CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2023, n. 17646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17646 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CALTANISSETTA nei confronti di: RR TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 17646 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di Pace di SS con ordinanza del 12 luglio 2022, a seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nei confronti di RO UR in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in Caltanisetta il 13 maggio 2022 in assenza della condizione di procedibilità, ha restituito gli atti, disponendo indagini suppletive volte a verificare l'eventuale presentazione di formale querela da parte della persona offesa. 2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di SS ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio della abnormità. Il ricorrente rileva che: -ai sensi dell'art. 17 comma 4 d.lgs 18 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace, investito di una richiesta di archiviazione, può accoglierla con decreto, ovvero restituire gli atti al Pubblico Ministero con ordinanza qualora ritenga necessario il compimento di ulteriori indagini, ovvero ancora restituire gli atti al Pubblico Ministero, affinché quest'ultimo provveda entro dieci giorni a formulare l'imputazione; - la possibilità per l'organo giudicante di disporre approfondimenti investigativi deve essere limitata alle ipotesi in cui appaia non adeguatamente ricostruita sotto il profilo istruttorio la fattispecie concreta sottesa ad una determinata notizia di reato;
- l'archiviazione per assenza di condizione di procedibilità può intervenire anche prima che sia decorso interamente il termine per proporre querela, tanto che ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen. il provvedimento di archiviazione per assenza di condizione di procedibilità non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona quando la condizione sopravvenga in seguito. L'ordinanza impugnata deve, dunque, secondo il ricorrente, ritenersi abnorme, in quanto il giudice ha esercitato il potere di disporre indagini suppletive al di là della sua funzione e delle ragioni che ne giustificano la previsione e in ogni caso ha determinato una stasi del procedimento non altrimenti superabile, se non con la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Andrea Venegoni, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata. 2 4. Il difensore di ufficio di RO UR ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di fiducia di RO UR, successivamente nominato, ha depositato una memoria con cui ha "insistito nella richiesta di archiviazione sussistendone i presupposti di legge" . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'abnormità costituisce una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Nell'esaminare in questa prospettiva lo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, la sentenza in esame ha distinto l'abnormità strutturale dall'abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata, dunque, all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (pag. 9 della motivazione). La stessa nozione di abnormità è stata ripresa dalla sentenza Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 con cui si è affermato che è "abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. 3 proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legenn" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento". 3. Nell'ambito della dinamica che contraddistingue il procedimento di archiviazione, il controllo giurisdizionale sulla richiesta di "inazione" del pubblico ministero (costituzionalmente imposto dall'art. 112 Cost.) deve svolgersi all'interno di un perimetro di "domanda" necessariamente cristallizzato nel quadro dei casi tipizzati dall'ordinamento, con la conseguenza che qualsiasi intervento "eccentrico" sul versante dei poteri di controllo spettanti al giudice, diventa atto invasivo di una sfera di attribuzioni spettante al solo organo titolare della azione penale. Ebbene, nella specie, in presenza della domanda di archiviazione per difetto di una condizione di procedibilità, secondo la formula prevista e tipizzata dall'art. 411 cod. proc. pen - che prevede un elenco definito di "altri" casi di archiviazione, rispetto a quello della infondatezza della notizia di reato di cui all'art. 409 cod. proc pen. - al giudice adito spetta il relativo controllo sullo specifico caso devolutogli: il giudice deve, dunque, verificare se sussistano le condizioni della dedotta improcedibilità ( quali ad esempio la qualificazione giuridica del fatto, lo scrutinio sulla assenza della condizione di procedibilità, eventuali carenze investigative che si riflettano sulla qualificazione giuridica). L'ordine di procedere ad ulteriori indagini orientate in questo senso risulta, dunque, estraneo all'ordinamento e tale da determinare una non consentita stasi del procedimento che deve essere conseguentemente rimossa Sulla base di tale ragionamento si è sostenuta l'abnormità del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione per difetto di condizione di procedibilità, ordini l'espletamento di indagini al fine di informare le persone offese della possibilità di proporre querela (in tal senso Sez. 2, n. 48194 del 04/12/2012, Spagnoletta, Rv. 253899). 4.Nel caso di specie, dunque, ordinando di procedere ad ulteriori indagini volte a verificare la sussistenza della volontà punitiva della persona offesa, il Giudice di Pace di SS (investito di una richiesta di archiviazione formulata ai sensi dell'art. 411 cod. proc. pen.) ha esercitato un potere previsto dall'ordinamento in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge. L'abnormità strutturale dell'atto ha determinato una stasi del procedimento (non essendo possibile, per il pubblico ministero, procedere alle indagini richieste) e, dunque, una abnormità funzionale che deve essere rimossa. Ne consegue 4 An l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Giudice di pace di SS per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di SS per l'ulteriore corso Deciso in 5opma il 28 marzo 2023. Il Con Il Presidente France co iannpi
lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 17646 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di Pace di SS con ordinanza del 12 luglio 2022, a seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nei confronti di RO UR in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in Caltanisetta il 13 maggio 2022 in assenza della condizione di procedibilità, ha restituito gli atti, disponendo indagini suppletive volte a verificare l'eventuale presentazione di formale querela da parte della persona offesa. 2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di SS ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio della abnormità. Il ricorrente rileva che: -ai sensi dell'art. 17 comma 4 d.lgs 18 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace, investito di una richiesta di archiviazione, può accoglierla con decreto, ovvero restituire gli atti al Pubblico Ministero con ordinanza qualora ritenga necessario il compimento di ulteriori indagini, ovvero ancora restituire gli atti al Pubblico Ministero, affinché quest'ultimo provveda entro dieci giorni a formulare l'imputazione; - la possibilità per l'organo giudicante di disporre approfondimenti investigativi deve essere limitata alle ipotesi in cui appaia non adeguatamente ricostruita sotto il profilo istruttorio la fattispecie concreta sottesa ad una determinata notizia di reato;
- l'archiviazione per assenza di condizione di procedibilità può intervenire anche prima che sia decorso interamente il termine per proporre querela, tanto che ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen. il provvedimento di archiviazione per assenza di condizione di procedibilità non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona quando la condizione sopravvenga in seguito. L'ordinanza impugnata deve, dunque, secondo il ricorrente, ritenersi abnorme, in quanto il giudice ha esercitato il potere di disporre indagini suppletive al di là della sua funzione e delle ragioni che ne giustificano la previsione e in ogni caso ha determinato una stasi del procedimento non altrimenti superabile, se non con la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Andrea Venegoni, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata. 2 4. Il difensore di ufficio di RO UR ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di fiducia di RO UR, successivamente nominato, ha depositato una memoria con cui ha "insistito nella richiesta di archiviazione sussistendone i presupposti di legge" . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'abnormità costituisce una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Nell'esaminare in questa prospettiva lo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, la sentenza in esame ha distinto l'abnormità strutturale dall'abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata, dunque, all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (pag. 9 della motivazione). La stessa nozione di abnormità è stata ripresa dalla sentenza Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 con cui si è affermato che è "abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. 3 proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legenn" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento". 3. Nell'ambito della dinamica che contraddistingue il procedimento di archiviazione, il controllo giurisdizionale sulla richiesta di "inazione" del pubblico ministero (costituzionalmente imposto dall'art. 112 Cost.) deve svolgersi all'interno di un perimetro di "domanda" necessariamente cristallizzato nel quadro dei casi tipizzati dall'ordinamento, con la conseguenza che qualsiasi intervento "eccentrico" sul versante dei poteri di controllo spettanti al giudice, diventa atto invasivo di una sfera di attribuzioni spettante al solo organo titolare della azione penale. Ebbene, nella specie, in presenza della domanda di archiviazione per difetto di una condizione di procedibilità, secondo la formula prevista e tipizzata dall'art. 411 cod. proc. pen - che prevede un elenco definito di "altri" casi di archiviazione, rispetto a quello della infondatezza della notizia di reato di cui all'art. 409 cod. proc pen. - al giudice adito spetta il relativo controllo sullo specifico caso devolutogli: il giudice deve, dunque, verificare se sussistano le condizioni della dedotta improcedibilità ( quali ad esempio la qualificazione giuridica del fatto, lo scrutinio sulla assenza della condizione di procedibilità, eventuali carenze investigative che si riflettano sulla qualificazione giuridica). L'ordine di procedere ad ulteriori indagini orientate in questo senso risulta, dunque, estraneo all'ordinamento e tale da determinare una non consentita stasi del procedimento che deve essere conseguentemente rimossa Sulla base di tale ragionamento si è sostenuta l'abnormità del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione per difetto di condizione di procedibilità, ordini l'espletamento di indagini al fine di informare le persone offese della possibilità di proporre querela (in tal senso Sez. 2, n. 48194 del 04/12/2012, Spagnoletta, Rv. 253899). 4.Nel caso di specie, dunque, ordinando di procedere ad ulteriori indagini volte a verificare la sussistenza della volontà punitiva della persona offesa, il Giudice di Pace di SS (investito di una richiesta di archiviazione formulata ai sensi dell'art. 411 cod. proc. pen.) ha esercitato un potere previsto dall'ordinamento in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge. L'abnormità strutturale dell'atto ha determinato una stasi del procedimento (non essendo possibile, per il pubblico ministero, procedere alle indagini richieste) e, dunque, una abnormità funzionale che deve essere rimossa. Ne consegue 4 An l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Giudice di pace di SS per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di SS per l'ulteriore corso Deciso in 5opma il 28 marzo 2023. Il Con Il Presidente France co iannpi