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Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13273 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OV BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Giulio Bonanno, per le parti civili AR CO VE, OV SA, CA SA, AR NN SA, Santo SA, NI SA, che ha chiesto dichiararsi l'inamrnissibilità o rigettare il ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti civili;
lette le conclusioni dell'avv. Francesca Salvatori, difensore della parte civile INAIL, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alle spese in favore della parte civile INAIL;
lette le conclusioni dell'avv. Salvatore Giorgi, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13273 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa dal Tribunale di Marsala nei confronti, tra gli altri, di ES TO, giudicato responsabile del reato di omicidio colposo aggravato in danno di NO SA e pertanto condannato alla pena ritenuta equa. La vicenda dalla quale trae vita il presente procedimento attiene al sinistro verificatosi sul motopeschereccio TA ES il 3 dicembre 2014, a seguito del cedimento strutturale del cd. buttafuori amovibile del lato destro che colpiva al capo il nostromo SA, procurandogli ferite che ne cagionavano la morte il giorno seguente. Il Tribunale ha ritenuto, anche in forza del contributo offerto dal perito ing. Giaimo, che il braccio fosse stato 'strappato' (non deformato, piegato o spezzato) in corrispondenza della sua sezione di incastro e ciò a causa dello snervamento dell'acciaio dovuto al normale uso, che lo portava ad operare al limite delle condizioni di carico;
di conseguenza, ad avviso del Tribunale, il braccio era strutturalmente e meccanicamente inidoneo rispetto alle sollecitazioni cui lo stesso veniva sottoposto durante la pesca a traino e il suo mantenimento in esercizio era stato dovuto all'assenza di controlli nnanutentivi — in coerenza con la accertata scarsa attenzione per gli adempimenti previsti in funzione della sicurezza del lavoro -, nonostante l'avvenuta esecuzione di una modifica del braccio denotasse la consapevolezza di tale inidoneità da parte del ES. La Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il ES, a mezzo del difensore. 2.1. Con un primo motivo, articolato in tre punti, ha lamentato la violazione degli artt. 43 e 589 cod. pen. ed il vizio della motivazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello ha omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa alle udienze del 15.6.2016 e del 24.11.2017, così incorrendo nel vizio di travisamento per omissione. Si tratta di documentazione che attesta la mancanza di obbligo di omologazione del cd. braccetto, come d'altronde rappresentato anche dal perito dr. Giaimo e dal c.t. ing. Giacalone, e più in generale comprova che il motopeschereccio TA ES era in possesso dell'omologazione e di tutte le autorizzazioni e certificazioni imposte dalla normativa di settore. Il ricorrente ha contestato il giudizio della Corte di appello che ha escluso il verificarsi di un attrappannento dei cavi sul fondo marino e di conseguenza l'imprevedibilità dell'evento tipico. Diverso l'avviso espresso dall'ing. Giacalone, non smentito dal dr. Giaimo, il quale ha sostenuto che il fondale interessato era sabbioso, senza però poter escludere la presenza di oggetti che possano aver L attrappato i cavi della rete a strascico, con effetto frusta che spiega perché il natante non ha operato alcun sbandamento dalla rotta. La Corte di appello non ha adeguatamente valutato l'attribuibilità del fatto all'imputato e la prevedibilità dell'evento da parte di quest'ultimo. Si sarebbe dovuto tener conto del livello culturale del ES, l'assenza di competenze tecniche, l'assenza di pregressi segnali di allarme, l'inidoneità strutturale e meccanica del braccetto per difetto di progettazione e/o di costruzione. 2.2. Con un secondo motivo si è censurata la sentenza impugnata laddove ha negato il riconoscimento dei benefici di legge con motivazione assente, illogica e incongruente. Il comportamento del ES, sia durante le indagini che durante l'espletamento degli accertamenti tecnici, la scelta del rito abbreviato, la favorevole prognosi circa il futuro comportamento avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.3. E' stata censurata anche la pena inflitta in quanto eccessiva;
tale quantificazione scaturisce, e qui il vizio di violazione dell'art. 133 cod. pen., dalla mancata considerazione di tutti gli indici previsti da tale disposizione ed in particolari quelli deponenti a favore dell'imputato, come la bassa capacità a delinquere, la prognosi sul comportamento futuro. 3. La parte civile INAIL ha depositato memoria e conclusioni per iscritto, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione alla stessa delle spese del giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nel secondo motivo, infondato nel primo e manifestamente infondato nel terzo. 1.1. Il primo motivo prospetta un travisamento per omissione di una prova (la documentazione concernente l'omologazione, le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti al natante e alle sue componenti) che, alla luce delle argomentazioni con le quali la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità risulta non decisiva. Il tema è quello della ricorrenza di un profilo di colpa, invero descritto nella (originaria) imputazione, consistente nella omessa sottoposizione a collaudo e certificazione dell'attrezzatura da pesca del quale il braccio che colpì la persona offesa era parte. Giova quindi considerare, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione il travisamento della prova per omissione configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457). Anche per esso vale il principio secondo il quale, quando siano tra loro conformi le pronunce di primo e secondo grado, il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, ha richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.), ferma la necessità di devoluzione del punto al giudice di secondo grado. Orbene, l'assunto di una mancanza di certificazione era stato sostenuto dal c.t. dell'accusa e contrastato da quello dell'imputato. Per risolvere il contrasto il Tribunale aveva dato incarico ad un perito, ricavando dal contributo del medesimo che i bracci laterali girevoli non dovevano essere verificati strutturalmente né sottoposti a collaudo;
ed aveva tratto la conclusione che non poteva essere ascritto all'imputato il profilo di colpa descritto nell'imputazione, concretantesi nell'aver omesso di sottoporre l'attrezzo da pesca a collaudo e certificazione da parte dell'ente tecnico di controllo (il RINA). Per contro la Corte di appello, invero senza prendere in considerazione alcuna delle dettagliate argomentazioni del Tribunale, ha riproposto sic et simplicter la tesi accusatoria originaria, citando a sostegno l'avviso della Capitaneria di porto secondo il quale il braccio era soggetto alla certificazione del RINA;
avviso che però era stato motivatamente superato dal Tribunale sulla base dell'approfondimento dell'indagine condotta a mezzo del perito. Coglie quindi il segno il motivo, salvo il fatto che esso attinge un profilo che non ha decisivo rilievo sul piano dell'an della responsabilità, come dimostra l'impianto argomentativo definito dal Tribunale, e fatto proprio in tale parte anche dalla Corte di appello che, facendo riferimento alla omessa manutenzione delle attrezzature dell'unità da pesca, di quel profilo fa a meno. 1.2. Il secondo tema introdotto con il motivo in esame attiene alla ricostruzione della causa della rottura del braccio. La tesi difensiva è che non possa escludersi l'attrappamento delle reti in un qualche oggetto presente sui fondali. Ma, così posta la questione, il motivo si concreta nella prospettazione di una ricostruzione dei fatti alternativa a quella adottata dai giudici di merito. Quindi, in un motivo non consentito dall'art. 606 cod. proc. pen. Né ricorre una manifesta illogicità della motivazione che attiene allo specifico punto. A riguardo di tale tema può legittimamente farsi riferimento alla sentenza di primo grado, in funzione di migliore esplicazione di una motivazione del giudice distrettuale invero contratta, i ancorchè munita dei necessari passaggi. Rammentano i giudici di merito che il perito ha accertato che il fondale nel tratto interessato al sinistro era sabbioso. Come si è scritto, la difesa assume che non si può escludere che vi fossero oggetti sul fondo e che in tal senso depone la circostanza del verificarsi di un colpo di frusta del braccio;
ciò spiegherebbe l'assenza di sbandamento del natante. Tuttavia tali affermazioni sono esclusivamente del ricorrente. I giudici di merito hanno concluso per il cedimento strutturale del braccio conseguente al normale uso in ragione di una pluralità di fattori: il lavorare dello stesso quasi sempre intorno al limite di snervamento, con generazione del cd. fenomeno della 'fatica', che può dare corso ad un cedimento anche per sollecitazioni inferiori ai valori di snervamento;
la relazione di implicazione necessaria tra afferramento di un oggetto fisso sul fondale e sbandamento del natante;
le condizioni meteo-marine del momento, determinanti movimenti oscillatori di rollio e beccheggio del motopesca in grado di sovrasollecitare i cavi di acciaio e i rispettivi bracci laterali;
la sabbiosità del fondale;
la mancata segnalazione di oggetti sul fondo da parte dello scandaglio in dotazione al natante. E' agevole osservare che il ricorrente ha omesso di confrontarsi con una così articolata giustificazione della conclusione e si è contrapposto ad una delle premesse del ragionamento (implicazione attrappamento-sbandamento) senza indicare vizi di sorta nei quali sarebbero incorsi i giudici di merito nella formulazione di tale giustificazione. 1.3. Il terzo aspetto attinto dal motivo in esame concerne la misura soggettiva della colpa. Si sostiene che le condizioni soggettive dell'imputato e la impossibilità di percepire, anche per l'assenza di segnali di allarme, l'inidoneità strutturale del braccio escluderebbero la esigibilità del comportamento doveroso. Ma anche questo rilievo omette di confrontarsi con la motivazione impugnata, integrata da quella di primo grado. In particolare il Tribunale ha osservato che l'assenza di controlli manutentivi si accompagnava alla consapevolezza che i bracci avevano difetti strutturali che li rendevano inidonei all'uso. Sia il braccio di sinistra che quello 'strappato' erano stati oggetto di interventi volti ad eliminare la discontinuità esistente. Non trova conferma nella motivazione impugnata che il difetto strutturale fosse inconoscibile e comunque non conosciuto senza colpa del ES. All'inverso emerge che questi non si era mai curato di disporre controlli manutentivi, pur avendo o dovendo e potendo avere contezza della inidoneità strutturale dei bracci, che lo avrebbe dovuto indurre ad adottare i necessari provevdimenti (uno dei quali espressamente segnalato dal perito). 2. Il secondo motivo, all'inverso, risulta fondato. In primo luogo, appare errata la valorizzazione operata dalla Corte di appello del 'gravissimo danno cagionato alla p.o.' per negare la riduzione della pena: il danno implicato dall'omicidio colposo non è suscettibile di graduazione, sicché non ha senso logico e coerenza giuridica sostenere che la specifica elevata gravità del danno si oppone all'attenuazione della pena. In secondo luogo, quanto si è sopra scritto a proposito della fondatezza del primo profilo di censura introdotto con il primo motivo di ricorso ha come conseguenza che la valutazione della Corte di appello, di un grado gravissimo della colpa, è espressa a riguardo di una condotta che risulta malamente ricostruita, perché arricchita di un profilo che era stato escluso dal Tribunale e che la Corte di appello ha ritenuto senza offrire alcuna motivazione in grado di sostenere il diverso avviso rispetto al Tribunale. In tal caso non si concreta una reformatio in peius, poiché non vi è modifica in senso peggiorativo del reato ascritto e neppure una variazione della pena in pregiudizio dell'imputato. Tuttavia si profila un vizio di motivazione: come si è già esposto, la premessa assunta a base della valutazione è inficiata da errore. 3. Risulta invece manifestamente infondato il terzo motivo concernente l'eccessività della pena. Occorre rammentare che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana di quella edittale richiede una più dettagliata motivazione. La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, NA e altro, Rv. 267949). Nel caso che occupa la pena base è stata individuata in due anni di reclusione, ovvero in misure notevolmente inferiore alla pena mediana prevista per il reato di cui trattasi, pari a quattro anni e sei mesi di reclusione. 4. Il punto oggetto di annullamento non attiene agli interessi civili e pertanto il ricorrente va condannato alla rifusione alla parte civile INAIL delle spese di questo giudizio di legittimità, che vanno liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla questione concernente le attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione alla parte civile INAIL delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/12/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Giulio Bonanno, per le parti civili AR CO VE, OV SA, CA SA, AR NN SA, Santo SA, NI SA, che ha chiesto dichiararsi l'inamrnissibilità o rigettare il ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti civili;
lette le conclusioni dell'avv. Francesca Salvatori, difensore della parte civile INAIL, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alle spese in favore della parte civile INAIL;
lette le conclusioni dell'avv. Salvatore Giorgi, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13273 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 20/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa dal Tribunale di Marsala nei confronti, tra gli altri, di ES TO, giudicato responsabile del reato di omicidio colposo aggravato in danno di NO SA e pertanto condannato alla pena ritenuta equa. La vicenda dalla quale trae vita il presente procedimento attiene al sinistro verificatosi sul motopeschereccio TA ES il 3 dicembre 2014, a seguito del cedimento strutturale del cd. buttafuori amovibile del lato destro che colpiva al capo il nostromo SA, procurandogli ferite che ne cagionavano la morte il giorno seguente. Il Tribunale ha ritenuto, anche in forza del contributo offerto dal perito ing. Giaimo, che il braccio fosse stato 'strappato' (non deformato, piegato o spezzato) in corrispondenza della sua sezione di incastro e ciò a causa dello snervamento dell'acciaio dovuto al normale uso, che lo portava ad operare al limite delle condizioni di carico;
di conseguenza, ad avviso del Tribunale, il braccio era strutturalmente e meccanicamente inidoneo rispetto alle sollecitazioni cui lo stesso veniva sottoposto durante la pesca a traino e il suo mantenimento in esercizio era stato dovuto all'assenza di controlli nnanutentivi — in coerenza con la accertata scarsa attenzione per gli adempimenti previsti in funzione della sicurezza del lavoro -, nonostante l'avvenuta esecuzione di una modifica del braccio denotasse la consapevolezza di tale inidoneità da parte del ES. La Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il ES, a mezzo del difensore. 2.1. Con un primo motivo, articolato in tre punti, ha lamentato la violazione degli artt. 43 e 589 cod. pen. ed il vizio della motivazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello ha omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa alle udienze del 15.6.2016 e del 24.11.2017, così incorrendo nel vizio di travisamento per omissione. Si tratta di documentazione che attesta la mancanza di obbligo di omologazione del cd. braccetto, come d'altronde rappresentato anche dal perito dr. Giaimo e dal c.t. ing. Giacalone, e più in generale comprova che il motopeschereccio TA ES era in possesso dell'omologazione e di tutte le autorizzazioni e certificazioni imposte dalla normativa di settore. Il ricorrente ha contestato il giudizio della Corte di appello che ha escluso il verificarsi di un attrappannento dei cavi sul fondo marino e di conseguenza l'imprevedibilità dell'evento tipico. Diverso l'avviso espresso dall'ing. Giacalone, non smentito dal dr. Giaimo, il quale ha sostenuto che il fondale interessato era sabbioso, senza però poter escludere la presenza di oggetti che possano aver L attrappato i cavi della rete a strascico, con effetto frusta che spiega perché il natante non ha operato alcun sbandamento dalla rotta. La Corte di appello non ha adeguatamente valutato l'attribuibilità del fatto all'imputato e la prevedibilità dell'evento da parte di quest'ultimo. Si sarebbe dovuto tener conto del livello culturale del ES, l'assenza di competenze tecniche, l'assenza di pregressi segnali di allarme, l'inidoneità strutturale e meccanica del braccetto per difetto di progettazione e/o di costruzione. 2.2. Con un secondo motivo si è censurata la sentenza impugnata laddove ha negato il riconoscimento dei benefici di legge con motivazione assente, illogica e incongruente. Il comportamento del ES, sia durante le indagini che durante l'espletamento degli accertamenti tecnici, la scelta del rito abbreviato, la favorevole prognosi circa il futuro comportamento avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.3. E' stata censurata anche la pena inflitta in quanto eccessiva;
tale quantificazione scaturisce, e qui il vizio di violazione dell'art. 133 cod. pen., dalla mancata considerazione di tutti gli indici previsti da tale disposizione ed in particolari quelli deponenti a favore dell'imputato, come la bassa capacità a delinquere, la prognosi sul comportamento futuro. 3. La parte civile INAIL ha depositato memoria e conclusioni per iscritto, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione alla stessa delle spese del giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nel secondo motivo, infondato nel primo e manifestamente infondato nel terzo. 1.1. Il primo motivo prospetta un travisamento per omissione di una prova (la documentazione concernente l'omologazione, le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti al natante e alle sue componenti) che, alla luce delle argomentazioni con le quali la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità risulta non decisiva. Il tema è quello della ricorrenza di un profilo di colpa, invero descritto nella (originaria) imputazione, consistente nella omessa sottoposizione a collaudo e certificazione dell'attrezzatura da pesca del quale il braccio che colpì la persona offesa era parte. Giova quindi considerare, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione il travisamento della prova per omissione configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457). Anche per esso vale il principio secondo il quale, quando siano tra loro conformi le pronunce di primo e secondo grado, il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, ha richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.), ferma la necessità di devoluzione del punto al giudice di secondo grado. Orbene, l'assunto di una mancanza di certificazione era stato sostenuto dal c.t. dell'accusa e contrastato da quello dell'imputato. Per risolvere il contrasto il Tribunale aveva dato incarico ad un perito, ricavando dal contributo del medesimo che i bracci laterali girevoli non dovevano essere verificati strutturalmente né sottoposti a collaudo;
ed aveva tratto la conclusione che non poteva essere ascritto all'imputato il profilo di colpa descritto nell'imputazione, concretantesi nell'aver omesso di sottoporre l'attrezzo da pesca a collaudo e certificazione da parte dell'ente tecnico di controllo (il RINA). Per contro la Corte di appello, invero senza prendere in considerazione alcuna delle dettagliate argomentazioni del Tribunale, ha riproposto sic et simplicter la tesi accusatoria originaria, citando a sostegno l'avviso della Capitaneria di porto secondo il quale il braccio era soggetto alla certificazione del RINA;
avviso che però era stato motivatamente superato dal Tribunale sulla base dell'approfondimento dell'indagine condotta a mezzo del perito. Coglie quindi il segno il motivo, salvo il fatto che esso attinge un profilo che non ha decisivo rilievo sul piano dell'an della responsabilità, come dimostra l'impianto argomentativo definito dal Tribunale, e fatto proprio in tale parte anche dalla Corte di appello che, facendo riferimento alla omessa manutenzione delle attrezzature dell'unità da pesca, di quel profilo fa a meno. 1.2. Il secondo tema introdotto con il motivo in esame attiene alla ricostruzione della causa della rottura del braccio. La tesi difensiva è che non possa escludersi l'attrappamento delle reti in un qualche oggetto presente sui fondali. Ma, così posta la questione, il motivo si concreta nella prospettazione di una ricostruzione dei fatti alternativa a quella adottata dai giudici di merito. Quindi, in un motivo non consentito dall'art. 606 cod. proc. pen. Né ricorre una manifesta illogicità della motivazione che attiene allo specifico punto. A riguardo di tale tema può legittimamente farsi riferimento alla sentenza di primo grado, in funzione di migliore esplicazione di una motivazione del giudice distrettuale invero contratta, i ancorchè munita dei necessari passaggi. Rammentano i giudici di merito che il perito ha accertato che il fondale nel tratto interessato al sinistro era sabbioso. Come si è scritto, la difesa assume che non si può escludere che vi fossero oggetti sul fondo e che in tal senso depone la circostanza del verificarsi di un colpo di frusta del braccio;
ciò spiegherebbe l'assenza di sbandamento del natante. Tuttavia tali affermazioni sono esclusivamente del ricorrente. I giudici di merito hanno concluso per il cedimento strutturale del braccio conseguente al normale uso in ragione di una pluralità di fattori: il lavorare dello stesso quasi sempre intorno al limite di snervamento, con generazione del cd. fenomeno della 'fatica', che può dare corso ad un cedimento anche per sollecitazioni inferiori ai valori di snervamento;
la relazione di implicazione necessaria tra afferramento di un oggetto fisso sul fondale e sbandamento del natante;
le condizioni meteo-marine del momento, determinanti movimenti oscillatori di rollio e beccheggio del motopesca in grado di sovrasollecitare i cavi di acciaio e i rispettivi bracci laterali;
la sabbiosità del fondale;
la mancata segnalazione di oggetti sul fondo da parte dello scandaglio in dotazione al natante. E' agevole osservare che il ricorrente ha omesso di confrontarsi con una così articolata giustificazione della conclusione e si è contrapposto ad una delle premesse del ragionamento (implicazione attrappamento-sbandamento) senza indicare vizi di sorta nei quali sarebbero incorsi i giudici di merito nella formulazione di tale giustificazione. 1.3. Il terzo aspetto attinto dal motivo in esame concerne la misura soggettiva della colpa. Si sostiene che le condizioni soggettive dell'imputato e la impossibilità di percepire, anche per l'assenza di segnali di allarme, l'inidoneità strutturale del braccio escluderebbero la esigibilità del comportamento doveroso. Ma anche questo rilievo omette di confrontarsi con la motivazione impugnata, integrata da quella di primo grado. In particolare il Tribunale ha osservato che l'assenza di controlli manutentivi si accompagnava alla consapevolezza che i bracci avevano difetti strutturali che li rendevano inidonei all'uso. Sia il braccio di sinistra che quello 'strappato' erano stati oggetto di interventi volti ad eliminare la discontinuità esistente. Non trova conferma nella motivazione impugnata che il difetto strutturale fosse inconoscibile e comunque non conosciuto senza colpa del ES. All'inverso emerge che questi non si era mai curato di disporre controlli manutentivi, pur avendo o dovendo e potendo avere contezza della inidoneità strutturale dei bracci, che lo avrebbe dovuto indurre ad adottare i necessari provevdimenti (uno dei quali espressamente segnalato dal perito). 2. Il secondo motivo, all'inverso, risulta fondato. In primo luogo, appare errata la valorizzazione operata dalla Corte di appello del 'gravissimo danno cagionato alla p.o.' per negare la riduzione della pena: il danno implicato dall'omicidio colposo non è suscettibile di graduazione, sicché non ha senso logico e coerenza giuridica sostenere che la specifica elevata gravità del danno si oppone all'attenuazione della pena. In secondo luogo, quanto si è sopra scritto a proposito della fondatezza del primo profilo di censura introdotto con il primo motivo di ricorso ha come conseguenza che la valutazione della Corte di appello, di un grado gravissimo della colpa, è espressa a riguardo di una condotta che risulta malamente ricostruita, perché arricchita di un profilo che era stato escluso dal Tribunale e che la Corte di appello ha ritenuto senza offrire alcuna motivazione in grado di sostenere il diverso avviso rispetto al Tribunale. In tal caso non si concreta una reformatio in peius, poiché non vi è modifica in senso peggiorativo del reato ascritto e neppure una variazione della pena in pregiudizio dell'imputato. Tuttavia si profila un vizio di motivazione: come si è già esposto, la premessa assunta a base della valutazione è inficiata da errore. 3. Risulta invece manifestamente infondato il terzo motivo concernente l'eccessività della pena. Occorre rammentare che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana di quella edittale richiede una più dettagliata motivazione. La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, NA e altro, Rv. 267949). Nel caso che occupa la pena base è stata individuata in due anni di reclusione, ovvero in misure notevolmente inferiore alla pena mediana prevista per il reato di cui trattasi, pari a quattro anni e sei mesi di reclusione. 4. Il punto oggetto di annullamento non attiene agli interessi civili e pertanto il ricorrente va condannato alla rifusione alla parte civile INAIL delle spese di questo giudizio di legittimità, che vanno liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla questione concernente le attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione alla parte civile INAIL delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/12/2022.