Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2002, n. 9683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9683 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
c.c. 7323P 5 0 96 83 /02 REPUB 6 E 8 IN NOM PUPOLO ITALIANO 9 N 1 / O . 2 I N Z A I ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto R A Terremoto's T U SEZIONE TRIBUTARIA B I R T sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: L E D A 1 I I 3 R.G.N. 25108/00 1 S R t. Giovanni PAOLINI - Presidente . N E E 8 S T * A M Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Cron. 26026 Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere RAGONESI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ud. 22/02/02 Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere CORTE SUPREMA O CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAM-ONE CIVILE SENT ENZA 1. 73239 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DEL PAPA FELICE;
- intimato avversO la sentenza n. 328/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 20/10/99; 1020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n.328/2/99 del 20 ottobre 1999, la Commissione tributaria regionale del Molise ha re- spinto l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Isernia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da FE DE PA per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.
1. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
che, avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. che FE DE PA, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva;
che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; - che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D.P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. - che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 to del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui 3 l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che - le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, n.159 sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. con mod., nella legge n.363 del 1984, del 1984, conv., fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
- che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 22 febbraio 2002 Il relatore ed estensore I] Presidente A ZIONE S S A Salvatore Di Palma C Halwellar IL CANCELLIERE 01 Amb مسمية Alhaido Casano - 3 LUG. 2007 Arabt Gou