sentenza del 15 ottobre 1998 condannava LU ZZ e LU SE, contitolari di un'azienda agricola di allevamento di suini, alla pena di due milioni di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 21, 1^ comma l. 319/76 (scarico di insediamento produttivo senza autorizzazione), come accertato il 4.1.1996.
Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione 1 capo di imputazione, mentre esisteva l'autorizzazione alla fertirrigazione.
Il ricorso è infondato.
Nel caso in esame è fuor di dubbio che i titolari dell'azienda agricola in Cortignano di Montefalco, dedita all'allevamento di suini, non erano in alcun modo autorizzati allo scarico dei liquami. La distinta autorizzazione alla fertirrigazione si utilizzazione, totale o parziale, a scopo agronomico dei liquami e non incide sul fenomeno antecedente dello scarico dall'insediamento produttivo, anche se tale scarico avvenga in vasche impermeabilizzate o nei cosiddetti invasi o "lagoni".
Lo scarico, infatti, richiede il controllo preventivo All'autorità comunale competente, quale principio generale ex art. 1 e 9 l. 319/76 ed ora artt. 45, 46, 59 D.Lgs 152/99), perché occorre definire le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, il corpo ricettore, il punto previsto per il prelievo, i sistemi di depurazione utilizzati, ecc.
Tutti gli scarichi devono essere autorizzati in modo espresso e specifico per le ragioni sopra indicate, ulteriormente chiarite dalla nuova legge 152/99 (vedi artt. 45, 46 ma anche 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59).
La giurisprudenza della Suprema Corte aveva già precisato che l'autorizzazione allo scarico non va confusa con l'autorizzazione alla pratica della fertirrigazione (Cass. Sez. III, 8.5.1989, n. 8015, imp. Veroneti ed altre), che ubbidisce ad una logica diversa. Per essere più chiari, nel caso di scarico in vasche di reflui, è questo scarico che va preventivamente autorizzato, mentre l'eventuale trasporto sarà regolato dalla normativa sui rifiuti. La utilizzazione agronomica (ex art. 38 L. 152/99) ha una disciplina separata e distinta dallo scarico: cioè l'obbligo di una "comunicazione" almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, comunicazione che va ripetuta per i periodi puntuali di tale pratica. Lo scarico dall'insediamento produttivo rimane concetto distinto, come l'autorizzazione relativa, che attiene all'attività in via continuativa.
La mancanza di autorizzazione per lo scarico da insediamento produttivo costituisce reato anche in base alla nuova normativa (art.59 l. 152/99), mentre il regime sanzionatorio che attiene alla utilizzazione agronomica è soltanto amministrativo (sanzioni amministrative contenute nel comma 7 dell'articolo 54 l. 152/99, attinenti a tre ipotesi: omessa comunicazione tempestiva;
mancata osservanza delle prescrizioni;
mancata ottemperanza all'ordine di sospensione disposto dall'autorità comunale).
La Corte osserva che i regimi giuridici nella delicata materia non dipendono dalla opinione o iniziativa unilaterale degli interessati, ma dalla legge, sicché lo scarico senza autorizzazione di liquami zootecnici da insediamento produttivo (è tale normalmente l'azienda agricola di allevamento, quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola ex art. 28 punto 7, 6) continua a costituire reato, anche nell'ipotesi di utilizzo di vasche, "lagoni" od invasi (e relative condotte), benché impermeabilizzati.
Nel caso di specie dalla relazione tecnica e dalle testimonianze è emerso che mancava l'autorizzazione per gli scarichi nelle condotte sotterranee confluenti in vasche e, quindi, il reato era sussistente. I giudici di merito, con la dizione di scarico di liquami zootecnici nel torrente Attone, hanno inteso far riferimento a tutti gli scarichi comunque provenienti dall'insediamento produttivo in oggetto, compresi quelli raccolti da "piccoli canali che correvano lungo l'azienda e precisamente lungo i locali di ricovero dei suini" fatti confluire in una canaletta, scavata "artificialmente" che sfociava "direttamente" nel letto del torrente Attone. Sulla base delle testimonianze riferite "con grande recisione e ricchezza di particolari" è, dunque, risultato che vi era un ulteriore scarico abusivo esterno alla strutture produttive, oltre quello canalizzato per le vasche di raccolta.
Sulla natura di tale scarico (urine di animali e non acqua piovana) il giudice di merito si è pronunciato con un apprezzamento di fatto motivato incensurabile in Cassazione.
Alla luce di quanto sopra non risulta alcuna modificazione sostanziale del capo di imputazione, perché anche lo scarico ritenuto in sentenza era abusivo e penalmente rilevante e pure esso confluiva nel torrente.
Sul punto l'imputato ha avuto ampia possibilità di difesa anche perché al reato contestato si accompagnava quello di danneggiamento art. 635 C.P.. Nella sentenza si da atto della "immissione di liquami nel torrente", ma si esclude il danneggiamento per carenza di prova di danno alla vegetazione ed ai pesci.
Considerata la natura formale del reato ex art. 21, 1^ comma l.319/76 era sufficiente accertare che una o più scarichi abusivi erano stati posti in essere.
Il fatto che il giudice di merito non abbia (erroneamente)considerato anche lo scarico abusivo nelle vasche ma solo quello promanante dall'interno all'esterno del perimetro dell'insediamento non comporta alcuna irregolarità processuale.
È, peraltro, nozione di comune esperienza che gli allevamenti di suini possano dar luogo a fenomeni di sversamenti nel perimetro circostante, se tecnologicamente non raccolti integralmente.
P. Q. M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 1999