Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale del giudice dell'opposizione a precetto attinente al recupero di somme cui sia stata condannata una parte in seguito alla soccombenza in una controversia individuale di lavoro, il richiamo contenuto nell'art. 618 bis cod. proc. civ. alle controversie individuali di lavoro è da ritenersi limitato alle sole disposizioni che regolano la competenza per materia del giudice del lavoro, non potendo tale richiamo riguardare anche le regole sulla determinazione della competenza per territorio, risultando, questa, incompatibile con la normativa in tema di esecuzione forzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8094 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IU IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
BANCO NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO MUSTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR IU, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato IU IORFIDA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1728/00 del Tribunale di Napoli, depositata il 01/02/00 R.G.N. 10720/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso: chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso con tutte le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 luglio 1998, il Banco di Napoli S.p.A. proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato da PP AR il 17 giugno l998, con il quale quest'ultimo intimava ad esso Banco il pagamento della complessiva somma di lire 4.725.600. Esponeva l'opponente che tale somma, così come indicato dal AR nell'atto di precetto, era dovuta in base a quanto disposto dal Pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro, nel dispositivo della sentenza n. 4954/98, munito di formula esecutiva. Con tale provvedimento, infatti, il Pretore di Torino, nel condannare il Banco di Napoli S.p.A. al pagamento, in favore di PP AR, della somma di complessive lire 112.856.000 maturata nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra lo stesso ed il Banco di Napoli, poneva pure a carico di quest'ultimo i due terzi delle spese di causa che venivano liquidati in lire 3.000.000.
Esponeva l'opponente che la restante somma di lire 1.725.6000 era stata richiesta dal AR per le successive spese di precetto e della sua notifica.
Rilevava, infine, il Banco di Napoli S.p.A. che, benché con l'atto di precetto il AR, avvalendosi della facoltà riconosciuta dal terzo comma dell'art. 480 c.p.c., avesse eletto domicilio in Torino, tale elezione non era valida a radicare la competenza per territorio del giudice del luogo del domicilio eletto (cioè Torino) in quanto in tal luogo non si trovavano beni da assoggettare all'esecuzione. Questa circostanza determinava, allora, ai sensi dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., la competenza per territorio del giudice del luogo in cui il precetto era stato notificato, e cioè del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Si costituiva il AR, chiedendo, in via preliminare, l'accertamento dell'incompetenza del Giudice adito per essere competente per territorio il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, in virtù di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 615 e 480 c.p.c. Con sentenza del 18 gennaio-1 febbraio 2000, l'adito Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, e fissava il termine di giorni trenta per la riassunzione della causa.
A tale conclusione il Tribunale perveniva, osservando che, a norma dell'art. 618 bis c.p.c., nelle opposizioni proposte prima che l'esecuzione sia iniziata trovava applicazione lo stesso criterio previsto per il giudizio di merito;
e poiché l'art. 413, secondo comma, c.p.c., prevedeva due fori speciali ed esclusivi,
alternativamente concorrenti, rappresentati dal foro in cui è sorto il rapporto di lavoro e dal foro del luogo nel quale in concreto esso si è svolto, competente a decidere sulla proposta opposizione era il Giudice del lavoro di Torino, ove era ubicata la filiale del Banco di Napoli, presso la quale il AR aveva espletato la sua attività. Avverso tale decisione il Banco di Napoli ha proposto istanza di regolamento di competenza, cui resiste il AR con "controricorso". Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Napoli ha affermato che va dichiarata la competenza per materia del giudice del lavoro "anche nel caso, come quello di causa, in cui il precetto attiene al recupero delle spese alle quali viene condannata una parte a seguito della soccombenza in una causa avente ad oggetto una controversia individuale di lavoro".
Indi, ai fini della individuazione della competenza territoriale di detto giudice, afferma che l'art. 618 bis, 1^ co., nel riferirsi alle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili faccia riferimento, oltre alla competenza funzionale del giudice del lavoro ed alla forma dell'atto con il quale si propone l'opposizione all'esecuzione, che è il ricorso, anche all'art. 413, 2^ co., che prevede i due fori speciali ed esclusivi,
alternativamente concorrenti, rappresentati dal foro in cui è sorto il rapporto di lavoro e dal foro del luogo nel quale in concreto si svolge, o si sta svolgendo, al tempo della cessazione del rapporto, l'attività del prestatore di lavoro".
Su tali premesse il Giudice, passando all'applicazione concreta dei suddetti principi alla fattispecie in oggetto, conclude affermando che, "applicando l'art. 413, 2^ co., emerge con evidenza l'incompetenza per territorio di questo Tribunale", per essere competente il Tribunale di Torino;
ciò in quanto risultava dagli atti che il AR aveva agito nei confronti del Banco di Napoli S.p.A. "per sentirlo condannare al pagamento di crediti da lavoro maturati per l'attività svolta in qualità di dipendente presso una filiale del Banco di Napoli S.p.A. con sede in Torino". La decisione viene impugnata dal Banco di Napoli per tre ordini di ragioni. In primo luogo perché, quanto alla competenza per territorio, l'art. 413 c.p.c., contempla, non due fori - come ritenuto dal Tribunale - bensì tre fori speciali e alternativi:
quello in cui è sorto il rapporto;
quello dell'azienda; quello dove si trova una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore ovvero prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, pertanto, correttamente l'opposizione a precetto era stata proposta dinanzi al Tribunale di Napoli, essendo ubicata in Napoli la sede principale dell'Istituto di credito.
In secondo luogo, perché il AR non aveva provato - come avrebbe dovuto - la sussistenza del presupposti per la individuazione in Torino del luogo dove, ai sensi del secondo comma dell'art. 413 cit., si sarebbe dovuto svolgere il giudizio di opposizione. Il Tribunale di Napoli aveva, infine, errato a dichiararsi incompetente non tenendo conto - come invece evidenziato con l'atto di opposizione a precetto - che già dal 1991 il Banco di Napoli aveva ceduto la filiale di Torino alla Banca Popolare di Brescia e che non aveva ormai più alcun bene da assoggettare all'esecuzione. Osserva il Collegio che la impugnata sentenza non può essere condivisa per le considerazioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che - secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui il Tribunale di Napoli si riporta - il richiamo alle norme previste per le controversie di lavoro operato dall'art. 618 bis c.p.c. deve essere interpretato nel senso della integrale applicazione dei criteri di competenza territoriale alternativamente previsti dall'art. 413 c.p.c. (con esclusione, quindi, di quello previsto dall'art. 480 c.p.c.), ed è questo un principio che, enunciato anche con riferimento alla opposizione alla esecuzione, vien fatto valere, a maggior ragione, nei casi di semplice opposizione a precetto e cioè ad un atto preliminare e estrinseco al processo esecutivo (ex plurimis, Cass. 23 marzo 1991 n. 3147; Cass. 16 febbraio 1985 n. 1349), senza che possa assumere rilievo la statuizione sulla competenza eventualmente resa nel procedimento nel cui ambito si è formato il titolo esecutivo (v. Cass. 26 maggio 1989, n. 2539). Da tale orientamento, peraltro avallato dalla dottrina pressoché unanime, il Collegio ritiene, tuttavia, di doversi discostare. Giova rimarcare che l'atto di precetto, che il creditore procedente deve notificare al debitore prima dell'esecuzione, è, a norma dell'art. 479 c.p.c., atto prodromico rispetto all'esecuzione, ma che può essere impugnato in via preventiva, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per contestare il diritto dell'istante di procedere all'esecuzione per l'inesistenza o l'invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto, davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. Il richiamato art. 27, a sua volta, dispone: "Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma (primo comma). Per le cause di opposizione ai singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione (secondo comma)". A norma del terzo comma dell'art. 480 - il quale contiene la regola generale per stabilire il momento di collegamento per l'individuazione del giudice competente per l'esecuzione minacciata-, l'indicazione di residenza o l'elezione di domicilio vale a radicare nel luogo prescelto la competenza del giudice sull'opposizione a precetto e ad escludere il foro sussidiario del luogo di notificazione del precetto medesimo, sempre che, in caso di contestazione di tale competenza, risulti - ed il relativo onere probatorio grava sul creditore (ex plurimis, Cass. 28 gennaio 1997 n. 840) - che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la regola generale di cui all'art. 26 stesso codice.
Da questo complesso normativo emerge, con tutta chiarezza, che l'intento del legislatore è stato quello di fare svolgere anche il giudizio di cognizione, che fa seguito alla opposizione a precetto (oltre - come è pacifico - a quello che segue all'opposizione ad esecuzione già iniziata), nel luogo dove deve svolgersi l'esecuzione, attribuendo al creditore precettante la facoltà di scegliere, con l'elezione del proprio domicilio, quello dei fori esecutivi che più gli aggrada.
Spostando l'attenzione sul richiamato disposto di cui all'art. 618 bis, in esso si riscontra, come dato testuale, che, per le materie trattate nei capi I e II del titolo quarto del libro secondo del codice di rito, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili (primo comma); resta ferma, tuttavia, la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 (secondo comma).
Tale articolo, dunque, ispirato all'evidente intento di assicurare anche al giudizio di opposizione la concentrazione e la celerità che contraddistingue il processo del lavoro, tutelando in tal modo, anche nella fase "esecutiva", in maniera incisiva e differenziata il lavoratore in quanto - di regola - "creditore", ha sancito, in termini sufficientemente chiari, la tendenziale estensibilità di tutte le norme del processo del lavoro ai giudizi di opposizione che abbiano ad oggetto le materie specificamente indicate, sempre però che non si ravvisi ragione di incompatibilità con le peculiarità proprie di tali giudizi, sempre, cioè, che si rispetti - per quanto qui interessa - il principio della tendenziale coincidenza, sotto il profilo della competenza territoriale, del giudice dell'esecuzione e di quello di cognizione, destinato a decidere sull'opposizione all'esecuzione intrapresa o anche solo minacciata con l'atto di precetto.
Orbene, per effetto della riserva contenuta nell'art. 618 bis c.p.c., l'art. 413 c.p.c. è da ritenere applicabile solo nel suo primo comma;
per la competenza per territorio rimangono invece fermi i criteri di cui agli artt. 27 e 28 c.p.c. Infatti, posto che la competenza prevista dall'art. 27 è strettamente legata, con carattere di dipendenza, alla competenza per territorio dell'esecuzione forzata - il legislatore, come si è detto, ha voluto fissare un criterio di competenza, dichiarato inderogabile dal successivo art. 28, il quale faccia coincidere, nei limiti del possibile, il giudice del luogo dell'esecuzione forzata con quello dell'opposizione alla stessa -, l'applicazione del criterio territoriale di competenza, sancito dal secondo comma dell'art. 413, urtando con detto criterio, comporterebbe una inosservanza della prevista riserva ("in quanto applicabili"). Nè motivi di concentrazione e rapidità - i quali potrebbero giustificare l'opposta soluzione - sono fondatamente prospettabili a favore della competenza per territorio di cui all'art. 413 c.p.c. Applicando anzi tale norma si potrebbe arrivare ad una frammentazione dell'attività giudiziaria nel senso di tenere distinti, sul piano territoriale, il giudice che ha deciso la causa, quello dell'esecuzione e quello dell'opposizione.
L'estensione: alle opposizioni all'esecuzione dei criteri di competenza territoriale, sanciti dal secondo comma dell'art. 413 c.p.c. finirebbe, quindi, in definitiva, con l'estendere al debitore opponente - di regola, il datore di lavoro - quella stessa facoltà di scelta del foro riconosciuta all'attore-lavoratore in sede cognitiva, consentendo il raggiungimento di un risultato, opposto rispetto a quello voluto, non essendo difficile ipotizzare una preferenza del debitore verso un giudice diverso da quello che gli ha dato torto.
Del tutto inappagante appare poi l'argomentazione a sostegno della diversa tesi, secondo cui la portata del primo comma dell'articolo in esame va precisata - come pure rimarcato in dottrina - anche con riferimento al secondo comma del medesimo articolo che, nel contemplare il mantenimento della competenza del giudice dell'esecuzione nei casi in cui questa sia già iniziata, prospetta tale previsione come situazione eccezionale.
Da ciò si ricaverebbe, quindi, che il richiamo alla disciplina del rito del lavoro, contenuto nel primo comma, sia da intendersi comprensivo di tutte le implicazioni dell'applicabilità di tale rito, comprese le regole di competenza;
con la conseguenza che le cause di opposizione di cui trattasi vanno, di regola, proposte innanzi al giudice indicato dall'art. 413 c.p.c., senza che possa farsi riferimento al foro indicato dall'art. 480, terzo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 27 c.p.c.
Ma si tratta, in realtà, di argomentazione non convincente, poiché la "eccezionalità" è da rinvenirsi unicamente nel fatto che l'opposizione deve essere proposta dinanzi al "giudice dell'esecuzione" anziché a quello che dovrà decidere con poteri "cognitivi", ma non in una deroga al criterio che vuole che la competenza per territorio si radichi nel luogo dove si svolge o è destinata a svolgersi l'esecuzione.
In conclusione, deve affermarsi che, in ordine alla competenza, la disposizione dell'art. 618 bis c.p.c. è da ritenersi limitata alla sola competenza per materia del giudice del lavoro, in quanto il richiamo alle "norme previste per le controversie individuali di lavoro" non può riguardare anche le regole sulla determinazione della competenza per territorio, risultando, queste, incompatibili con la normativa in tema di esecuzione forzata.
Senonché, nel caso in esame, pur essendo stato, nell'atto di precetto, eletto domicilio in Torino, il AR, di fronte all'assunto del Banco di Napoli, secondo cui in Torino non si trovavano beni da assoggettare all'esecuzione, avrebbe dovuto provare che nel luogo da lui prescelto con l'atto di precetto vi fossero beni da sottoporre a pignoramento.
È, invero, giurisprudenza consolidata di questa Corte che l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto a norma dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. vale a radicare la competenza del giudice del luogo del domicilio eletto e ad escludere il foro sussidiario del luogo della notifica del precetto medesimo solo se, in caso di contestazione di tale competenza, il creditore istante dia la prova che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la regola generale di cui all'art. 26 stesso codice (ex plurimis, Cass. 28 gennaio 1997 n. 840). Non avendo il AR fornito la prova su di lui incombente, deve affermarsi la competenza per territorio del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato, e cioè il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.
Ad analoga conclusione - sia detto per completezza - deve, tuttavia, pervenirsi anche a volere rimanere nella prospettiva del Tribunale e ritenere, quindi, che il richiamo alle norme previste per le controversie individuali di lavoro contenuto nell'art. 618 bis c.p.c. debba essere interpretato nel senso che, in caso di opposizione a precetto, trovino integrale applicazione i criteri di competenza alternativamente previsti dal secondo comma dell'art. 413 dello stesso codice.
Secondo il dominante orientamento di questa Corte - cui va prestata adesione - la disposizione in oggetto, nel disciplinare i criteri per l'individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie riguardanti i rapporti individuali di lavoro, prevede tre criteri speciali e, cioè, quello basato sul luogo di insorgenza del rapporto, sul luogo in cui è situata l'azienda e sul luogo in cui è situata la dipendenza.
Tali criteri devono considerarsi alternativi e concorrenti, nel senso che gli ultimi due costituiscono fori distinti e concorrenti non solo nei confronti del primo, ma anche tra di loro, con la conseguenza che la parte che intende iniziare la lite - sia esso il datore di lavoro o il lavoratore - può scegliere liberamente l'uno o l'altro e quindi, in ipotesi, adire il foro dell'azienda anche in caso di controversia inerente a lavoratore addetto a una dipendenza della stessa.
Secondo, invece, il diverso indirizzo ermeneutico - cui la sentenza impugnata mostra di riferirsi -, fatto proprio anche da Cass. 27 maggio 1997 n. 4683, ma rimasto sostanzialmente isolato, il suddetto secondo comma dell'art. 413 c.p.c. prevederebbe solamente due (e non tre) fori speciali ed esclusivi, che sono tra loro alternativamente concorrenti e che sono rappresentati, il primo, dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e, il secondo, dal foro del luogo nel quale in concreto si svolge (o si stava svolgendo, al tempo della cessazione del rapporto) l'attività del prestatore di lavoro;
ciò in quanto la locuzione "ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto" riguarderebbe un'unica entità, vale a dire il luogo dell'esercizio dell'attività lavorativa.
Orbene, dovendosi confermare - come accennato - il primo orientamento giurisprudenziale, condividendone il Collegio gli argomenti a sostegno, ribaditi ed ulteriormente illustrati dalle più recenti decisioni (tra le tante: Cass. 29 maggio 1998 n. 5356; Cass. 9 giugno 1998 n. 5704), il Tribunale di Napoli non avrebbe, comunque, dovuto declinare la propria competenza, essendo ubicata a Napoli la sede principale dell'Istituto bancario ed il suo centro di interessi. Deve, quindi - conformemente alle richieste del P.M. - dichiararsi la competenza per territorio del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli e compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001